Sentenza n. 12/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia. per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dei provvedimenti emessi tutti in data 5 marzo 2025 dalla Prefettura di Firenze – Sportello Unico per l’Immigrazione, prot. n. P-FI/L/Q/2023/104960 (lavoratore Mridul Md), prot. n. P-FI/L/Q/2023/104984 (lavoratore Rozario Igneshius Amal), prot. n. P-FI/L/Q/2023/104981 (lavoratore Mah Roman) e prot. n. P-FI/L/Q/2023/104967 (lavoratore Miah Md Tanbir) di revoca dei nulla osta all’ingresso dei succitati lavoratori stranieri emessi su istanza del 2 dicembre 2023 da parte del datore di lavoro Metal Toscana S.r.l. Unipersonale; - nonché di ogni atto presupposto, preparatorio, consequenziale e, comunque, connesso, ancorché ignoto alla ricorrente, ed in particolare del parere dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Firenze, ignoto alla ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Metal Toscana S.r.l. Unipersonale il 25 luglio 2025: - del provvedimento emesso in data 13 giugno 2025 dalla Prefettura di Firenze – Sportello Unico per l’Immigrazione, prot. n. P-FI/L/Q/2023/104994 di revoca del nulla osta all’ingresso del lavoratore straniero Rozario Oishaw Steafen, rilasciato in data 1° febbraio 2024 su istanza del 2 dicembre 2023 da parte del datore di lavoro Metal Toscana S.r.l. Unipersonale; - nonché di ogni atto presupposto, preparatorio, consequenziale e, comunque, connesso, ancorché ignoto alla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoche di cinque nulla osta all’ingresso di lavoratori subordinati stranieri provenienti dal Bangladesh
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato le revoche dei nulla osta adottate dalla Prefettura di Firenze, deducendo il difetto di istruttoria e di motivazione. In particolare, ha contestato l’asserito calo del fatturato, rilevando che i dati fiscali e contabili dimostravano invece un incremento rispetto all’anno precedente; ha inoltre sostenuto che l’Amministrazione non avesse spiegato in quale modo la riduzione del fatturato avrebbe inciso sulla capacità economica dell’impresa. È stata contestata anche la rilevanza dell’aumento del personale part time o impiegato per brevi periodi, sia perché tale circostanza non dimostrerebbe l’incapacità economica dell’azienda, sia perché riferita a qualifiche diverse da quelle dei lavoratori per i quali erano stati richiesti i nulla osta. La società ha inoltre lamentato l’utilizzo, in giudizio, di elementi non contenuti nella motivazione originaria dei provvedimenti e la mancata produzione del parere dell’Ispettorato del Lavoro, nonostante l’ordine istruttorio disposto dal giudice.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, annullando tutte le revoche impugnate. Il giudice ha ricostruito il quadro normativo secondo cui il nulla osta rilasciato con la procedura accelerata può essere revocato in caso di sopravvenuto accertamento di elementi ostativi, compresa l’incapacità economica del datore di lavoro, verificata anche mediante i controlli previsti dall’art. 24-bis del d.lgs. 286/1998. Tuttavia, la carenza della capacità economica deve essere specificamente motivata attraverso una valutazione concreta degli elementi rilevanti, quali capacità patrimoniale, equilibrio economico-finanziario, fatturato, numero dei dipendenti e attività svolta. Nel caso concreto, il calo di fatturato posto a fondamento delle revoche risultava smentito dalla documentazione fiscale e contabile prodotta dalla società. La diversa spiegazione fornita dall’Amministrazione nel corso del giudizio, riferita a una riduzione del fatturato netto negli anni 2023 e 2024, non era contenuta negli atti impugnati e costituiva motivazione postuma, non utilizzabile nel giudizio di legittimità. Anche il riferimento all’aumento del personale part time non era accompagnato da valutazioni specifiche idonee a dimostrare l’instabilità patrimoniale o l’assenza di equilibrio economico-finanziario dell’impresa. Il TAR ha inoltre rilevato la mancata produzione del parere dell’Ispettorato del Lavoro e la possibile riferibilità di alcuni elementi a periodi successivi alla presentazione delle domande o a profili professionali diversi. Le revoche sono state quindi ritenute viziate da difetto di istruttoria e di motivazione. Le ulteriori censure sono state assorbite. Il Ministero dell’Interno è stato condannato al pagamento di 3.000 euro oltre accessori e contributo unificato; le spese sono state compensate nei confronti dell’Ispettorato del Lavoro.
Norme richiamate
art. 42, comma 2, D.L. 73/2022
sopravvenuto accertamento dei predetti elementi ostativi
Il nulla osta rilasciato con la procedura accelerata deve essere revocato quando sopravvenga l’accertamento degli elementi ostativi previsti dalla disciplina dell’immigrazione.
art. 22, comma 2, lett. d-bis, d.lgs. 286/1998
Tra i requisiti per il rilascio del nulla osta rientra l’asseverazione fondata sulle verifiche di congruità relative anche alla capacità economica del datore di lavoro.
art. 24-bis, comma 2, d.lgs. 286/1998
tengono anche conto della capacità patrimoniale, dell’equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti […] e del tipo di attività svolta dall’impresa
La valutazione della congruità deve considerare concretamente gli elementi economico-finanziari indicati dalla norma, che non sono però tassativi; l’accertamento negativo deve essere specificamente motivato.
art. 24-bis, comma 4, d.lgs. 286/1998
Resta ferma la possibilità, da parte dell’ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l’Agenzia delle entrate e, relativamente al settore agricolo, con l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure di cui ai commi 1, 2 e 3
I controlli a campione possono verificare il rispetto dei requisiti e delle procedure previste per il nulla osta.
art. 22, comma 5-quater, d.lgs. 286/1998
Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al presente articolo, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 24-bis, comma 4, conseguono la revoca del nulla osta e del visto […]
La revoca consegue all’accertamento sopravvenuto di elementi ostativi, anche se emerso dai controlli dell’Ispettorato, ma l’accertamento deve essere adeguatamente istruito e motivato.
Massime di principio
- La revoca di un nulla osta all’ingresso rilasciato con procedura accelerata presuppone un sopravvenuto accertamento, adeguatamente istruito e motivato, di elementi ostativi previsti dalla disciplina sull’immigrazione, inclusa l’insufficiente capacità economica del datore di lavoro.
- La valutazione della capacità economica del datore di lavoro deve essere concreta e specifica e deve confrontarsi con gli elementi indicati dall’art. 24-bis, comma 2, del d.lgs. 286/1998, tra cui capacità patrimoniale, equilibrio economico-finanziario, fatturato, numero dei dipendenti e tipo di attività svolta.
- Il mero riferimento a una riduzione del fatturato o all’incremento del personale part time non dimostra, senza ulteriori valutazioni, l’incapacità economica del datore di lavoro né l’assenza di equilibrio economico-finanziario dell’impresa.
- Nel giudizio di legittimità non è utilizzabile una motivazione elaborata per la prima volta durante il processo per giustificare il provvedimento impugnato; gli elementi decisivi devono risultare dalla motivazione originaria dell’atto.
- Quando gli elementi posti a fondamento della revoca risultano smentiti dalla documentazione disponibile o sono riferiti a periodi o profili professionali non pertinenti rispetto alla domanda esaminata, l’Amministrazione incorre in difetto di istruttoria e di motivazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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