Cassazione Penale, Sentenza n. 29102/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale aveva impugnato la sentenza del Tribunale di Palmi che aveva dichiarato Lombardo responsabile di reati edilizi (DPR 380/2001) e aveva concesso la sospensione condizionale della pena senza subordinare il beneficio all'esecuzione dell'ordine di demolizione delle opere abusive. La censura sosteneva che, ai sensi dell'art. 165 cod. pen., il beneficio avrebbe dovuto essere subordinato alla demolizione per eliminare le conseguenze dannose del reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità. Ha ritenuto che il ricorrente non avesse indicato ragioni specifiche che avrebbero imposto al Tribunale di subordinare la sospensione condizionale alla demolizione: quando la sospensione viene concessa per la prima volta il giudice ha facoltà (non obbligo) di subordinare il beneficio all'eliminazione delle conseguenze del reato, ma tale scelta deve essere adeguatamente motivata con un giudizio prognostico negativo ex art. 164 cod. pen. Il semplice richiamo alla persistenza dell'offesa o all'art. 165 non è sufficiente. Inoltre la Corte ha rilevato che il legislatore non ha tipizzato i reati edilizi come casi in cui la subordinazione sia automatica, per cui non può imporsi un obbligo non previsto dalla legge.
Norme richiamate
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell'edilizia), artt. 44, 93, 94, 95
Norme richiamate come titoli del reato per i lavori edilizi abusivi contestati all'imputato; l'art. 31, comma 9 del T.U. (richiamato nel testo) impone l'ordine di demolizione in caso di condanna ma non detta condizioni automatiche per la sospensione della pena.
art. 165 cod. pen.
Prevede che la sospensione condizionale della pena possa (comma 1) essere subordinata, tra l'altro, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, e che in ipotesi particolari (es. chi ha già fruito del beneficio) il giudice debba subordinare il beneficio all'adempimento di obblighi. La Corte interpreta la norma nel senso che, per la prima concessione, la subordinazione è facoltativa e richiede motivazione.
art. 164 cod. pen.
Norma che impone il giudizio prognostico sul conto dell'imputato utile a decidere sull'opportunità di concedere la sospensione condizionale; la Corte richiede un giudizio prognostico negativo per giustificare la subordinazione del beneficio alla demolizione.
art. 593 cod. proc. pen.
Richiamato sul tema dell'appello del pubblico ministero e dei limiti di impugnabilità delle sentenze di condanna in relazione alle cause che legittimano l'impugnazione; qui rileva che l'appello del P.M. è stato convertito in ricorso per cassazione e che l'atto doveva essere adeguatamente motivato.
Massime di principio
- La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'eliminazione delle conseguenze del reato (es. demolizione), ma tale subordinazione non è automatica per i reati edilizi: il giudice ha la facoltà di porla solo se adeguatamente motivata.
- Quando la sospensione viene concessa per la prima volta, il giudice deve motivare con riferimento al giudizio prognostico ex art. 164 cod. pen. la necessità di porre un obbligo di "facere" (es. demolizione) come condizione per il beneficio; il richiamo generico alla persistenza dell'offesa non è sufficiente.
- Se il condannato ha già fruito in passato del beneficio, l'art. 165 impone la subordinazione obbligatoria a uno degli obblighi elencati: in tali casi la subordinazione è obbligatoria e non discrezionale.
- L'ordine di demolizione previsto dal Testo Unico sull'edilizia (art. 31, comma 9 DPR 380/2001) è una misura amministrativa obbligatoria in caso di condanna, ma non costituisce di per sé una disposizione che rende automatica la subordinazione della sospensione condizionale della pena.
- In sede di impugnazione in Cassazione il ricorso deve essere specifico e non generico: il pubblico ministero deve indicare elementi concreti (sulla personalità, condotta, persistenza del pericolo, ecc.) che giustifichino la diversa decisione del giudice di merito, altrimenti il ricorso viene dichiarato inammissibile.
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