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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7852/2024 del 22/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso del Procuratore generale: contestazione della decisione della Corte d'appello che ha ritenuto sussistente la scriminante della legittima difesa; dedotta contraddittorieta' della motivazione rispetto alle dichiarazioni testimoniali e ai risultati tecnici (in particolare sulla effettiva esplosione di colpi d'arma da fuoco, sulla rapidita' del veicolo e sulla gravita' delle lesioni) e erronea interpretazione dei presupposti di applicazione dell'art. 52 c.p. (attualita', necessita' e proporzionalita'). Ricorso della parte civile Obermaier: censure dirette a violazione e travisamento della prova, manifesta illogicita' nella valutazione dell'attualita' del pericolo e della proporzionalita' della reazione, errata applicazione dell'art. 82 c.p. (reato unico verso terzo) e mancata valutazione dell'ipotesi di eccesso colposo ex art. 55 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi sia del Procuratore generale sia della parte civile. Ha ritenuto che la Corte di appello abbia compiuto valutazioni di merito sulla attendibilita' delle dichiarazioni e sugli elementi tecnici che non presentano vizi di motivazione manifesti, contraddittorieta' o mancanza di motivazione tali da consentire il sindacato di legittimita'. Di conseguenza e' confermata l'assoluzione in appello di Patrick Di Petrillo perche' il fatto non costituisce reato (riconosciuta la legittima difesa e, in subordine, l'aberratio ictus). La parte civile ricorrente e' stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 52 cod. pen.

    La norma sulla legittima difesa richiede attualita', necessita' e proporzionalita' della reazione; la Corte d'appello ha ritenuto sussistenti tali presupposti nel caso concreto e la Cassazione ha ritenuto insindacabile quella valutazione in assenza di manifesta illogicita' o contraddittorieta' della motivazione.

  • art. 82 cod. pen.

    L'articolo, che disciplina l'offesa diretta verso un soggetto diverso dall'aggressore, non esclude in astratto la scriminante della legittima difesa quando ricorrano i presupposti: la Corte d'appello ha applicato l'art.82 congiuntamente all'art.52 e la Cassazione non ha riscontrato errore di diritto.

  • art. 55 cod. pen.

    La norma sull'eccesso colposo e' richiamata dalla parte civile; tuttavia la valutazione sulla colpa rispetto alla sproporzione della reazione e' questione di fatto che la Corte di cassazione non ha ritenuto riesaminabile in assenza di vizi manifesti nella motivazione del giudice di merito.

  • principio di sindacato limitato della Corte di cassazione (giurisprudenza)

    La Cassazione ribadisce che non e' consentita una nuova valutazione del merito né la riconsiderazione della persuasivita' delle prove salvo che ricorra mancanza, manifesta illogicita' o contraddittorieta' della motivazione; i ricorsi che sollecitano diversa ponderazione delle prove sono inammissibili.

Massime di principio

  • In Cassazione non si possono ottenere rinnovate valutazioni di fatto se non si dimostra la mancanza o la manifesta illogicita' della motivazione del giudice di merito.
  • La legittima difesa (art. 52 c.p.) richiede attualita', necessita' e proporzionalita'; il giudice del merito valuta tali requisiti in base al contesto fattuale e tecnico e le sue valutazioni sono difficilmente sindacabili in sede di legittimita' se adeguatamente motivate.
  • L'aberratio ictus puo' esonerare da responsabilita' anche quando il danno ricade su un terzo, purche' risulti che l'agente ha agito per difendersi dall'aggressore originario e sussistano gli altri presupposti della scriminante.
  • L'art. 82 c.p. non impedisce in linea di principio il riconoscimento della legittima difesa quando la reazione abbia colpito un soggetto diverso dall'aggressore: occorre valutare la condizione di pericolo piu' che la corrispondenza personale dell'offesa.
  • La qualificazione dell'eventuale eccesso colposo (art. 55 c.p.) dipende da valutazioni di fatto sulla proporzionalita' e sull'uso dei mezzi impiegati; senza elementi nuovi o vizi manifesti nella motivazione del giudice di merito, la Cassazione non procede al riesame.
  • In contesti di aggressioni reciproche fra familiari la legittima difesa non e' automaticamente esclusa: puo' essere riconosciuta se la reazione e' diretta a fronteggiare una nuova offesa sproporzionata o imprevedibile rispetto alla situazione accettata.

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