Cassazione Civile, Ordinanza n. 25493/2023 del 31/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una contribuente ha impugnato un avviso di accertamento IRPEF relativo all’anno d’imposta 2009, fondato su versamenti bancari ritenuti dall’Ufficio non giustificati rispetto ai redditi dichiarati e quindi recuperati a tassazione come redditi non dichiarati, con irrogazione di sanzioni. In primo grado la contribuente aveva dedotto, tra l’altro, che le somme derivavano da restituzioni di prestiti e da operazioni di rientro di prestiti, nonché la nullità dell’atto per mancata allegazione dell’autorizzazione alle indagini bancarie. In appello aveva insistito sulla necessità dell’autorizzazione, sulla corretta applicazione dell’art. 32 d.P.R. 600/1973 e sull’idoneità delle giustificazioni offerte a escludere la rilevanza fiscale dei movimenti. In cassazione ha proposto quattro motivi: 1) nullità dell’avviso perché sottoscritto da funzionario privo della nona qualifica funzionale ex art. 20 d.P.R. 266/1987; 2) violazione degli artt. 7 L. 212/2000 e 32 d.P.R. 600/1973 per asserita obbligatorietà dell’autorizzazione della Direzione regionale per le indagini bancarie; 3) omesso esame e motivazione apparente per non aver la CTR chiarito le ragioni del rigetto del motivo sull’inesistenza dell’autorizzazione; 4) violazione dell’art. 32 d.P.R. 600/1973 e dell’art. 2729 c.c. perché l’accertamento sarebbe stato fondato su un solo elemento presuntivo e non su una pluralità di indizi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo nuovo, perché la questione della qualifica funzionale del sottoscrittore dell’avviso non era stata dedotta nei gradi di merito. Ha considerato inammissibili anche il secondo e il terzo motivo perché censuravano una questione diversa da quella effettivamente trattata nei giudizi di merito: nei gradi precedenti era stata dedotta la mancata allegazione dell’autorizzazione alle indagini bancarie, non la sua inesistenza oggettiva; inoltre la CTR aveva motivato congruamente sul punto, affermando che l’allegazione dell’autorizzazione non è requisito di validità dell’avviso. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile perché la CTR aveva valutato complessivamente le giustificazioni e la prova contraria offerte dalla contribuente, escludendo che essa avesse dimostrato l’irrilevanza fiscale dei movimenti bancari; la Cassazione ha ribadito che non può riesaminare il merito dell’apprezzamento probatorio. La contribuente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 20 d.P.R. n. 266/1987
nona qualifica funzionale
la censura sulla legittimazione del sottoscrittore è stata dichiarata inammissibile perché nuova rispetto ai motivi dedotti nei gradi di merito
art. 7 L. n. 212/2000
richiamato dalla ricorrente per contestare la validità dell’atto, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché non confrontato con la questione realmente decisa
art. 3 L. n. 241/1990
invocato nel ricorso introduttivo per il difetto di allegazione dell’autorizzazione, ma non decisivo nel giudizio di legittimità
art. 32 d.P.R. n. 600/1973
comma 1, n. 2; comma 1, n. 6-bis
i dati acquisiti sui rapporti bancari possono fondare l’accertamento se il contribuente non dimostra che sono già stati considerati o che sono fiscalmente irrilevanti; l’allegazione dell’autorizzazione alle indagini bancarie non è requisito di validità dell’avviso
art. 2729 c.c.
richiamato per contestare la presunzione posta a base dell’accertamento, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio della decisione di merito
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato per denunciare violazione di legge nei motivi di ricorso
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
invocato per omesso esame di un fatto decisivo e motivazione apparente, ma la censura è stata ritenuta inammissibile
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che introduca una questione nuova rispetto a quelle dedotte nei gradi di merito, specie quando la decisione impugnata abbia riguardato un diverso profilo della medesima vicenda.
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a prospettare un tema diverso da quello effettivamente deciso.
- In materia di accertamento bancario, l’allegazione al contribuente del provvedimento autorizzativo all’indagine non costituisce di per sé requisito di validità dell’avviso, purché l’attività istruttoria sia stata legittimamente autorizzata.
- L’onere di superare la presunzione derivante dai movimenti bancari grava sul contribuente, che deve dimostrare che le somme sono già state considerate ai fini del reddito oppure che sono fiscalmente irrilevanti; la valutazione delle prove così offerte è riservata al giudice di merito.
- La Corte di cassazione non può rivalutare direttamente il materiale probatorio per sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 31 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25474/2023 del 31/08/2023
- ordinanza_civile · 31 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25475/2023 del 31/08/2023
- ordinanza_civile · 31 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25480/2023 del 31/08/2023
- ordinanza_civile · 31 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25484/2023 del 31/08/2023
- ordinanza_civile · 31 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25487/2023 del 31/08/2023
- ordinanza_civile · 31 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25488/2023 del 31/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →