Cassazione Penale, Sentenza n. 44164/2023 del 03/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Tribunale di Napoli Nord aveva dichiarato "non doversi procedere" per il reato di cui agli artt. 624 e 625, n.2, c.p., per mancanza della condizione di procedibilità costituita dalla querela a seguito della riforma operata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 (che ha reso la fattispecie perseguibile a querela). Il PM aveva operato una contestazione suppletiva ai sensi dell'art. 517 c.p.p. aggiungendo la circostanza aggravante di cui all'art. 625, n.7 c.p. (res destinata a pubblico servizio) al fine di rendere il reato procedibile d'ufficio. La Procura ha impugnato la pronuncia del Tribunale sostenendo che la contestazione suppletiva fosse legittima e che l'aggravante fosse comunque desumibile dagli atti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del Procuratore e dichiarato il ricorso infondato. Ha confermato che, per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della riforma, il termine per proporre querela decorreva dalla data di efficacia della stessa (art. 85 d.lgs. 150/2022) e che la persona offesa non aveva presentato querela nel termine previsto. Ne è conseguita la sopravvenuta insussistenza della condizione di procedibilità, che impedisce qualsiasi ulteriore attività processuale; pertanto la contestazione suppletiva del PM intervenuta in quel momento risultava preclusa. Inoltre la Corte ha ritenuto che l'aggravante dedotta non fosse sufficientemente descritta nel capo di imputazione (si era limitato a indicare il gestore/ENEL come persona offesa), violando il principio di correlazione tra imputazione e sentenza ex art. 521 c.p.p., sicché non poteva essere ritenuta in istruttoria o in sentenza.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Riformulato dal d.lgs. 150/2022: il furto in esame è stato ricondotto tra i reati procedibili a querela; la Corte ha applicato la riforma con efficacia dal 30/12/2022 in senso retroattivo secondo il regime transitorio dell'art. 85
art. 625 n.2 e n.7 c.p.
Art. 625 n.2 (aggravante genericamente richiamata nella imputazione); n.7 (aggravante ad effetto speciale per res destinata a pubblico servizio). La Corte ha ritenuto che la n.7 possa astrattamente applicarsi al furto di energia, ma ha escluso che fosse legittimamente contestata nel capo di imputazione in assenza di adeguata descrizione della natura della res sottratta
d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, art.85
«Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato».
La norma è stata applicata per stabilire il termine decadenziale transitorio entro il quale la querela doveva essere proposta; la mancanza di querela nel termine ha determinato la sopravvenuta improcedibilità
art. 517 c.p.p.
Riconosce il potere del PM di operare contestazioni suppletive; la Corte ha però chiarito che tale potere non può essere esercitato per superare una sopravvenuta assenza della condizione di procedibilità o per "resuscitare" l'azione quando l'azione penale è già non proseguibile
art. 129 c.p.p.
Disposizione che impone al giudice di dichiarare immediatamente l'improcedibilità o l'estinzione del reato quando sussiste la relativa causa; la Corte l'ha ritenuta obbligatoria e pregiudiziale rispetto a qualsiasi altra attività processuale
art. 521 c.p.p.
Principio di correlazione tra capo di imputazione e fatto ritenuto in sentenza: la Corte ha applicato questo principio per escludere che l'aggravante non descritta adeguatamente potesse essere ritenuta in sentenza
artt. 336 e 337 c.p.p.
Norme sulla querela della persona offesa: la Corte ha verificato che non fosse stata presentata querela validamente entro il termine dettato dal regime transitorio
art. 111 Cost. e Convenzione EDU (art. 6)
Riferimenti ai principi di ragionevole durata del processo e al diritto di difesa; la Corte ha utilizzato la giurisprudenza della Corte EDU (Drassich) come fonte interpretativa per rafforzare il principio di correlazione e il diritto della difesa a conoscere la qualificazione giuridica contestata
Massime di principio
- Se una norma rende un reato procedibile a querela e i fatti sono anteriori alla riforma, la querela deve essere proposta nel termine transitorio previsto (art. 85 d.lgs. 150/2022); in mancanza, l'azione penale diventa improcedibile.
- La sopravvenuta mancanza della condizione di procedibilità preclude qualsiasi ulteriore attività processuale: il giudice ha l'obbligo di dichiarare l'immediata improcedibilità (art. 129 c.p.p.).
- Il PM non può utilizzare la contestazione suppletiva ex art. 517 c.p.p. per "sanare" la mancanza della condizione di procedibilità quando questa è già sopravvenuta; il potere di contestazione suppletiva è limitato e non può riportare in vita un'azione non più proseguibile.
- Per poter ritenere in giudizio un'aggravante (o altra diversa qualificazione giuridica) è necessario che il capo di imputazione contenga una descrizione sufficientemente chiara e circostanziata dei fatti o il riferimento normativo, in modo da garantire il diritto di difesa e il rispetto del principio di correlazione (art. 521 c.p.p.).
- In caso di dubbio tra preservare la procura della pubblica accusa e la tutela del diritto di difesa, la giurisprudenza tende a privilegiare la certezza dei termini procedurali e il principio di correlazione per evitare sorprese di difesa; ciò può comportare l'improcedibilità quando mancano querela o adeguata imputazione.
- Distinzione importante: la possibilità di contestazione suppletiva per modificare termini di prescrizione non è automaticamente trasferibile alla situazione della sopravvenuta improcedibilità per mancanza di querela; valutare separatamente la disciplina della prescrizione e quella della procedibilità.
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