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Sentenza

Sentenza n. 3930/2026 - Milano, Sezione 3

per l’annullamento 1) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della delibera del Consiglio comunale del Comune di Lecco n. 57 del 22.12.2025, pubblicata in data 29.12.2025; - di tutti gli atti prodromici di tale provvedimento e di tutti gli atti comunque connessi, presupposti e attuativi della medesima delibera; 2) Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato da Codega Claudia il 2 aprile 2026: - della delibera di Consiglio comunale del Comune di Lecco n. 1 del 26,27,28,29,30, 31.1.2026, pubblicata in data 12.03.2026; - di tutti gli atti prodromici di tale provvedimento e di tutti gli atti comunque connessi, presupposti e attuativi della medesima delibera, nonché dei suoi allegati ed in particolare del Piano delle Regole, NTA art. 76 relativo all’Acp 10 e tavola PdR 1 e 2 – disciplina Regolativa comunale (ovest) Acp 10. recante l’approvazione definitiva, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i., della variante al PGT;

Giustizia amministrativa202600757

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera consiliare del Comune di Lecco n. 57 del 22 dicembre 2025, recante reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità per la realizzazione di un collegamento pedonale, nonché delibera consiliare n. 1 del gennaio 2026 di approvazione definitiva della variante al PGT, limitatamente alla disciplina dell’area di proprietà dei ricorrenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la delibera con cui il Comune ha reiterato il vincolo preordinato all’esproprio, dichiarato la pubblica utilità dell’opera e imposto il vincolo su un’area privata di circa 730 mq destinata alla realizzazione di un passaggio pedonale nell’ambito del progetto “Multimodale Urbano”. Con motivi aggiunti hanno impugnato la successiva approvazione definitiva della variante al PGT, nella parte in cui ha inserito una specifica scheda urbanistica relativa alla sola area di loro proprietà, prevedendo il passaggio pedonale. Il Comune ha eccepito la tardività e l’acquiescenza rispetto alla localizzazione dell’opera, sostenendo che essa fosse già prevista dal PGT del 2014. Nel merito, i ricorrenti hanno dedotto violazione degli artt. 10 e 11 l. 241/1990, per mancata considerazione della proposta di definizione concordata dell’acquisizione dell’area, nonché carenza di motivazione, difetto di istruttoria, contraddittorietà e omessa ponderazione dell’interesse pubblico in relazione alla reiterazione del vincolo espropriativo decaduto. È stato evidenziato che il Comune aveva inizialmente fatto affidamento, ai fini dell’ammissione al finanziamento regionale, su un atto di impegno dei proprietari a consentire il passaggio, subordinato alla successiva trattativa tra le parti, ma, dopo la decadenza dal finanziamento regionale, aveva scelto la via autoritativa senza esaminare la proposta negoziale dei privati. I ricorrenti hanno inoltre contestato l’estensione dell’area vincolata, pari a circa 730 mq, nonché l’attualità e concretezza dell’interesse pubblico, anche alla luce della perdita del finanziamento regionale.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di tardività e acquiescenza. La previsione del PGT del 2014 riguardava un intervento più limitato, consistente nell’allargamento di marciapiedi e spazi aperti e nell’asservimento all’uso pubblico della via Castagnera, mentre gli atti impugnati avevano ampliato l’intervento, inserendolo nel più vasto progetto “Multimodale Urbano” e assoggettando a vincolo un’area di circa 730 mq. Pertanto, la mancata impugnazione del precedente PGT non precludeva la contestazione dei nuovi atti. Il ricorso principale è stato accolto perché il Comune, dopo avere inizialmente perseguito l’acquisizione negoziale dell’area, non aveva esaminato la proposta concordata formulata dai proprietari. Tale omissione ha violato le garanzie partecipative e i canoni di buona fede, risultando inoltre contraddittoria rispetto alla precedente condotta amministrativa. È stata ritenuta fondata anche la censura relativa alla reiterazione del vincolo espropriativo decaduto: l’Amministrazione avrebbe dovuto motivare in modo congruo e specifico sulla perdurante attualità dell’interesse pubblico, comparandolo con gli interessi privati e valutando le alternative, inclusa la soluzione negoziale. La motivazione non poteva ridursi al semplice richiamo alla necessità di realizzare un passaggio pedonale. Il Comune non aveva dimostrato né la perdurante concretezza dell’intervento dopo la decadenza del finanziamento regionale, né la necessità di assoggettare a vincolo l’intera area di 730 mq. È stato accolto anche il ricorso per motivi aggiunti: la variante al PGT incideva in modo puntuale sulla sola proprietà dei ricorrenti e prevedeva un vincolo sostanzialmente espropriativo; perciò richiedeva una motivazione specifica sulle ragioni attuali e concrete dell’interesse pubblico, motivazione risultata mancante anche in considerazione della perdita del finanziamento regionale. Il ricorso principale è stato accolto con annullamento del provvedimento impugnato; il ricorso per motivi aggiunti è stato accolto con annullamento della delibera di variante limitatamente alla parte relativa alla proprietà dei ricorrenti. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • artt. 10 e 11 l. 241/1990

    Le garanzie partecipative impongono all’amministrazione di esaminare le deduzioni e le proposte formulate dal privato nel procedimento, soprattutto quando esse siano coerenti con la precedente impostazione negoziale dell’amministrazione.

  • art. 13 l.r. Lombardia 12/2005

    Costituisce la base normativa per l’approvazione definitiva della variante al PGT; la variante, quando incide specificamente su una determinata proprietà privata, deve essere sorretta da motivazione puntuale.

  • art. 9, comma 12, l.r. Lombardia 12/2005

    Consente l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio nell’ambito della pianificazione urbanistica, ma non esonera l’amministrazione dall’obbligo di motivare specificamente la reiterazione di un vincolo decaduto.

Massime di principio

  • La reiterazione di un vincolo preordinato all’esproprio decaduto è legittima solo se sorretta da una motivazione congrua e specifica sull’attualità e concretezza dell’interesse pubblico, comparato con gli interessi privati, e non può fondarsi sul mero richiamo generico alla necessità dell’opera.
  • Nel procedimento di reiterazione di un vincolo espropriativo, l’amministrazione deve considerare le alternative prospettate dal proprietario, comprese le proposte di acquisizione o definizione negoziale, quando siano coerenti con la precedente condotta amministrativa; la loro omissione può integrare violazione delle garanzie partecipative, contraddittorietà e violazione dei canoni di buona fede.
  • La decadenza del finanziamento pubblico destinato alla realizzazione dell’opera è una circostanza rilevante ai fini della verifica dell’attualità dell’interesse pubblico e deve essere specificamente valutata nella motivazione della reiterazione del vincolo.
  • L’apposizione di un vincolo espropriativo richiede una chiara individuazione delle aree effettivamente necessarie, anche sotto il profilo dimensionale; non è sufficiente rinviare alla successiva fase progettuale la determinazione dell’estensione delle aree da espropriare.
  • Le scelte urbanistiche, pur essendo normalmente caratterizzate da ampia discrezionalità, richiedono una motivazione puntuale quando incidono in modo particolare su una singola area privata, senza inserirsi in una disciplina generale riferita a un’intera zona omogenea e ledendo specifiche aspettative del proprietario.
  • La mancata impugnazione di una precedente previsione urbanistica non preclude la contestazione di atti successivi quando questi prevedano un’opera diversa o più estesa, ovvero introducano una nuova reiterazione del vincolo espropriativo e una rinnovata valutazione dell’interesse pubblico.

Come è indicizzato

MaterieVincoli urbanisticiLocalizzazione di opere e impiantiDichiarazione di pubblica utilitàPartecipazione al procedimento
RamiUrbanistica e governo del territorioEspropriazione per pubblica utilitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaLegittimo affidamentoBuona fede e correttezza della PA

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