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Sentenza

Sentenza n. 324/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza n. 3190/2023 emessa in data 4 ottobre 2023 dal Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202502424

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 3190/2023, relativa all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e al rimborso delle spese legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha prestato servizio come docente a tempo determinato negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Con sentenza n. 3190/2023 del Tribunale di Milano, passata in giudicato, è stato riconosciuto il suo diritto al beneficio economico di 500 euro per ciascun anno scolastico, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, oltre al rimborso delle spese legali. Poiché il Ministero non ha spontaneamente eseguito la pronuncia, il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza. Il Ministero si è costituito senza contestare l'inadempimento, il passaggio in giudicato della sentenza o la sua notificazione in data 3 settembre 2024.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'Amministrazione è tuttora inadempiente rispetto a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario. Ha ritenuto soddisfatte le condizioni dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dell'art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza n. 3190/2023, compreso il pagamento delle spese legali, entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale interverrà su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e dovrà adempiere entro i successivi centoventi giorni. Il commissario dovrà determinare l'importo complessivamente dovuto e adottare gli atti necessari all'esecuzione, senza compenso aggiuntivo poiché l'attività rientra nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    beneficio economico di euro 500 per ciascuno degli anni scolastici, mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto al docente dalla sentenza del Tribunale di Milano, la cui esecuzione è stata richiesta in ottemperanza.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La disposizione individua il presupposto dell'azione di ottemperanza rispetto a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, non spontaneamente eseguita dall'amministrazione.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    La disposizione è richiamata quale ulteriore condizione per l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione di una pronuncia giudiziale, ritenuta soddisfatta nel caso concreto.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile contro la pubblica amministrazione per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e non spontaneamente eseguita, purché siano soddisfatte le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dalla disciplina speciale applicabile.
  • Quando l'amministrazione rimane inadempiente rispetto a una sentenza esecutiva, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione integrale della pronuncia entro un termine perentorio e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • L'esecuzione in ottemperanza deve comprendere tutte le statuizioni della sentenza da eseguire, incluse quelle relative al rimborso delle spese legali.
  • Il commissario ad acta può essere incaricato di determinare definitivamente l'importo ancora dovuto e di adottare direttamente, o tramite un funzionario delegato sotto la propria responsabilità, gli atti necessari all'esecuzione; quando tale attività rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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