Cassazione Civile, Ordinanza n. 10719/2023 del 20/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Due dipendenti regionali, distaccate presso due enti locali, avevano agito per ottenere il pagamento dell'indennità di rischio e dell'indennità di disagio previste dal contratto collettivo integrativo regionale 2001, assumendo che tali emolumenti spettassero per l'uso continuativo del computer e, per una di esse, anche della fotocopiatrice. Il tribunale aveva accolto le domande, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione ritenendo non adeguatamente provati i fatti costitutivi del diritto, sia perché le dichiarazioni prodotte erano generiche e prive di riferimenti concreti, sia perché non emergeva in modo dimostrato il presupposto fattuale dell'esercizio di attività sistematicamente e continuativamente esposte al rischio o al disagio dedotti. Con il ricorso per cassazione le lavoratrici hanno denunciato: 1) violazione dell'art. 116 c.p.c. per asserita mancata valutazione secondo prudente apprezzamento delle prove; 2) motivazione incomprensibile e violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost.; 3) violazione dell'art. 420, comma 6, c.p.c. per mancata ammissione di ulteriori mezzi istruttori, inclusi interrogatorio formale del Presidente della Regione, richieste informative ai sindacati e consulenza tecnica per quantificare il credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, sotto la veste della violazione dell'art. 116 c.p.c., mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, poiché la sentenza d'appello conteneva una motivazione chiara e pertinente, mentre eventuali vizi di insufficienza motivazionale non sono più deducibili ex art. 360, n. 5, c.p.c. nella formulazione vigente. Ha infine ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che i mezzi istruttori invocati non erano utili a provare i fatti costitutivi del credito: il Presidente della Regione non aveva conoscenza dei fatti specifici né poteri dispositivi del diritto; le informazioni alle organizzazioni sindacali servono solo a chiarire elementi già acquisiti; la consulenza tecnica non è mezzo di prova dell'an debeatur ma solo, eventualmente, del quantum.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La deduzione di un vizio processuale non può mascherare una richiesta di nuova valutazione del merito istruttorio; la censura è inammissibile se mira soltanto a contestare l'apprezzamento delle prove.
art. 116, comma 1, c.p.c.
Il prudente apprezzamento delle prove spetta al giudice di merito; non è sindacabile in cassazione il semplice giudizio di non persuasività o insufficienza del materiale probatorio.
art. 132, n. 4, c.p.c.
È censurabile solo la motivazione mancante o meramente apparente, non già la motivazione ritenuta insufficiente o non condivisibile.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La motivazione deve essere esistente e intellegibile; nel caso esaminato tale requisito è stato ritenuto soddisfatto dalla sentenza impugnata.
art. 111, comma 7, Cost.
La decisione deve essere sorretta da motivazione effettiva, ma non è richiesto che la motivazione sia persuasiva per la parte soccombente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 non è più denunciabile in cassazione il vizio di insufficiente o difettosa motivazione nei termini in cui era prima configurato.
art. 420, comma 6, c.p.c.
La mancata ammissione di mezzi istruttori è censurabile solo se tali prove erano concretamente idonee e potenzialmente decisive per assolvere l'onere probatorio.
art. 2731 c.c.
Richiamato per escludere che il Presidente della Regione avesse conoscenza diretta dei fatti oggetto di prova o potere dispositivo del diritto dedotto.
art. 228 c.p.c.
Richiamato per escludere che il legale rappresentante dell'ente potesse rendere confessione su fatti di cui non aveva conoscenza diretta.
art. 425 c.p.c.
Le informazioni richieste alle associazioni sindacali hanno funzione integrativa e chiarificatrice rispetto a elementi di prova già disponibili, non sostitutiva dell'onere probatorio della parte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Dà titolo, in caso di rigetto del ricorso, al raddoppio del contributo unificato se ne ricorrono i presupposti.
Massime di principio
- La denuncia di violazione dell'art. 116 c.p.c. non consente di rimettere in discussione in cassazione la valutazione di attendibilità e sufficienza delle prove compiuta dal giudice di merito, salvo i casi in cui la legge imponga un diverso regime di valutazione probatoria.
- La motivazione è censurabile come apparente o inesistente solo quando manchi realmente il nucleo argomentativo della decisione; non è più deducibile il semplice difetto di persuasività o di completezza della motivazione.
- La mancata ammissione di ulteriori mezzi di prova non comporta cassazione se le prove richieste non sono concretamente idonee a dimostrare i fatti costitutivi del diritto azionato.
- L'interrogatorio formale del legale rappresentante dell'ente è inutile quando la parte non indica fatti di cui quel soggetto abbia conoscenza diretta e disponibilità confessorie.
- Le richieste di informazioni alle organizzazioni sindacali hanno natura meramente ausiliaria e non possono supplire alla prova dei fatti posti a fondamento della domanda.
- La consulenza tecnica d'ufficio non può essere utilizzata per provare l'esistenza del credito quando la controversia riguarda anzitutto l'an debeatur e non il solo quantum.
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