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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26570/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (tribunale)

La controversia

La decisione riguarda un conflitto di competenza territoriale insorto in un procedimento per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e reati-fine. Il giudice per le indagini preliminari di Catanzaro aveva investito la Corte di cassazione, su iniziativa della Procura distrettuale antimafia, per risolvere il contrasto con il Tribunale di Locri, che aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale per alcuni capi d'imputazione, indicando come possibili fori competenti il Tribunale di Castrovillari e, in via indiretta, altri uffici. Il procedimento riguardava un'associazione criminale riferita al clan Bellocco, con attività e ramificazioni in varie province calabresi e in Paesi esteri, e con reati-fine di traffico di stupefacenti contestati in diversi luoghi e date. I motivi del conflitto ruotavano attorno all'individuazione del centro decisionale del sodalizio e, in subordine, all'applicazione del criterio residuale di competenza del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato. Il Procuratore generale concludeva per la declaratoria di competenza del Tribunale di Palmi; la Corte, invece, ha ritenuto applicabile il criterio residuale ma ha individuato come competente il Tribunale di Reggio Calabria.

La decisione

La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto di competenza e, nel merito, ha stabilito la competenza a procedere del Tribunale di Reggio Calabria, disponendo la trasmissione degli atti a tale ufficio. Ha ritenuto non decisivo il richiamo al luogo in cui il sodalizio aveva la propria base operativa, poiché il locus commissi delicti risultava distribuito su più territori italiani ed esteri e non era agevolmente individuabile un unico centro operativo degli interessi illeciti. In tale situazione ha applicato il criterio suppletivo di cui all'art. 9, comma 3, cod. proc. pen., valorizzando l'ufficio del pubblico ministero che per primo aveva iscritto la notizia di reato, individuato nella procura di Reggio Calabria.

Norme richiamate

  • art. 25 c.p.p.

    La Corte richiama la nozione di conflitto di competenza, che sussiste quando più giudici ordinari prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto.

  • art. 30, comma 2, c.p.p.

    È richiamato come base procedurale per la denuncia del conflitto di competenza territoriale da parte del pubblico ministero.

  • art. 12 c.p.p.

    È richiamato per il criterio di connessione tra il reato associativo e i reati-fine ai fini della determinazione della competenza.

  • art. 16 c.p.p.

    È richiamato per il criterio di individuazione del reato più grave e, in subordine, degli altri reati connessi in ordine decrescente.

  • art. 9, comma 1, c.p.p.

    È richiamato come criterio generale di competenza territoriale, rilevante in subordine quando sia possibile individuare il luogo di commissione del reato.

  • art. 9, comma 2, c.p.p.

    È richiamato in relazione alla competenza nel caso di più coimputati, ma ritenuto non risolutivo nella specie.

  • art. 9, comma 3, c.p.p.

    È applicato come criterio residuale: la competenza spetta al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato.

  • art. 335 c.p.p.

    È richiamato con riferimento al registro delle notizie di reato, al cui primo inserimento si collega il criterio residuale di competenza.

  • artt. 74 d.P.R. 309/1990

    Sono le norme incriminatrici dell'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti contestata al capo principale.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Sono richiamati come reati-fine in materia di stupefacenti contestati a diversi imputati.

  • art. 110 c.p.

    È richiamato per la contestazione concorsuale nei reati-fine.

  • art. 61-bis c.p.

    È richiamato nell'imputazione del reato associativo così come trascritto nel testo, senza ulteriori precisazioni.

Massime di principio

  • Nei reati associativi la competenza territoriale va individuata, in primo luogo, nel luogo in cui si trova la base operativa in cui si svolgono programmazione, ideazione e direzione dell'attività criminosa, e non necessariamente nel luogo di mera radicazione del pactum sceleris.
  • Se l'individuazione del centro decisionale del sodalizio non è possibile con certezza per la pluralità e diffusione territoriale delle condotte, opera il criterio suppletivo di cui all'art. 9, comma 3, c.p.p., ancorato all'ufficio del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato.
  • Il criterio residuale di cui all'art. 9, comma 3, c.p.p. si fonda sulla notizia di reato oggettivamente considerata e attribuisce la cognizione allo stesso ufficio giudiziario anche nei confronti dei concorrenti iscritti successivamente da altri uffici del pubblico ministero.
  • Ai fini del conflitto di competenza, vi è coincidenza del medesimo fatto quando il contrasto riguarda lo stesso elemento materiale del reato nelle sue componenti di condotta, evento e nesso causale, nelle medesime condizioni di tempo, luogo e persona.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

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