Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1825/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del decreto dal Commissariato di Governo per la Provincia di Trento del 06.10.2025 di inammissibilità domanda di cittadinanza n. istanza -OMISSIS-

Giustizia amministrativa202515869

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Commissariato del Governo per la Provincia di Trento che ha dichiarato inammissibile, per mancanza del requisito della residenza, la domanda di concessione della cittadinanza italiana

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del 6 ottobre 2025 con cui il Commissariato del Governo per la Provincia di Trento ha dichiarato inammissibile la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, ritenendo insussistente il requisito della residenza. Nel corso della camera di consiglio, fissata ai sensi dell'art. 72-bis c.p.a., il Collegio ha rilevato d'ufficio il possibile difetto di competenza territoriale del TAR Lazio e ne ha dato avviso al difensore ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. La questione riguardava l'individuazione del TAR competente tra quello della sede dell'autorità emanante e quello individuato in base all'efficacia territoriale dell'atto.

La decisione

Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e ha indicato come giudice competente il TAR del Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, davanti al quale il processo può essere riassunto ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a. Il Collegio ha applicato i principi enunciati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con ordinanza n. 13 del 2021: i criteri della sede dell'autorità emanante e dell'efficacia territoriale dell'atto operano secondo una logica di complementarietà; il criterio della sede è sostituito da quello dell'efficacia spaziale quando gli effetti diretti dell'atto si producono esclusivamente nell'ambito territoriale di un diverso TAR. Nel caso della cittadinanza per naturalizzazione, occorre distinguere il diniego sostanziale della cittadinanza dalla mera dichiarazione prefettizia di inammissibilità. Quest'ultima incide soltanto sulla regolarità procedimentale della domanda, non attribuisce né nega lo status di cittadino ed è priva di efficacia ultraregionale. Pertanto, prevale il criterio della sede dell'autorità che ha adottato l'atto, individuata nel Commissariato del Governo per la Provincia di Trento. Le spese della fase sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    Disciplina la domanda di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, nel cui ambito è stata presentata l'istanza dichiarata inammissibile.

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    Prevede i criteri di competenza territoriale fondati sulla sede dell'autorità che ha adottato l'atto e sull'efficacia territoriale del provvedimento; il criterio della sede opera quando l'atto non produce effetti esclusivamente nell'ambito territoriale di un diverso TAR.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    Consente la riassunzione del processo davanti al giudice amministrativo indicato come competente a seguito della dichiarazione di incompetenza.

  • art. 16, comma 2, c.p.a.

    Richiamato nell'ordinanza nell'ambito della disciplina processuale applicata dal Collegio.

  • art. 72-bis c.p.a.

    Ha disciplinato la fissazione della camera di consiglio nell'ambito della quale è stata rilevata la questione di competenza.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ha imposto al Collegio di dare preventivo avviso alla parte della questione rilevata d'ufficio relativa al difetto di competenza territoriale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative alla concessione della cittadinanza per naturalizzazione, la competenza territoriale si determina coordinando il criterio della sede dell'autorità emanante con quello dell'efficacia territoriale dell'atto: il criterio della sede è sostituito da quello dell'efficacia spaziale soltanto quando gli effetti diretti del provvedimento si producono esclusivamente nell'ambito territoriale di un diverso TAR.
  • La dichiarazione prefettizia di inammissibilità della domanda di cittadinanza per ragioni preliminari, quale la mancanza del requisito della residenza, incide esclusivamente sulla regolarità procedimentale della domanda e non attribuisce né nega lo status di cittadino; non avendo efficacia erga omnes o ultraregionale, essa radica la competenza territoriale presso il TAR corrispondente alla sede dell'autorità che l'ha adottata.
  • Il provvedimento di diniego sostanziale della cittadinanza, distinto dalla mera dichiarazione di inammissibilità, incide invece sulla pretesa sostanziale dell'interessato e sullo status, con conseguente rilevanza dell'efficacia ultraregionale ai fini della competenza territoriale.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaCompetenza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.