Ordinanza n. 10219/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento del silenzio illegittimamente serbato dal Ministero dell’Istruzione in relazione all’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno inoltrata in data 27.05.2024 ai fini dell’esercizio della professione di docente nella scuola di istruzione secondaria di II grado, per la disciplina: ADSS-SPEC. SOSTEGNO SCUOLE SEC. DI II GRADO; dell’obbligo della P.A. di provvedere espressamente sull’istanza di cui al precedente punto; nonché per la condanna dell’Amministrazione intimata a provvedere sull’istanza presentata dal ricorrente nel termine indicato ai sensi dell’art. 117, comma 2 c.p.a.; nonché per la nomina di un Commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia dell’amministrazione intimata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di riconoscimento di un titolo estero di specializzazione sul sostegno
Esito
La controversia
La ricorrente aveva proposto un ricorso avverso il silenzio del Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza del 27 maggio 2024, relativa al riconoscimento di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, ai fini dell'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado. Chiedeva l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, la declaratoria dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere espressamente, la condanna a concludere il procedimento entro il termine assegnato ai sensi dell'art. 117, comma 2, c.p.a., nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il giudizio era già stato definito dalla Sezione con sentenza n. 16901 del 30 settembre 2025, che aveva accolto il ricorso, ordinando all'amministrazione di adottare un provvedimento espresso e nominando un commissario ad acta per l'eventuale perdurante inerzia. Con istanza depositata il 7 marzo 2026, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda di riconoscimento del titolo, in vista dell'iscrizione a percorsi formativi attivati dall'INDIRE, la cui iscrizione sarebbe subordinata alla rinuncia a ogni domanda di riconoscimento del titolo conseguito all'estero.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che l'istanza di rinuncia, essendo stata presentata dopo la sentenza che aveva definito il giudizio, non costituisse una rinuncia processuale alla domanda ancora pendente, ma fosse più propriamente qualificabile come rinuncia agli effetti favorevoli della sentenza. Tale scelta è rimessa alla libera disponibilità della parte vittoriosa e non richiede alcuna intermediazione o statuizione giudiziale. Di conseguenza, il Collegio ha dichiarato il non luogo a provvedere, non essendo necessaria l'adozione di ulteriori decisioni giurisdizionali.
Norme richiamate
art. 117, comma 2, c.p.a.
termine indicato ai sensi dell’art. 117, comma 2 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base della domanda di condanna dell'amministrazione a provvedere sull'istanza e dell'assegnazione del termine per la conclusione del procedimento.
Massime di principio
- Quando il giudizio avverso il silenzio è già stato definito con una sentenza favorevole alla parte ricorrente, la successiva dichiarazione della parte vittoriosa di non voler più coltivare la domanda sostanziale è qualificabile come rinuncia agli effetti favorevoli della sentenza, non come rinuncia processuale a una domanda ancora pendente.
- La rinuncia agli effetti favorevoli di una sentenza amministrativa da parte della parte vittoriosa costituisce una facoltà rimessa alla sua libera scelta e non richiede un'autonoma intermediazione o statuizione del giudice; il giudizio eventualmente instaurato sul punto deve essere dichiarato non luogo a provvedere.
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