Sentenza n. 883/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del silenzio - inadempimento serbato dalla Prefettura di Caserta - Sportello Unico per l'Immigrazione, sulla domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, presentata in data 13 gennaio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, entrata in Italia con visto per lavoro stagionale e titolare di un permesso di soggiorno scaduto il 14 novembre 2024, aveva presentato il 13 gennaio 2025 domanda di conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato. Dopo un preavviso di rigetto del 23 aprile 2025, motivato dall'assenza di contributi minimi e di 39 giornate lavorative presso il primo datore di lavoro, la ricorrente aveva presentato memorie difensive, lamentando anche il pregiudizio derivante dal ritardo dell'Amministrazione. Ha quindi impugnato il silenzio serbato dalla Prefettura, chiedendo la conclusione espressa del procedimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché, nelle more del giudizio, l'Amministrazione aveva concluso il procedimento con un provvedimento definitivo di rigetto adottato il 27 novembre 2025 e notificato nella stessa data tramite il sistema informatico Ali-Spi. La domanda relativa al silenzio non necessitava quindi di ulteriore decisione. Le spese di giudizio sono state compensate. È stata inoltre respinta la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per carenza della dichiarazione dei redditi o della certificazione dell'Agenzia delle Entrate relativa agli anni d'imposta 2023 e 2024 e dell'attestazione dell'autorità consolare marocchina, o della prova di averne richiesto il rilascio, ai sensi dell'art. 79, comma 2, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 79, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La documentazione richiesta per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per il cittadino non appartenente all'Unione europea comprende l'attestazione dell'autorità consolare competente circa i redditi prodotti all'estero, oppure la prova di averne richiesto il rilascio; nel caso concreto la domanda è stata respinta per la mancanza di tale documentazione e della documentazione reddituale relativa agli anni 2023 e 2024.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l'amministrazione adotta il provvedimento espresso richiesto, viene meno l'interesse alla decisione sull'inerzia e il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
- La domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere respinta quando il richiedente non produca la documentazione reddituale richiesta e, se cittadino non appartenente all'Unione europea, l'attestazione dell'autorità consolare competente o almeno la prova di averne richiesto il rilascio.
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