Sentenza n. 10101/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento a) della Determinazione Dirigenziale numero repertorio QI/2024/3508 del 13.12.2024 prot. n. QI/2024/250697 del 13.12.2024 notificata ai Sig.ri Tiribocchi Marcello e Brera Maria Clara il 07.01.2025 avente ad oggetto “Reiezione istanza di Condono Prot. 0/572797 sot. 0 del 10.12.2004 – abuso in via Carpanzano, 36 – 00132 Municipio VI”, emessa da Roma Capitale – Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica Direzione Edilizia U.O. Condoni Risorse per Roma S.p.A.; b) della Determinazione Dirigenziale prot. n. QI/101811/2022 del 15/06/2022 notificata ai Sig.ri Tiribocchi Marcello e Brera Maria Clara avente ad oggetto “Comunicazione ai sensi dell’art. 6 comma 2, della L.R. 12/2004, relativa all'istanza di condono prot. 0/572797 sot. 0.” (ovverosia preavviso di rigetto istanza di condono prot. 0/572797 sot. 0.), emessa da Roma Capitale – Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica Direzione Edilizia U.O. Condoni Risorse per Roma S.p.A.; c) della Determinazione Dirigenziale numero repertorio QI/6/2025 del 03/01/2025 prot. n. QI/1306/2025 del 03/012025 notificata ai Sig.ri Coppetta Alessandro e Apollonio Elisa il 27.02.2025 avente ad oggetto “Reiezione istanza di Condono Prot. 0/576115 sot. 0 del 10.12.2004 – abuso in via Carpanzano, 36 – 00132 Municipio VI”, emessa da Roma Capitale – Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica Direzione Edilizia U.O. Condoni Risorse per Roma S.p.A.; d) della Determinazione Dirigenziale prot. n. QI/161057/2022 del 30/09/2022 notificata ai Sig.ri Coppetta Alessandro e Apollonio Elisa avente ad oggetto “Comunicazione ai sensi dell’art. 6 comma 2, della L.R. 12/2004, relativa all'istanza di condono prot. 0/576115 sot. 0” (ovverosia preavviso di rigetto istanza di condono prot. prot. 0/576115 sot. 0), emessa da Roma Capitale – Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica Direzione Edilizia U.O. Condoni Risorse per Roma S.p.A.; e) di ogni altro atto, anche endoprocedimentale, presupposto, connesso, collegato o consequenziale, anche non conosciuto dai ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi di due istanze di condono edilizio e relativi preavvisi di rigetto riguardanti unità immobiliari abusive in Roma, via Carpanzano
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione comunale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato cumulativamente i dinieghi relativi a due istanze di condono presentate ai sensi del d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003, deducendo due motivi. Con il primo hanno lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, lett. b), l.r. Lazio n. 12/2004, il difetto di istruttoria, l’eccesso di potere e la disparità di trattamento, contestando la sussistenza e l’efficacia dei vincoli posti a fondamento dei dinieghi. In particolare, hanno sostenuto che il vincolo relativo alle falde idriche fosse una mera prescrizione del PRG, che fosse stato superato dall’autorizzazione all’imbocco in fogna, che il vincolo idrogeologico fosse superato dall’avvenuta urbanizzazione dell’area e che casi analoghi fossero stati trattati diversamente. Con il secondo motivo hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 1 e 2, lett. b), l.r. Lazio n. 12/2004, contestando il collegamento operato dall’amministrazione tra le istanze di condono relative alle unità dei ricorrenti e ulteriori istanze riguardanti altre unità dello stesso edificio, ai fini del calcolo della volumetria complessiva abusiva, pari a 2.572,19 mc. Roma Capitale e Risorse per Roma S.p.A. hanno chiesto il rigetto del ricorso; Risorse per Roma S.p.A. ha inoltre eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e ha ritenuto infondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva di Risorse per Roma S.p.A., poiché la società, pur non essendo titolare del potere decisorio sulle domande di condono, aveva svolto attività istruttoria ed era quindi parte sostanziale del procedimento. Il Collegio ha prescisso dal profilo di possibile inammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo, rilevato ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ritenendo comunque il ricorso infondato