Sentenza n. 887/2026 - Torino, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Torino, IX Sezione Civile, n. -OMISSIS-, pronunciata il -OMISSIS- e depositata in cancelleria il -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché, dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, l'amministrazione ha rilasciato i permessi di soggiorno oggetto del giudicato. La domanda risarcitoria è stata rinunciata. Le spese sono state poste a carico dell'amministrazione, quantificate in euro 1.500,00 oltre accessori, in ragione del fatto che l'amministrazione si è attivata soltanto a seguito della proposizione del ricorso.
Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile passata in giudicato che aveva accertato il diritto al rilascio dei permessi di soggiorno per ricongiungimento familiare
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadini stranieri)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti avevano presentato istanze per il rilascio di permessi di soggiorno per motivi familiari, respinte dall'amministrazione. Avevano impugnato i dinieghi dinanzi al Tribunale di Torino, che, con sentenza passata in giudicato, aveva accertato il loro diritto al rilascio dei permessi di soggiorno per ricongiungimento familiare e trasmesso gli atti al Questore per gli adempimenti di competenza. Nonostante la notificazione della sentenza all'amministrazione, i titoli non erano stati rilasciati, sicché i ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., formulando anche una domanda risarcitoria. Nel corso del giudizio, l'amministrazione ha rilasciato i titoli richiesti e i ricorrenti hanno rinunciato alla domanda di risarcimento, chiedendo la condanna dell'amministrazione alle spese.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il ricorso è stato proposto per ottenere l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, ma la sopravvenuta esecuzione ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il rilascio del bene della vita riconosciuto dal giudicato, intervenuto dopo la proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere.
- Anche quando la materia del contendere cessa per effetto dell'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione stessa se essa si è attivata solo dopo la proposizione del ricorso, secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità della lite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 764/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 765/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 766/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 767/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 768/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 769/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →