Cassazione Penale, Sentenza n. 3959/2023 del 30/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugna l'ordinanza del Tribunale di Potenza che ha revocato la misura dell'obbligo di presentazione alla PG applicata al Riviezzi, sostenendo che il Tribunale ha viziato la motivazione escludendo la sussistenza dell'associazione di tipo mafioso nonostante elementi successivi al 2012; perciò non avrebbe applicato la disciplina cautelare speciale prevista per i delitti aggravati dalla "mafiosità" (art. 275 c.p.p.).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato infondato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame, conformemente alle indicazioni della sentenza di annullamento con rinvio, abbia correttamente valutato gli ulteriori elementi prodotti dal PM e motivato la non configurabilità, allo stato, dell'aggravante di tipo mafioso rispetto alla posizione di Riviezzi. È stato richiamato il principio secondo cui gli indizi relativi all'associazione mafiosa devono riferirsi puntualmente al periodo contestato e che atti processuali (decreto di rinvio a giudizio, ordinanze cautelari su altri soggetti) non costituiscono di per sé prova dell'esistenza del sodalizio. Pur riconoscendo gravi indizi in ordine alla tentata estorsione, il Tribunale ha correttamente escluso la perdurante esigenza cautelare per carenza di concreto e attuale pericolo di recidiva, anche in ragione dell'anzianità del fatto (2013).
Norme richiamate
art. 416-bis.1 c.p.
Riferimento all'aggravante di "mafiosità" dell'associazione; la sua applicazione richiede prova degli elementi costitutivi riferiti al periodo temporale oggetto di imputazione e rappresenta presupposto per l'applicazione della disciplina cautelare speciale
art. 275 c.p.p.
Disciplina delle esigenze cautelari per i delitti aggravati dalla mafiosità; il ricorso sosteneva che non sarebbe stata applicata per effetto della errata esclusione dell'aggravante, ma la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito
d.l. 13 maggio 1991, n.152 conv. in legge 12 luglio 1991, n.203
Normativa storica richiamata in relazione all'aggravante e alla disciplina applicabile ai reati 'mafiosi'; il richiamo sottolinea la continuità della tutela speciale prevista per tali fatti
Principio giurisprudenziale (Sez. Un., Vottari, 30/10/2002, n.39915)
Il decreto di rinvio a giudizio non equivale automaticamente a prova dei gravi indizi di colpevolezza e non esclude l'indagine autonoma del giudice delle libertà; pertanto non può da solo fondare la sussistenza dell'associazione mafiosa
Giurisprudenza richiamata (Sez.6, Lupo, 07/11/1997, n.4381)
Giurisprudenza che collega l'accertamento dell'esistenza dell'associazione mafiosa alla possibilità di applicare specifiche aggravanti e misure cautelari: la presenza dell'aggravante è presupposto per l'applicazione della disciplina cautelare rafforzata
Massime di principio
- Per ritenere configurabile un'associazione di tipo mafioso è necessario che gli indizi dimostrino puntualmente la condotta nel periodo temporale specificamente contestato; elementi riferibili a un periodo già oggetto di giudicato assolvono difficilmente a tale requisito
- Il decreto di rinvio a giudizio o provvedimenti cautelari adottati nei confronti di altri soggetti non costituiscono, di per sé, prova inequivoca dell'esistenza di un sodalizio mafioso rispetto a un indagato diverso; il giudice delle libertà può valutare autonome risultanze
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia devono essere riferite al periodo contestato e valutate nella loro attendibilità: dichiarazioni pregresse o contraddittorie hanno minore valore ai fini delle esigenze cautelari
- La sussistenza di gravi indizi per il reato contestato (es. estorsione) non comporta automaticamente il mantenimento di una misura cautelare se manca un concreto e attuale pericolo di recidiva o di intralcio alle indagini; la risalenza temporale del fatto può indebolire le esigenze cautelari
- Quando una sentenza precedente ha inciso sul campo di prova (es. assoluzione riferita a un periodo), il giudice deve motivare con maggior rigore qualsiasi affermazione di continuità delinquenziale o ricollegamento a condotte pregresse
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3689/2023 del 30/01/2023
- Sentenza penale · 30 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3690/2023 del 30/01/2023
- Sentenza penale · 30 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3691/2023 del 30/01/2023
- Sentenza penale · 30 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3693/2023 del 30/01/2023
- Sentenza penale · 30 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3696/2023 del 30/01/2023
- Sentenza penale · 30 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3697/2023 del 30/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →