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Ordinanza

Ordinanza n. 11782/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: A) del provvedimento di non ammissione di parte ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia, per l’a.a. 2025/2026, presso l’Università indicata in epigrafe o, comunque, presso quelle successivamente indicate secondo la procedura di partecipazione alla selezione concorsuale di cui al c.d. “semestre filtro” (o “semestre aperto”), indetta giusti D.M. n. 418 del 1 30.5.2025, D.M. n. 431 del 20.6.2025, D.M. n. 454 del 16.7.2025, D.M. n. 1115 del 22.12.2025 e relativi Allegati, nonché successive rispettive modifiche e/o integrazioni; il tutto previa declaratoria del diritto di parte ricorrente ad iscriversi al suddetto corso; B) della graduatoria nazionale di merito nominativa pubblicata il giorno 8 gennaio 2026 (doc. n. 1), nonché dei relativi successivi scorrimenti e/o ulteriori avvisi (doc. n. 2), nella parte in cui non vede collocata parte ricorrente in posizione utile alla iscrizione/immatricolazione ed all’accesso al secondo semestre del corso di laurea in medicina e chirurgia e/o, comunque, nella parte in cui non prevede l’inclusione e l’accesso della stessa parte ricorrente alla graduatoria medesima, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati; C) del materiale delle prove di esame di parte ricorrente, pubblicato nella pagina personale dell'area riservata del sito Universitaly (https://semestre-aperto.universitaly.mur.gov.it/), del risultato conseguito in termini di punteggio, nonché del materiale delle prove non pubblicato nella predetta area riservata e/o non reso conoscibile; D) di tutti gli atti ed i verbali di correzione delle prove di parte ricorrente, redatti e formati dall’Università, dalla Commissione di esame di Università incaricata della correzione delle prove, dal Cineca, dal Ministero e/o, comunque, dagli Enti all’uopo preposti; E) del Decreto Ministeriale n. 418 del 30.05.2025, “Decreto ministeriale recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025 2026” e dei relativi Allegati (doc. n. 3), successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; F) del Decreto Ministeriale n. 431 del 20.06.2025, “Contributo forfettario e termini iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria a.a. 2025-2026” e dei relativi Allegati (doc. n. 4), successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; G) del Decreto Ministeriale n. 454 del 16.07.2025, “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” e dei relativi Allegati (doc. n. 5), successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; H) del Decreto Ministeriale n. 600 del 07.08.2025, “Definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM 46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi Allegati (doc. n. 6), successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; I) del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22.12.2025, pubblicato in data 23.12.2025, “Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-Cfu durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 - aa 25/26” e dei relativi Allegati (doc. n. 7), successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; J) del decreto-bando, emanato dal Rettore dell’Università indicata in epigrafe, con il quale è stato attivato il corso di laurea in medicina e chirurgia, per l’anno accademico 2025/2026, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamato e/o menzionato ovvero delle pregresse relative delibere, ancorchè non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti; K) delle modalità di espletamento delle attività formative del semestre filtro (1° settembre/30 novembre 2025) presso le Università, degli atti e provvedimenti di organizzazione a tale riguardo da parte degli Atenei; L) delle Linee Guida per gli esami del semestre aperto pubblicate nel sito Universitaly (doc. n. 8) e delle modalità di espletamento degli stessi nelle sessioni del 20.11.2025 e del 10.12.2025; M) degli atti, non resi noti e/o conoscibili, con i quali sono state nominate le due commissioni di esperti, incaricate una di predisporre i Syllabus relativi ai programmi degli insegnamenti oggetto di prove di esame, l’altra di definire le prove medesime, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; N) di tutti gli atti ed i verbali dei lavori relativi alla predisposizione e/o validazione dei quesiti delle prove suindicate, nonché, ove occorra, di quelli relativi alla neutralizzazione e/o modifiche delle risposte di alcuni quesiti; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; O) dei quesiti somministrati, dei verbali e degli atti relativi all’espletamento delle prove di esame presso i diversi Atenei, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati e/o, comunque, ancorchè non conosciuti, relativi allo svolgimento delle suddette prove; P) degli atti e verbali di nomina delle Commissioni di esame delle Università incaricate della correzione delle prove e ai sensi del comma 5 e del comma 18 dell’Allegato 2 del D.M. n. 418 del 30.5.2025; Q) delle operazioni di correzione delle prove di parte ricorrente (e dei candidati in generale) della relativa valutazione espletata da parte della Commissione di esame di Università, dal Cineca, dal Ministero e/o, comunque, dagli Enti all’uopo preposti, in relazione, per ciascuna domanda, alla risposta fornita ed al relativo giudizio valutativo (risposta esatta, errata od omessa) ed al conseguente punteggio attribuito per ciascuna risposta data; ancorché non conoscibili; R) delle risposte e delle soluzioni ufficiali ministeriali per ciascuna prova di esame di chimica, fisica e biologia, sia per l’appello del 20.11.2025 che per quello del 10.12.2025; ancorché non conoscibili; S) in relazione alle domande n. 10 e n. 28 della prova di fisica dell’appello del 10.12.2025, rivelatesi errate, della eventuale mancata attribuzione di punteggio pari alla risposta esatta; della omessa rettifica, rivalutazione e/o neutralizzazione di altri quesiti errati e/o ambigui e/o fuorvianti; T) del silenzio diniego opposto alla istanza di accesso agli atti, ritualmente formulata da parte ricorrente il 22.1.2026, in merito alla documentazione delle proprie prove ed alle valutazioni e correzioni di esse (doc. n. 9); nonché del silenzio diniego anche parziale alla predetta istanza opposto dall’Università in epigrafe; nonché del diniego alla predetta istanza opposto dal M.U.R. con la nota di riscontro del 17.2.2026 (doc. n. 9 bis); U) della rilevazione relativa al fabbisogno professionale di medico chirurgo e di odontoiatra per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6 ter del D.L.gs. n. 502/1992; dell'Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano Rep. atti n. 125/CSR del 30 luglio 2025 (doc. n. 10); nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; V) del potenziale formativo così come deliberato dagli Atenei e della relativa istruttoria espletata con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della Legge n. 264/1999, nonché di ogni atto e/o delibera concernente tale rilevazione; W) della determinazione del M.U.R., per l'anno accademico 2025/2026, del numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'immatricolazione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia; X) ove esistano, dei verbali e degli atti relativi alla valutazione circa la compatibilità tra l'offerta formativa delle Università ed il fabbisogno professionale; Y) dell'istruttoria compiuta secondo gli elementi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della Legge n. 264/1999; Z) di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce l’immatricolazione di parte ricorrente al secondo semestre del corso di laurea in medicina e chirurgia; e per l’accertamento del diritto di parte ricorrente all’ammissione, anche in sovrannumero, al secondo semestre del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia per l’a.a. 2025/2026 presso l’Università in epigrafe e/o, comunque, in via subordinata, in una delle sedi indicate in via preferenziale; nonché per l’accertamento del diritto di parte ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti di cui all’istanza di accesso agli atti presentata in data 22 gennaio 2026 (rimasta inevasa dall’Università in epigrafe; negata dal M.U.R. con nota del 17.2.2025), con conseguente ordine all’Amministrazione intimata di esibizione ed ostensione della documentazione richiesta e non resa conoscibile; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22.4.2026: per l’annullamento della graduatoria definitiva per l'accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026 pubblicata in data 28 gennaio 2026, e/o, comunque, di tutte le graduatorie afferenti al predetto corso di laurea e di tutte le relative assegnazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati.

