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Sentenza

Sentenza n. 199/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento del 12.03.2025 (n. PG/E 0049809/2005/2005, Cod. CS/98.2.2005), notificato in pari data, del Dirigente del Servizio Edilizia Privata e Pianificazione Territoriale, con il quale è stata rigettata l’istanza di rinnovo dell’autorizzazione per l’installazione di un’insegna luminosa a stendardo, a lettere scatolate, sul tetto dell’immobile in cui ha la sede la Banca di Udine, sito in Via Tricesimo n. 85 (N.C.E.U. F. 15 mappali 82 e 1694);

Giustizia amministrativa202500211

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo dell’autorizzazione per un’insegna luminosa a stendardo, a lettere scatolate, installata sul tetto dell’immobile sede della banca

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego comunale fondato sul contrasto dell’impianto pubblicitario con il Piano generale degli impianti, il quale, per la zona interessata, non contempla la tipologia di insegna a stendardo con lettere scatolate e non consente l’installazione di impianti pubblicitari sul tetto degli edifici. Con il primo motivo ha dedotto violazione del Piano generale degli impianti ed eccesso di potere per falso presupposto e falsa motivazione, sostenendo che l’art. 8 del relativo Regolamento contenesse una norma di chiusura idonea ad ammettere anche impianti non espressamente previsti, previa presentazione di un progetto particolareggiato, previsione confermata dall’Abaco distributivo. Con il secondo motivo ha dedotto violazione del Piano, difetto di motivazione ed eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti provvedimenti, rilevando che il Comune aveva più volte rinnovato l’autorizzazione richiamando genericamente il Piano e sostenendo che il successivo diniego avrebbe richiesto una motivazione rafforzata.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha interpretato l’art. 8 del Regolamento del Piano in modo sistematico, considerando la struttura complessiva della disciplina, la zonizzazione e le differenti esigenze di tutela ambientale, paesaggistica e architettonica. La previsione secondo cui gli impianti non contemplati devono essere esaminati previa presentazione di un progetto particolareggiato non costituisce una norma di chiusura applicabile indistintamente a tutte le zone, ma opera per le sole zone A4, caratterizzate da una maggiore flessibilità e da destinazioni produttive, artigianali, commerciali e terziarie. La sede della banca ricade invece in zona A2, nella quale sono ammessi soltanto gli impianti espressamente individuati dal Piano; l’impianto a stendardo con lettere scatolate non rientra tra tali tipologie e non può essere autorizzato mediante un progetto particolareggiato. Anche l’Abaco distributivo, quale parte integrante ma subordinata al Regolamento, non può ampliare la disciplina regolamentare né introdurre deroghe alla zonizzazione. La mera previsione dell’‘impianto pubblicitario speciale’ tra le categorie disciplinate non comporta una generale facoltà di installazione, dovendo anch’essa rispettare i limiti della zona. Il secondo motivo è stato respinto perché i precedenti rinnovi, recanti il generico richiamo al Piano, non dimostrano la contraddittorietà del diniego, ma semmai evidenziano un insufficiente approfondimento istruttorio e motivazionale degli atti precedenti. Il diniego impugnato è invece esplicito, esaustivo e motivato in modo più puntuale rispetto ai precedenti atti. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della particolare storia amministrativa e giudiziale dell’impianto.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Attribuisce ai Comuni il potere di adottare disposizioni regolamentari relative alla collocazione dei mezzi pubblicitari nei centri abitati.

  • art. 48, comma 2, d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495

    Costituisce la base normativa regolamentare per la disciplina della collocazione e delle caratteristiche degli impianti pubblicitari.

  • art. 47, comma 8, d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495

    Si definisce "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

    La riconduzione di un manufatto alla categoria dell’impianto pubblicitario speciale non rende automaticamente lecita la sua installazione, che resta soggetta ai limiti derivanti dalla zonizzazione e dal Piano comunale.

  • art. 7 l.r. Friuli Venezia Giulia 11 novembre 2009, n. 19

    È richiamato quale ulteriore fondamento del potere comunale di disciplina degli impianti pubblicitari.

  • art. 8 del Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari del Comune di Udine

    La disciplina delle tipologie ammesse deve essere interpretata in relazione alla zonizzazione: la possibilità di esaminare impianti non contemplati mediante progetto particolareggiato opera per le zone A4 e non consente di superare i divieti e i limiti previsti per la zona A2.

  • art. 6 del Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari del Comune di Udine

    Subordina la localizzazione e le caratteristiche degli impianti ai criteri definiti dall’Abaco distributivo in relazione alle zone territoriali.

Massime di principio

  • Le disposizioni di un piano comunale per gli impianti pubblicitari devono essere interpretate sistematicamente, alla luce della zonizzazione, delle tipologie ammesse e delle differenziate esigenze di tutela ambientale, paesaggistica e architettonica, senza isolare singole clausole dal complessivo assetto regolamentare.
  • Una clausola che consente l’esame di impianti pubblicitari non espressamente contemplati previa presentazione di un progetto particolareggiato non costituisce necessariamente una norma generale di apertura applicabile a ogni zona; la sua portata va ricavata dalla collocazione sistematica e dalla funzione della zona cui accede.
  • La previsione di una determinata categoria di impianto pubblicitario nel regolamento comunale non attribuisce, da sola, una generale facoltà di installazione: l’impianto resta soggetto ai divieti, ai limiti e alle condizioni stabiliti dalla zonizzazione e dalle specifiche norme applicabili.
  • I precedenti provvedimenti favorevoli, privi di un’adeguata esplicitazione delle ragioni di conformità dell’impianto alla disciplina vigente, non consolidano una pretesa alla reiterazione dell’autorizzazione né rendono automaticamente contraddittorio il successivo diniego adeguatamente motivato; possono, semmai, evidenziare carenze istruttorie o motivazionali degli atti precedenti.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneEccesso di potereLegittimo affidamentoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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