Regolamento (UE) 2025/780
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/780 della Commissione, del 16 aprile 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di suole in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce, in via provvisoria, un dazio antidumping del 62,5 % sulle importazioni di suole in acciaio originarie della Cina. La Commissione conclude che le importazioni oggetto di dumping hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e che, nel caso di specie, il margine di pregiudizio è superiore al margine di dumping. Il provvedimento è adottato in applicazione del regolamento di base antidumping e tiene conto anche dell’esistenza di presunte distorsioni significative nell’economia cinese e, in particolare, nel settore dell’acciaio. Il dazio provvisorio è accompagnato da obbligo di garanzia, cessazione della registrazione delle importazioni e termini ristretti per le osservazioni delle parti interessate.
Istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di suole in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di alcuni tipi di suole in acciaio, con o senza soprassuole in gomma, anche assemblate in un cingolo a catena, con lunghezza massima di 3.000 mm, utilizzate su macchine classificate alle voci 8426, 8429 o 8430 o su trasportatori a nastro della voce 8428. Il prodotto è ricondotto ai codici NC ex 8431 39 00, ex 8431 49 20 ed ex 8431 49 80 e ai corrispondenti codici TARIC indicati nell’articolo 1. Il dazio colpisce le importazioni originarie della RPC; per i prodotti assemblati contenenti le suole in acciaio, il prelievo si applica solo sulla quota di valore attribuita alle suole (55 % per i gruppi di cingoli e 50 % per i gruppi di cingoli completi).
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/780: dazio antidumping provvisorio sulle suole in acciaio originarie della RPC
Il regolamento, adottato dalla Commissione il 16 aprile 2025, istituisce una misura antidumping provvisoria sulle importazioni nell’Unione di suole in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese. Il provvedimento si fonda sul regolamento (UE) 2016/1036 e, in particolare, sull’articolo 7, all’esito di un’inchiesta avviata il 23 agosto 2024 a seguito di denuncia presentata da un produttore dell’Unione.
Ambito dell’inchiesta e prodotto interessato
L’inchiesta riguarda alcuni tipi di suole in acciaio, con o senza soprassuole in gomma, anche assemblate in un cingolo a catena, con lunghezza massima di 3.000 mm, impiegate su macchine classificate alle voci 8426, 8429 o 8430 o su trasportatori a nastro della voce 8428. Il prodotto è stato ricondotto, ai fini doganali, ai codici NC ex 8431 39 00, ex 8431 49 20 ed ex 8431 49 80 e ai corrispondenti codici TARIC. La Commissione ha chiarito che rientrano nella definizione del prodotto anche le suole vendute come parte di gruppi di cingoli o di gruppi di cingoli completi, ma non quelle incorporate in componenti ancora più grandi, come sottocarri o macchine cingolate complete.
Procedura, collaborazione e uso dei dati disponibili
La Commissione ha aperto l’inchiesta su base antidumping e ha registrato le importazioni con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2721. Nel corso dell’istruttoria ha inviato questionari a governo cinese, produttori esportatori, importatori e utilizzatori; tuttavia il governo della RPC non ha risposto e i tre produttori esportatori inseriti nel campione hanno poi dichiarato di non voler collaborare. In ragione di tale mancata cooperazione, la Commissione ha fatto ampio ricorso ai migliori dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base.
Determinazione del dumping e del valore normale
Poiché la Commissione ha ritenuto sussistenti distorsioni significative in Cina, in particolare nel settore dell’acciaio, il valore normale è stato calcolato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, utilizzando costi e valori di riferimento esenti da distorsioni. È stata scelta la Turchia come paese rappresentativo appropriato, con utilizzo dei dati di Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret AS per SGAV e profitti, nonché di fonti turche per materie prime, lavoro ed energia. Il margine di dumping provvisorio è stato fissato al 62,5 % per tutte le importazioni originarie della RPC.
Pregiudizio, nesso causale e livello della misura
La Commissione ha ritenuto che l’industria dell’Unione abbia subito un pregiudizio notevole: calo della produzione, dell’utilizzo degli impianti, delle vendite e della quota di mercato, riduzione dell’occupazione e forte deterioramento della redditività. Parallelamente, le importazioni cinesi sono aumentate in volume e quota di mercato, con prezzi inferiori e significativo undercutting (28,8 %). Nel valutare il livello della misura, la Commissione ha applicato la regola del dazio inferiore, ma ha rilevato che il margine di pregiudizio (63,8 %) è superiore al margine di dumping (62,5 %), sicché il dazio è stato fissato al livello del margine di dumping.
Interesse dell’Unione e contenuto operativo della misura
La Commissione ha concluso che l’istituzione del dazio è nell’interesse dell’Unione: dovrebbe consentire all’industria europea di recuperare redditività e capacità di investimento senza incidere in modo sproporzionato su importatori, operatori e utilizzatori, anche in considerazione dell’esistenza di fonti alternative di approvvigionamento. Il regolamento prevede inoltre che le autorità doganali cessino la registrazione delle importazioni, che le parti interessate possano presentare osservazioni entro 15 giorni e chiedere audizioni entro 5 giorni dall’entrata in vigore, e che i dati relativi alle importazioni degli ultimi 90 giorni siano conservati per l’eventuale applicazione futura di misure definitive.
Disposizioni principali
Istituzione del dazio antidumping provvisorio
L’articolo 1 istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni dalla RPC dei tipi di suole in acciaio descritti, classificate nei codici NC ex 8431 39 00, ex 8431 49 20 ed ex 8431 49 80 e nei relativi codici TARIC. L’aliquota è pari al 62,5 % del prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.
Applicazione ai prodotti assemblati
Per le suole in acciaio importate già assemblate in un cingolo a catena, il dazio si applica solo alla quota del prezzo del prodotto assemblato corrispondente al valore delle suole: 55 % per i gruppi di cingoli e 50 % per i gruppi di cingoli completi.
Garanzia e regime doganale
L’immissione in libera pratica è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Termini per osservazioni e audizioni
Le parti interessate possono presentare osservazioni scritte entro 15 giorni di calendario dall’entrata in vigore. Le richieste di audizione presso la Commissione o presso il consigliere-auditore devono essere presentate entro 5 giorni di calendario dall’entrata in vigore, fermo restando il potere del consigliere-auditore di esaminare anche domande tardive.
Cessazione della registrazione delle importazioni
L’articolo 3 dispone che le autorità doganali cessino la registrazione delle importazioni istituita dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2721. I dati relativi ai prodotti immessi in consumo nell’UE non oltre 90 giorni prima dell’entrata in vigore restano conservati fino all’eventuale entrata in vigore di misure definitive o alla chiusura del procedimento.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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