Giustizia amministrativa202602412

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego o silenzio sull’istanza di accesso agli atti relativi alle prove del semestre filtro per l’accesso a Medicina e Chirurgia, nonché atti connessi alla correzione, validazione e graduatoria

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidata universitaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli esiti degli esami sostenuti nell’ambito del semestre filtro per l’accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2025/2026, contestando anche la graduatoria, le modalità di predisposizione e correzione dei quesiti, l’attribuzione dei punteggi e alcuni quesiti ritenuti errati o ambigui. Ha inoltre presentato istanza di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990 nei confronti del Ministero e dell’Università, lamentando il silenzio dell’Università e il parziale diniego del Ministero. Dopo una precedente ordinanza che aveva già disposto l’ostensione di numerosi documenti e acquisito chiarimenti istruttori sulle modalità di predisposizione, caricamento e correzione delle domande, in udienza la ricorrente ha dichiarato di mantenere interesse all’accesso alla versione originaria delle domande a completamento, con le risposte attese, alla successiva versione eventualmente integrata con sinonimi, ai verbali di predisposizione, validazione, neutralizzazione o modifica dei quesiti e ai verbali di correzione individuali.

La decisione

Il TAR ha deciso definitivamente l’istanza di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a. Accogliendo parzialmente la domanda, ha ordinato al Ministero dell’Università e della Ricerca e al CINECA di consentire, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, la visione e l’estrazione di copia della versione originaria delle domande a risposta aperta, con l’indicazione delle risposte attese, nonché di tutti i verbali relativi alla predisposizione e validazione dei quesiti e alla neutralizzazione o modifica delle relative risposte. In alternativa, l’amministrazione dovrà rendere una dichiarazione formale che gli atti già depositati in giudizio costituiscono gli unici verbali esistenti su tali attività. È stato inoltre ordinato il deposito in giudizio della documentazione ostesa entro il medesimo termine. La richiesta relativa ai verbali di correzione individuali è stata rigettata, poiché dagli atti acquisiti emergeva sufficiente evidenza della loro inesistenza. Il Ministero e il CINECA sono stati condannati in solido al pagamento delle spese della fase, liquidate in 500 euro oltre accessori. L’ordinanza non definisce il merito delle impugnazioni riguardanti la non ammissione, la graduatoria e la legittimità della procedura del semestre filtro.

Norme richiamate

  • art. 22 ss. l. 241/1990

    Disciplina il diritto di accesso documentale esercitato dalla candidata nei confronti del Ministero e dell’Università.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di decidere sulla domanda di accesso e di ordinare l’esibizione dei documenti; nel caso concreto la domanda è stata accolta parzialmente con ordine di ostensione e deposito degli atti.

  • D.M. n. 418 del 30 maggio 2025

    Disciplina le modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, compreso il semestre filtro cui si riferiscono le prove contestate.

Massime di principio

  • Nell’ambito di una domanda di accesso agli atti relativi a una procedura selettiva, il candidato può ottenere la versione originaria dei quesiti a risposta aperta e l’indicazione delle risposte attese, quando tali documenti siano pertinenti alla verifica delle modalità di correzione e dell’attribuzione del punteggio.
  • Devono essere ostesi i verbali relativi alla predisposizione, validazione, neutralizzazione o modifica dei quesiti di una procedura selettiva, trattandosi di documentazione direttamente connessa alla regolarità della procedura e alla tutela giudiziale del candidato.
  • Quando l’amministrazione afferma o rappresenta che i documenti richiesti non esistono, l’accesso può essere rigettato se dagli atti acquisiti emerge una sufficiente evidenza dell’inesistenza della documentazione; non può invece essere ordinata l’ostensione di atti materialmente inesistenti.
  • L’amministrazione può adempiere all’ordine di accesso anche rendendo una dichiarazione formale che la documentazione già depositata costituisce l’unica esistente, purché tale dichiarazione riguardi specificamente gli atti richiesti e le attività procedimentali cui essi si riferiscono.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoIstruttoria processualeAccesso programmato ai corsi universitari
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiTrasparenza e pubblicitàOnere della prova e principio dispositivoTutela del terzo

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