nel merito. I dinieghi erano fondati su tre autonome ragioni: la presenza del vincolo di parziale inedificabilità relativo alle falde idriche, la presenza del vincolo paesaggistico del P.T.P. 15/11 Pendici dei Castelli e il superamento del limite volumetrico previsto dall’art. 2, commi 1 e 2, lett. b), l.r. Lazio n. 12/2004. Trattandosi di provvedimenti plurimotivati, il giudice ha ritenuto sufficiente l’idoneità di una sola ragione a sorreggere i dinieghi. Ha quindi affermato che il vincolo relativo alle falde idriche era effettivamente sussistente e ostativo al condono; inoltre, il vincolo paesaggistico non era stato specificamente censurato. Richiamando la disciplina del terzo condono, il TAR ha rilevato che anche i vincoli comportanti inedificabilità relativa, compresi quelli idrogeologici, impediscono il rilascio della sanatoria, soprattutto trattandosi di abusi maggiori rientranti nell’allegato 1, n. 1, del d.l. n. 269/2003, consistenti in opere realizzate senza titolo o in difformità dal titolo e non conformi alle norme urbanistiche e agli strumenti urbanistici. La censura di disparità di trattamento è stata ritenuta inidonea, poiché non può essere utilmente dedotta contro provvedimenti vincolati come i dinieghi di condono. Anche l’avvenuta urbanizzazione dell’area non è stata ritenuta sufficiente a superare i vincoli, prevalendo l’esigenza pubblicistica di prevenire ulteriori danni al territorio. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna solidale dei ricorrenti al pagamento di 1.500 euro, oltre interessi, in favore delle amministrazioni resistenti, anch’esse indicate come solidalmente beneficiarie.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, lett. b), l.r. Lazio n. 12/2004
La disposizione è stata invocata dai ricorrenti con riferimento alla disciplina dei vincoli ostativi al condono, ma il giudice ha ritenuto legittimo il diniego fondato sulla presenza dei vincoli gravanti sull’area.
art. 2, commi 1 e 2, lett. b), l.r. Lazio n. 12/2004
La norma prevede il limite volumetrico rilevante per il condono; il superamento di tale limite costituiva un’autonoma ragione di diniego, sufficiente, insieme agli altri motivi, a sorreggere i provvedimenti impugnati.
d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003
La disciplina del terzo condono è stata applicata a opere abusive maggiori, per le quali la presenza di vincoli paesaggistici o idrogeologici nell’area rende radicalmente non sanabili gli abusi.
allegato 1, n. 1, d.l. n. 269/2003
Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici
La qualificazione delle opere nella categoria degli abusi maggiori comporta, secondo il giudice, l’esclusione della sanabilità in presenza di vincoli paesaggistici e idrogeologici.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice ha dato avviso alle parti del possibile profilo di inammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo, ma ha prescisso da tale questione poiché ha respinto il ricorso nel merito.
Massime di principio
- Nei provvedimenti plurimotivati è sufficiente che una sola delle ragioni autonome poste a fondamento dell’atto sia legittima e idonea a sorreggerlo, affinché la domanda di annullamento debba essere respinta.
- Nella disciplina del terzo condono edilizio, anche i vincoli che comportano inedificabilità relativa, inclusi i vincoli idrogeologici, possono impedire il rilascio della sanatoria.
- Per gli abusi maggiori consistenti in opere realizzate senza titolo o in difformità dal titolo e non conformi agli strumenti urbanistici, la presenza di vincoli paesaggistici o idrogeologici nell’area esclude la sanabilità secondo la disciplina del terzo condono.
- La disparità di trattamento non può essere utilmente invocata per contestare un provvedimento amministrativo vincolato, quale il diniego di condono edilizio, quando l’amministrazione è tenuta ad applicare oggettivi presupposti normativi.
- L’avvenuta urbanizzazione dell’area non supera, di per sé, i vincoli paesaggistici o idrogeologici gravanti sul territorio, poiché resta prevalente l’esigenza pubblicistica di prevenire ulteriori danni al territorio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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