Cassazione Civile, Ordinanza n. 20480/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'ufficio ha rideterminato per l'anno 2005 l'imponibile della società ai fini IRES, IVA e IRAP in relazione alla vendita di un immobile, ritenendo incongruo il prezzo dichiarato nel rogito rispetto al mutuo concesso all'acquirente e alle quotazioni immobiliari dell'Agenzia del territorio. La società ha impugnato l'atto davanti alla commissione tributaria provinciale, che ha accolto il ricorso; l'appello dell'ufficio è stato poi accolto dalla commissione tributaria regionale. In cassazione la società ha proposto quattro motivi di ricorso contro la decisione regionale, mentre l'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. Nelle more, la società ha aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 3, comma 6, del d.l. n. 119 del 2018, ha presentato la dichiarazione di adesione con rinuncia al giudizio pendente, ha ricevuto il prospetto degli importi dovuti in dieci rate e ha pagato integralmente quanto richiesto.
La decisione
La Corte ha preso atto del perfezionamento della definizione agevolata, ritenendo sussistenti i presupposti dell'art. 3, comma 6, del d.l. n. 119 del 2018. Poiché il carico tributario era stato affidato all'agente della riscossione, la ricorrente aveva presentato l'adesione con rinuncia al giudizio e aveva eseguito il pagamento integrale dell'importo comunicato, la procedura è stata considerata regolarmente perfezionata. La Corte ha quindi accolto l'istanza di declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere. Le spese del giudizio estinto sono state poste a carico di chi le aveva anticipate ai sensi dell'art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992. È stata inoltre esclusa la condanna al raddoppio del contributo unificato, poiché il presupposto estintivo è sopravvenuto alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 3, comma 6, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
La Corte lo applica come base normativa della definizione agevolata del carico affidato all'agente della riscossione, ritenendo estinto il giudizio quando la procedura sia stata validamente attivata e perfezionata con pagamento integrale.
L. 17 dicembre 2018, n. 136
Norma di conversione del d.l. n. 119 del 2018 richiamata come fonte della disciplina della definizione agevolata.
art. 46, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato quando la causa di estinzione interviene dopo la proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Quando interviene, nelle more del giudizio di legittimità, una definizione agevolata del carico tributario regolarmente perfezionata con rinuncia al giudizio e pagamento integrale di quanto dovuto, la controversia va dichiarata estinta per cessazione della materia del contendere.
- La definizione agevolata sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso impedisce l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, perché il presupposto estintivo è estraneo a una originaria carenza di impugnazione.
- Nel giudizio estinto per cessazione della materia del contendere, le spese seguono la regola speciale del processo tributario e restano a carico di chi le ha anticipate.
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