Sentenza del 23/11/2020 n. 6737 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Notifica e deposito atti giudiziari tramite servizio postale privato- notifica inesistente se avvenuta prima dell'abrogazione dell'art. 4, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 261/1999, che affida tale servizio in via esclusiva a Poste Italiane spa - Sanatoria per avvenuta costituzione in giudizio di parte resistente - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
la notifica e il deposito di atti giudiziari sono stati effettuati tramite corriere postale privato in data anteriore al 10/09/2017, ossia prima dell'abrogazione dell'art. 4, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 261/1999 che attribuiva in via esclusiva a Poste Italiane spa il servizio di notificazione degli atti giudiziari. Si contesta la validità di tali notifiche perché, alla data della loro effettuazione, la legge non consentiva l'uso di corrieri privati per le notifiche giudiziarie.
La decisione
la Corte ha ritenuto che le notifiche e i depositi effettuati tramite corriere di posta privata prima dell'entrata in vigore della modifica normativa del 10/09/2017 sono inesistenti. Inoltre la costituzione in giudizio della parte resistente non ha effetto sanante: l'avvenuta costituzione non può trasformare in valida una notifica inesistente. Pertanto gli atti notificati in quel modo sono privi di efficacia e sono dichiarati invalidi/inesistenti, con conseguente possibilità per il ricorrente di ottenere l'annullamento o l'esclusione degli effetti processuali derivanti da quelle notifiche.
Norme richiamate
D.lgs. n. 261/1999, art. 4, comma 1, lett. a)
prima dell'abrogazione attribuiva in via esclusiva a Poste Italiane spa il servizio relativo alle notificazioni di atti giudiziari; conseguentemente notifiche effettuate da operatori privati in tale periodo sono state considerate invalide/inesistenti
Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (collegata) - art. 1, comma 57, lett. b) (modifica operativa dal 10/09/2017 con L. 124/2017)
con tale norma è stata abrogata la disposizione che riservava in via esclusiva a Poste Italiane il servizio di notificazione, rendendo possibile in astratto l'utilizzo di corrieri privati successivamente all'entrata in vigore e al rilascio delle licenze previste
Massime di principio
- Se la notifica è stata eseguita prima della data di efficacia dell'abrogazione dell'esclusiva a Poste Italiane (10/09/2017), quella notifica è inesistente e non si può sanare con la mera costituzione della parte resistente in giudizio.
- In presenza di notifiche effettuate tramite corriere privato, il primo passo è verificare la data della notifica rispetto all'entrata in vigore della modifica normativa e l'eventuale possesso di licenze da parte del corriere; se anteriori all'abrogazione e prive di autorizzazione, la notifica è impugnabile per inesistenza.
- La costituzione in giudizio della parte che ha effettuato la notifica non è sufficiente a convalidare una notifica inesistente; pertanto il destinatario deve proporre tempestivamente eccezione di inesistenza della notifica o impugnazione dell'atto.
- Dopo il 10/09/2017, l'utilizzo di corrieri privati per notifiche giudiziarie è possibile solo nei limiti e con gli istituti previsti dalla nuova disciplina e dalle eventuali licenze/abilitazioni; è quindi necessario verificare la conformità formale del servizio postale utilizzato.
- In casi analoghi il giudice tende ad annullare o considerare priva di efficacia la documentazione notificata irregolarmente, con possibile riapertura dei termini procedurali per la parte che non ha validamente ricevuto l'atto.
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