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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-176/23

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 30 maggio 2024. — UG contro SC Raiffeisen Bank SA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Specializat Mureş. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 1, paragrafo 2 – Ambito di applicazione – Esclusione delle clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative – Atto aggiuntivo al contratto di credito notificato dal professionista al consumatore al fine di un adeguamento alla normativa nazionale – Articolo 3, paragrafo 2 – Clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale – Mancata sottoscrizione dell’atto aggiuntivo da parte del consumatore – Presunzione di accettazione tacita di tale atto aggiuntivo – Giurisprudenza nazionale che esclude il controllo giurisdizionale del carattere abusivo di una clausola contrattuale contenuta in tale atto aggiuntivo. — Causa C-176/23

Giurisprudenza europea62023CJ0176

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che l'esclusione prevista per le clausole che riproducono disposizioni imperative si interpreta restrittivamente e non vale quando la normativa nazionale lascia alla banca un margine di scelta nella determinazione del tasso d'interesse. Ha inoltre affermato che l'accettazione espressa o tacita di un atto aggiuntivo non basta, da sola, a trasformare in "negoziate" clausole predisposte unilateralmente dal professionista. Ne consegue la possibilità per il giudice nazionale di sottoporre tali clausole al vaglio di abusività.

Clausole di un contratto di credito al consumo modificate per adeguamento a normativa nazionale sul tasso d'interesse: controllabilità come clausole abusive e irrilevanza della mera accettazione espressa o tacita del consumatore

La questione giuridica

Se l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 escluda dal controllo di abusività le clausole di un contratto di credito al consumo modificate dal professionista per adeguarle a una normativa nazionale imperativa che disciplina il tasso variabile; in particolare, se l'esclusione operi anche quando la normativa lascia alla banca un margine di discrezionalità nella scelta dell'indice di riferimento e del margine fisso. Inoltre, se l'articolo 3 della direttiva 93/13 osti a una giurisprudenza nazionale che considera non negoziate, e quindi sottratte al controllo di abusività, le clausole inserite in un atto aggiuntivo accettato espressamente o tacitamente dal consumatore.

Principio di diritto

L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 non esclude il controllo di abusività quando le modifiche contrattuali imposte per adeguamento a una normativa nazionale sul credito al consumo lasciano al professionista un margine di discrezionalità sostanziale sulla scelta dell'indice di riferimento e sull'entità del margine fisso; in tal caso le clausole non si limitano a riprodurre disposizioni imperative. Inoltre, l'articolo 3 della direttiva 93/13 osta a una prassi giurisprudenziale nazionale che presume negoziate le clausole di un atto aggiuntivo solo perché il consumatore lo ha accettato espressamente o tacitamente, senza prova di una reale possibilità di incidere sul loro contenuto.

Norme richiamate

  • Direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 1, paragrafo 2, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 3, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 3, paragrafo 2, direttiva 93/13/CEE

Clausole abusive e adeguamento del contratto di credito alla normativa nazionale

La pronuncia è resa in sede di rinvio pregiudiziale proposto dal Tribunalul Specializat Mureş (Romania) in una controversia tra un consumatore e una banca relativa al controllo di abusività di clausole di un contratto di credito al consumo. Il nodo centrale riguarda un atto aggiuntivo predisposto dalla banca per adeguare il contratto all'OUG n. 50/2010, normativa rumena sul credito ai consumatori che imponeva la rimodulazione del tasso variabile.

Fatti e procedimento principale

UG aveva stipulato nel 2007 un contratto di credito in franchi svizzeri con tasso variabile. Nel 2010 la banca gli ha notificato un atto aggiuntivo per conformare il contratto alla nuova disciplina nazionale; il consumatore non lo ha sottoscritto e, secondo la legge rumena, ciò ha determinato un'accettazione tacita. Successivamente UG ha agito in giudizio per far dichiarare abusive le clausole sul tasso di interesse e ottenerne la nullità e la restituzione delle somme pagate. Il giudice di primo grado ha respinto la domanda ritenendo che le clausole derivassero da una disposizione imperativa nazionale e fossero quindi sottratte al controllo di abusività. Il giudice d'appello ha quindi chiesto alla Corte di interpretare la direttiva 93/13.

Quadro normativo dell'Unione

La Corte richiama in particolare:

  • il tredicesimo considerando della direttiva 93/13, che spiega la ratio dell'esclusione delle clausole che riproducono disposizioni imperative;
  • l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13, che esclude dall'ambito della direttiva le clausole che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative;
  • l'articolo 3 della direttiva 93/13, che disciplina la nozione di clausola non negoziata individualmente e il controllo di abusività.

Prima questione: ambito dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13

La Corte ricorda che l'eccezione di cui all'articolo 1, paragrafo 2 va interpretata restrittivamente. Essa si applica non solo alle disposizioni imperative in senso stretto, ma anche a quelle suppletive, purché la clausola contrattuale riproduca il contenuto normativo della disposizione applicabile al contratto. La Corte osserva che, nel caso di specie, la normativa rumena imponeva l'adeguamento dei contratti, ma lasciava alle banche un margine di discrezionalità quanto alla scelta dell'indice di riferimento e alla determinazione del margine fisso. Di conseguenza, la clausola inserita nell'atto aggiuntivo non si limitava a riflettere meccanicamente una prescrizione normativa integralmente vincolante. Ne deriva che l'articolo 1, paragrafo 2, non esclude il controllo di abusività quando la normativa nazionale si limita a fissare un quadro generale e lascia al professionista spazi di scelta sostanziali nella determinazione del tasso. La Corte aggiunge che l'eventuale accettazione, espressa o tacita, da parte del consumatore è irrilevante ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, perché tale esclusione ha carattere oggettivo.

Seconda questione: clausole non negoziate e presunzione di accettazione

Quanto alla seconda questione, la Corte inquadra il problema nell'articolo 3 della direttiva 93/13: solo le clausole non negoziate individualmente possono essere sottoposte al controllo di abusività, e una clausola predisposta dal professionista si presume non negoziata se il consumatore non ha potuto influire sul suo contenuto. La Corte afferma che il semplice fatto che il consumatore abbia firmato l'atto aggiuntivo, oppure che il diritto nazionale consideri la mancata firma come accettazione tacita, non basta a dimostrare un'effettiva negoziazione. È necessario provare che il consumatore abbia realmente potuto discutere e incidere sul contenuto della clausola. Pertanto, una giurisprudenza nazionale che escluda il controllo di abusività sulla base della sola accettazione espressa o tacita dell'atto aggiuntivo contrasta con l'articolo 3 della direttiva 93/13.

Richiami giurisprudenziali significativi

La Corte richiama, tra le altre, le sentenze:

  • Trapeza Peiraios (C‑243/20), per l'interpretazione restrittiva dell'articolo 1, paragrafo 2;
  • RWE Vertrieb (C‑92/11) e Aqua Med (C‑266/18), sul fatto che la clausola deve riprodurre una disposizione imperativa applicabile al contratto;
  • First Bank (C‑593/22), sulla natura oggettiva dell'esclusione dell'articolo 1, paragrafo 2;
  • Gómez del Moral Guasch (C‑125/18), per il caso di indici di riferimento lasciati alla scelta della banca;
  • Ibercaja Banco (C‑452/18) e Topaz (C‑211/17), sulla nozione di negoziazione individuale e sulla irrilevanza della mera sottoscrizione.

Dispositivo

La Corte dichiara che:

  • l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 non osta al controllo di abusività delle clausole modificate per adeguare il contratto a una normativa nazionale sul tasso di interesse quando tale normativa lascia al professionista un margine di discrezionalità sulla scelta dell'indice e del margine fisso;
  • l'articolo 3 della direttiva 93/13 osta a una giurisprudenza nazionale che esclude il controllo di abusività delle clausole inserite in un atto aggiuntivo solo perché il consumatore le ha accettate espressamente o tacitamente, senza prova di una vera negoziazione.

Come è indicizzato

Materieclausole abusive nei contratti con consumatoricredito al consumodiritto bancariotasso di interessetutela del consumatore

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