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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04549/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, rigettato il terzo motivo e dichiarato inammissibile il quarto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda applicando i principi indicati in motivazione e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l'anno d'imposta 2014 emesso nei confronti di una società per l'utilizzo di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, ritenute dall'Amministrazione emesse da una società cartiera. La CTR del Lazio aveva accolto l'appello dell'Ufficio e confermato l'atto impositivo, affermando in sintesi che era stata raggiunta la piena prova dell'inesistenza soggettiva delle operazioni e che spettava al contribuente dimostrare il contrario, rilevando anche che non era stata effettuata una visura camerale sul fornitore e che quest'ultimo non aveva depositato i bilanci. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, perplessa e incomprensibile, quanto alla qualificazione del cedente come cartiera, alla prova dell'inesistenza soggettiva e alla consapevolezza della contribuente di partecipare a una frode carosello; 2) nullità e violazione di legge per mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Agenzia e illegittima inversione dell'onere della prova a carico del contribuente; 3) omessa pronuncia su domande ed eccezioni riproposte in appello dalla contribuente, tra cui mancata allegazione degli atti richiamati, difetto di motivazione, violazione dell'onere della prova, buona fede e mancato contraddittorio preventivo; 4) omesso esame di un fatto decisivo, ossia la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo in violazione dello Statuto del contribuente. La Corte ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo, inammissibile il quarto e infondato il terzo, osservando che la CTR non aveva spiegato gli elementi presuntivi da cui desumere la natura di cartiera del fornitore né aveva correttamente verificato l'assolvimento dell'onere probatorio in capo all'Amministrazione circa la consapevolezza del cessionario.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    I vizi di ricorso devono essere correttamente incardinati nella corrispondente fattispecie: la motivazione apparente integra nullità; l'omesso esame di un fatto decisivo ex n. 5 non può essere usato per censurare il rigetto implicito di una domanda di merito.

  • art. 36 D.Lgs. 546/1992

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il fondamento della decisione e il percorso logico seguito.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione deve raggiungere il minimo costituzionale e non può risolversi in affermazioni apodittiche o meramente assertive.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione della sentenza deve consentire il controllo sull'iter logico-giuridico della decisione.

  • art. 2697 c.c.

    Una volta che l'Amministrazione abbia assolto il proprio onere probatorio, l'onere della prova contraria grava sul contribuente.

  • art. 39 D.P.R. 600/1973

    Richiamato dalla ricorrente come norma sulla rettifica/accertamento, in relazione al riparto dell'onere probatorio nel contenzioso tributario.

  • art. 19 D.P.R. 633/1972

    Richiamato dalla ricorrente in tema di detrazione IVA, subordinata alla prova della reale operazione e alla buona fede del cessionario.

  • art. 54, comma 3, D.P.R. 633/1972

    Richiamato dalla ricorrente come base normativa dell'accertamento IVA contestato.

  • art. 7 L. 212/2000

    Richiamato come norma sulla motivazione e sugli obblighi di allegazione degli atti richiamati nell'avviso.

  • art. 3 L. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente quale parametro di motivazione dell'atto amministrativo.

  • art. 6 CEDU

    Invocato dalla ricorrente a sostegno delle censure processuali e del diritto a una decisione motivata.

  • art. 13 CEDU

    Invocato come parametro convenzionale di tutela effettiva.

  • art. 20 CDFUE

    Invocato dalla ricorrente come parametro di uguaglianza e tutela giurisdizionale effettiva.

  • art. 47 CDFUE

    Invocato come parametro di tutela giurisdizionale effettiva e di motivazione della decisione.

  • art. 112 c.p.c.

    La mancata pronuncia su questioni preliminari può integrare omessa pronuncia solo se non vi sia decisione implicita incompatibile con le domande riproposte.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate nella valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate nella valutazione delle prove.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Norma procedurale richiamata per la proposta di definizione anticipata del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma procedurale richiamata per la trattazione in camera di consiglio e il deposito della memoria.

  • art. 12 L. 212/2000

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla denunciata mancata instaurazione del contraddittorio preventivo.

  • Cass. Sez. U., n. 22232/2016

    Richiamata per il principio secondo cui la motivazione apparente ricorre quando non consente di comprendere il fondamento della decisione e l'iter logico seguito.

  • Corte di giustizia UE, 22 ottobre 2015, Ppuh, C-277/14

    Richiamata per i criteri probatori nelle operazioni soggettivamente inesistenti e per la verifica della consapevolezza del cessionario.

  • Corte di giustizia UE, 11 novembre 2021, Kemwater ProChemie s.r.o., C-281/20

    Richiamata come conferma dei principi europei in materia di IVA e frodi con fatture soggettivamente inesistenti.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, che l'operazione documentata in fattura sia stata posta in essere da soggetto diverso dall'emittente, senza che sia necessario individuare il diverso soggetto.
  • La prova della natura di società cartiera non può essere desunta da meri indici sintomatici isolati; il giudice deve indicare in motivazione gli elementi concreti e il ragionamento logico che conducono alla qualificazione del fornitore come fittizio o privo di reale operatività.
  • L'Amministrazione deve anche provare che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, che l'operazione si inseriva in un'evasione IVA; non occorre la prova della partecipazione all'accordo criminoso, ma neppure può bastare una mera affermazione apodittica.
  • Solo dopo che l'Ufficio abbia assolto il proprio onere probatorio si sposta sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettività dell'operazione o la legittima fonte della detrazione/costo, non essendo sufficiente la sola regolarità formale della contabilità o dei pagamenti.
  • La sentenza tributaria è nulla per motivazione apparente quando, pur formalmente esistente, non consente di comprendere le ragioni della decisione né di controllare l'iter logico-giuridico seguito dal giudice.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il rigetto della domanda o dell'eccezione sia implicito nella decisione adottata; in tal caso la censura va eventualmente veicolata come violazione di legge o difetto di motivazione, non come omesso esame di un fatto storico.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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