Sentenza del 16/07/2015 n. 1320 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Ricorso e introduzione - Domanda di annullamento dell'avviso di accertamento - Comprende anche le sanzioni ed in caso di accoglimento parziale vanno comunque rideterminate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl principio affermato è che, quando il ricorso è accolto anche solo parzialmente e il giudice ridetermina l'imponibile o l'imposta dovuta, le sanzioni non possono restare parametrate all'originario accertamento. Esse devono essere rideterminate in funzione dell'imposta risultante dalla decisione giudiziale, anche se non erano state impugnate con una censura autonoma e specifica.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'avviso di accertamento. Sebbene nel ricorso non siano state contestate specificamente le sanzioni, la domanda di annullamento dell'atto impositivo comprende anche la relativa irrogazione, poiché le sanzioni dipendono dall'imposta accertata e dall'imponibile determinato dall'amministrazione.
Massime di principio
- La richiesta di annullamento dell'avviso di accertamento, se accolta anche parzialmente, si estende agli effetti sanzionatori collegati all'atto, anche in assenza di una contestazione separata delle sanzioni.
- Quando il giudice riduce l'imponibile o l'imposta accertata, le sanzioni devono essere ricalcolate sulla base del nuovo importo e non possono essere mantenute nella misura originariamente applicata dall'amministrazione.
- In situazioni analoghe è opportuno impugnare l'avviso nel suo complesso, chiedendo espressamente, in via subordinata, la rideterminazione delle sanzioni in caso di accoglimento parziale.
- L'accoglimento parziale del ricorso non comporta necessariamente l'eliminazione totale delle sanzioni, ma impone il loro adeguamento all'imposta effettivamente riconosciuta come dovuta.
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