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Sentenza

Sentenza n. 887/2026 - Torino, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Torino, IX Sezione Civile, n. -OMISSIS-, pronunciata il -OMISSIS- e depositata in cancelleria il -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202600323

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché, dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, l'amministrazione ha rilasciato i permessi di soggiorno oggetto del giudicato. La domanda risarcitoria è stata rinunciata. Le spese sono state poste a carico dell'amministrazione, quantificate in euro 1.500,00 oltre accessori, in ragione del fatto che l'amministrazione si è attivata soltanto a seguito della proposizione del ricorso.

TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile passata in giudicato che aveva accertato il diritto al rilascio dei permessi di soggiorno per ricongiungimento familiare

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (cittadini stranieri)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti avevano presentato istanze per il rilascio di permessi di soggiorno per motivi familiari, respinte dall'amministrazione. Avevano impugnato i dinieghi dinanzi al Tribunale di Torino, che, con sentenza passata in giudicato, aveva accertato il loro diritto al rilascio dei permessi di soggiorno per ricongiungimento familiare e trasmesso gli atti al Questore per gli adempimenti di competenza. Nonostante la notificazione della sentenza all'amministrazione, i titoli non erano stati rilasciati, sicché i ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., formulando anche una domanda risarcitoria. Nel corso del giudizio, l'amministrazione ha rilasciato i titoli richiesti e i ricorrenti hanno rinunciato alla domanda di risarcimento, chiedendo la condanna dell'amministrazione alle spese.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il ricorso è stato proposto per ottenere l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, ma la sopravvenuta esecuzione ha determinato la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il rilascio del bene della vita riconosciuto dal giudicato, intervenuto dopo la proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere.
  • Anche quando la materia del contendere cessa per effetto dell'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione stessa se essa si è attivata solo dopo la proposizione del ricorso, secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità della lite.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPermesso di soggiorno
RamiProcesso amministrativoImmigrazione e cittadinanza
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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