Cassazione Civile, Ordinanza n. 26522/2022 del 08/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di addebito con cui l'INPS aveva richiesto Euro 3.378,24 per contributi dovuti alla Gestione Separata sui redditi prodotti nell'anno 2008, notificato il 4 luglio 2014. Il giudice di merito aveva accolto l'opposizione del contribuente ritenendo prescritto il credito, assumendo come data di scadenza del credito il 16 giugno 2009 e calcolando da lì il decorso del termine prescrizionale. Con il ricorso per cassazione l'INPS denuncia la violazione dell'art. 2935 c.c. in relazione alla disciplina della Gestione Separata e alle norme sul differimento dei termini di versamento, sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe considerato il rinvio del termine contributivo introdotto dal d.P.C.M. 4 giugno 2009; perciò la prescrizione non sarebbe maturata alla data della notifica dell'avviso di addebito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha richiamato il proprio orientamento secondo cui, in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi della Gestione Separata decorre dalla scadenza del termine per il pagamento e che, quindi, rileva anche l'eventuale differimento normativo di tale termine. Applicando tale principio ai contributi relativi all'anno 2008, la Corte ha ritenuto che, tenuto conto del differimento disposto dal d.P.C.M. 4 giugno 2009, il credito sarebbe andato in prescrizione solo il 6 luglio 2014; ne consegue che alla data di notifica dell'avviso di addebito del 4 luglio 2014 il credito era ancora esigibile e non prescritto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2935 c.c.
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; in materia previdenziale ciò coincide con la scadenza del termine di pagamento del contributo, tenendo conto di eventuali differimenti legali del termine.
art. 2, commi 26-31, L. 8 agosto 1995, n. 335
Norma richiamata per la disciplina dei contributi dovuti alla Gestione Separata.
art. 18, D.Lgs. n. 241/1997
Richiamato nel motivo come parte della disciplina del versamento dei contributi.
art. 17, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435
Richiamato nel motivo come parte della disciplina dei termini di versamento.
d.P.C.M. 4 giugno 2009
Ha differito il termine di versamento contributivo; tale differimento rileva ai fini della decorrenza della prescrizione.
art. 380-bis c.p.c.
Norma richiamata per il procedimento camerale e la proposta del relatore.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Base formale del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
d.P.C.M. 10 giugno 2010
Richiamato in giurisprudenza dalla Corte come precedente applicazione del principio sul differimento dei termini di versamento e decorrenza della prescrizione.
Massime di principio
- In materia di contributi dovuti alla Gestione Separata, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento del contributo e non da una data astratta o indipendente dal regime dei versamenti.
- Quando un provvedimento normativo differisce il termine di versamento dei contributi, tale differimento incide anche sulla decorrenza della prescrizione del credito previdenziale.
- Se il giudice di merito omette di considerare il differimento del termine di pagamento previsto dalla disciplina applicabile, la decisione sulla prescrizione del credito è censurabile per violazione di legge.
- Ai fini dell'accertamento della prescrizione di un credito contributivo, occorre verificare non solo la data di maturazione del contributo ma anche tutti i differimenti normativi del termine di esigibilità.
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