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Sentenza

Sentenza n. 853/2026 - Latina, Sezione 2

per l'annullamento a – del provvedimento prot. n. 45773 del 23 agosto 2024, con il quale il Dirigente del VI° Settore – Servizio Edilizia Privata – ha espresso parere contrario all’istanza depositata dalla ricorrente (prot. n. 57596 del 19 ottobre 2023) ai fini del rilascio di un parere preventivo di fattibilità rispetto al progetto volto alla realizzazione di un insediamento commerciale nell’ambito di un’area ricompresa tra la linea ferroviaria e la strada comunale Variante Appia del Comune di Formia; b – per quanto occorra, della nota prot. n. 6888 del 2 febbraio 2024, recante la comunicazione dei motivi ostativi; c – di tutti gli altri atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202400689

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: parere negativo sulla fattibilità di un progetto per la realizzazione di un insediamento commerciale in area classificata D1, nonché comunicazione dei motivi ostativi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore immobiliare)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il parere negativo espresso dal Comune sulla fattibilità di un insediamento commerciale, da realizzare in variante a un piano di lottizzazione e previo rilascio di permesso di costruire convenzionato. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 23-ter d.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 32 delle NTA del PRG comunale, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto del presupposto, sviamento, erroneità e perplessità, sostenendo che la zona fosse classificata come sottozona D1, destinata ai centri direzionali e commerciali, e che quindi la destinazione commerciale fosse ammessa. Con il secondo motivo, formulato in via subordinata, ha sostenuto che l'intervento dovesse essere assentito anche in applicazione dell'art. 5, comma 9, d.l. n. 70/2011, convertito dalla l. n. 106/2011, e della normativa regionale sulla riqualificazione dei complessi produttivi dismessi, anche in deroga agli strumenti urbanistici. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 28-bis d.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 3 l. n. 241/1990, nonché vizi di motivazione, istruttoria, travisamento, sviamento, arbitrarietà e illogicità, sostenendo che il permesso di costruire convenzionato costituisse uno strumento tipico utilizzabile anche in assenza di una specifica disciplina comunale. Il Comune ha chiesto il rigetto. In via preliminare, il Collegio ha esaminato la tardività della memoria depositata dalla ricorrente il 24 aprile 2026, a ridosso dell'udienza, senza dimostrazione dell'estrema difficoltà di produzione tempestiva.

La decisione

Il Collegio ha preliminarmente espunto dal materiale utilizzabile la memoria depositata tardivamente dalla ricorrente, ritenendo perentori i termini per il deposito di memorie e documenti previsti dall'art. 73, comma 1, c.p.a. e ammissibile la deroga solo nei casi eccezionali previsti dall'art. 54, comma 1, c.p.a., non dimostrati nella specie. Nel merito ha esaminato prioritariamente il primo motivo, ritenendolo assorbente, e lo ha accolto. Il Comune aveva interpretato la delibera regionale di approvazione del PRG nel senso che la sottozona D1 fosse destinata esclusivamente a centro direzionale, con esclusione della destinazione commerciale. Il TAR ha ritenuto tale conclusione frutto di istruttoria insufficiente e motivazione non esaustiva. La delibera regionale escludeva espressamente la destinazione residenziale e prevedeva la destinazione a centro direzionale secondo le norme della tipologia D1; l'art. 32 delle NTA, richiamato dalla stessa delibera, prevedeva invece per le sottozone D1 la destinazione d'uso a uffici, commercio, banche, spettacoli, alberghi e autorimesse. Pertanto, la destinazione commerciale risultava espressamente ammessa. Il parere negativo è stato annullato perché fondato su un'interpretazione non coerente con la disposizione urbanistica applicabile e privo dell'indicazione di ulteriori ragioni ostative. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. L'annullamento è stato pronunciato fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione. Il Comune è stato condannato al pagamento di 3.000 euro di spese di lite, oltre oneri di legge, e alla restituzione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche ... fino a venti giorni liberi

    I termini per il deposito di memorie e documenti sono perentori; il loro mancato rispetto comporta l'espulsione dell'atto dal materiale utilizzabile, salvo l'eccezionale autorizzazione prevista dall'art. 54, comma 1, c.p.a.

  • art. 54, comma 1, c.p.a.

    La presentazione tardiva di memorie o documenti può essere eccezionalmente autorizzata ... qualora la produzione nel termine di legge sia risultata estremamente difficile

    La deroga ai termini di deposito richiede una specifica richiesta e la dimostrazione dell'estrema difficoltà di produzione tempestiva, nel rispetto del contraddittorio.

  • art. 23-ter d.P.R. n. 380/2001

    È stato invocato dalla ricorrente in relazione alla disciplina delle destinazioni d'uso; il giudice ha deciso sulla base dell'interpretazione della classificazione urbanistica D1 e dell'art. 32 delle NTA.

  • art. 32 NTA del PRG del Comune di Formia

    Destinazione d’uso: uffici private e pubblici, commercio, banche, edifici per spettacoli alberghi, autorimesse pubbliche ecc.

    La disciplina della sottozona D1 ammette espressamente la destinazione commerciale, oltre a quella direzionale e alle ulteriori destinazioni indicate.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    È stato invocato con riferimento all'obbligo di motivazione; il parere negativo è stato ritenuto non esaustivo perché non spiegava adeguatamente le ragioni ostative e si fondava su una disposizione che ammetteva la destinazione commerciale.

  • art. 28-bis d.P.R. n. 380/2001

    È stato invocato dalla ricorrente per sostenere l'utilizzabilità del permesso di costruire convenzionato; il motivo non è stato esaminato perché assorbito.

  • art. 5, comma 9, d.l. n. 70/2011, convertito dalla l. n. 106/2011

    È stato invocato dalla ricorrente quale base normativa per la riqualificazione di complessi produttivi dismessi anche in deroga agli strumenti urbanistici; il motivo non è stato esaminato perché assorbito.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento urbanistico o una delibera di approvazione del piano rinvia alle prescrizioni di una determinata zona omogenea, l'amministrazione deve interpretare il rinvio in modo coordinato con la disciplina normativa della zona e non può escludere una destinazione d'uso espressamente ammessa dalle NTA senza una base testuale chiara e specifica.
  • È illegittimo il diniego fondato sull'asserita incompatibilità urbanistica di un intervento commerciale quando la disciplina della sottozona applicabile ammette espressamente la destinazione commerciale e l'amministrazione non indica ulteriori ragioni ostative adeguatamente istruite e motivate.
  • I termini previsti dall'art. 73, comma 1, c.p.a. per il deposito di memorie e documenti sono perentori; il deposito tardivo è ammissibile soltanto in via eccezionale, su richiesta della parte e previa dimostrazione dell'estrema difficoltà di produrre tempestivamente l'atto, ai sensi dell'art. 54, comma 1, c.p.a.
  • L'annullamento di un parere negativo sulla fattibilità urbanistico-edilizia, fondato su un'erronea interpretazione dello strumento urbanistico, non comporta automaticamente l'assenso al progetto, restando salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione nel riesercizio del potere.

Come è indicizzato

MaterieDestinazioni d'uso e zone omogeneeTitoli abilitativi ediliziTermini e notificazione del ricorso
RamiUrbanistica e governo del territorioEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDecadenza e tardività

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