Cassazione Penale, Ordinanza n. 31227/2025 del 17/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Salerno che lo aveva già condannato per una violazione urbanistica/edilizia non meglio specificata nel testo. Con il primo motivo ha censurato la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dai testimoni dell'accusa, sostenendo che la Corte territoriale le avesse ritenute attendibili in modo apodittico, solo per la qualifica professionale dei dichiaranti. Con il secondo motivo ha dedotto il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., lamentando che i giudici di merito avessero negato il beneficio nonostante la limitata offensività dell'intervento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché diretto a ottenere una nuova ricostruzione del fatto e una diversa valutazione dell'attendibilità delle prove testimoniali, già motivatamente esaminate in appello; ha inoltre richiamato il principio per cui il testimone particolarmente qualificato può esprimere apprezzamenti personali quando riferisce fatti percepiti direttamente e inerenti alla sua specifica attività. Il secondo motivo è stato giudicato indeducibile perché meramente riproduttivo di censure già esaminate e respinte dai giudici di merito, senza specifica critica alla motivazione impugnata; la Corte ha condiviso il rilievo che, in materia urbanistica e paesaggistica, la particolare tenuità del fatto va esclusa non solo in base alla consistenza dell'opera, ma anche considerando vincoli violati, mancanza di titolo, impossibilità di sanatoria, mancata rimozione dell'abuso e altre circostanze concrete. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta automaticamente sulla sola base della limitata consistenza dell'intervento abusivo; occorre una valutazione complessiva di ulteriori elementi fattuali, specie nei reati urbanistici e paesaggistici.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti quando la censura mira solo a sostituire la valutazione della Corte di cassazione a quella già compiuta dai giudici di merito.
- La critica alla attendibilità delle dichiarazioni testimoniali è inammissibile se si risolve in una contestazione meramente fattuale già esaminata e motivatamente respinta in appello.
- Il testimone particolarmente qualificato può esprimere valutazioni o apprezzamenti personali quando riferisce fatti direttamente percepiti nell'ambito della propria specifica attività, poiché in tal caso il giudizio valutativo è inscindibile dalla percezione del fatto.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. in materia urbanistica e paesaggistica richiede una valutazione complessiva della concreta offensività dell'abuso, che tenga conto non solo delle dimensioni dell'opera, ma anche di vincoli, titolo abilitativo, sanabilità, impatto urbanistico, collegamento con interventi preesistenti e rispetto dei provvedimenti amministrativi.
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre le stesse censure già disattese dai giudici di merito senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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