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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46451/2023 del 17/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 15/12/2022 che, riformando la sentenza di primo grado, aveva qualificato il fatto come lesioni personali aggravate (artt. 583, 585 c.p.) escludendo l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. e rideterminando la pena a 6 anni, 5 mesi e 10 giorni. Il ricorrente deduceva un unico motivo denunciando inosservanza o erronea applicazione degli artt. 99, 133 e 62-bis c.p., nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla recidiva, al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In particolare: (i) la Corte di appello avrebbe motivato in modo apparente l'applicazione della recidiva, senza esplicitare i criteri e il rapporto temporale/relazionale tra precedenti e nuovo reato; (ii) sarebbero state omesse le circostanze favorevoli (es. esplosione di un unico colpo e successivo desistere, lesioni non tali da mettere concretamente a rischio la vita, scelta del rito abbreviato); (iii) la pena sarebbe stata fissata in misura prossima al massimo edittale senza adeguata motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: (i) l'applicazione della recidiva è scelta discrezionale del giudice, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 185/2015, e che la Corte di appello, pur sinteticamente, ha motivato adeguatamente la scelta richiamando le modalità del fatto e i plurimi precedenti penali per affermare una maggiore pericolosità; (ii) il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche rientra nella valutazione di merito del giudice di appello, che ha adeguatamente indicato le ragioni ostative (modalità del fatto, condotta sintomatica di pericolosità, negativa personalità e contesti criminosi dell'imputato); (iii) la commisurazione della pena si è svolta entro i limiti della discrezionalità di merito e la motivazione data (riferimento alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato) è sufficiente per una pena collocata in una fascia medio-bassa rispetto all'edittale. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante collegata a contesti associativi di tipo mafioso; la Corte di appello l'ha esclusa nella riforma e la Cassazione ha ritenuto legittima tale valutazione di merito.

  • artt. 583, 585 cod. pen.

    "le lesioni riportate non hanno determinato una compromissione delle funzioni organiche di natura ed entità tali da determinare un pericolo concreto e attuale per la vita del soggetto"

    La Corte d'appello ha ritenuto la fattispecie riconducibile a lesioni personali aggravate (art. 583 e 585 c.p.) in luogo del tentato omicidio; la Cassazione ha confermato la legittima ricognizione e motivazione sulla natura delle lesioni.

  • art. 99 cod. pen.

    Riferimento alla disciplina della recidiva: dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 185/2015 l'applicazione della recidiva è discrezionale e il giudice deve motivare l'effettiva idoneità del nuovo reato a dimostrare aumentata colpevolezza o pericolosità.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: il giudice di merito deve valutare gli indici di commisurazione; se la pena è collocata in fascia medio-bassa non è richiesta una motivazione particolarmente analitica, mentre per pene pari o superiori alla media edittale è necessaria una specifica indicazione dei criteri soggettivi e oggettivi valutati.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma richiamata nel ricorso; la Corte ha trattato la tematica della recidiva e delle conseguenze sul trattamento sanzionatorio nel quadro complessivo delle norme applicabili, ritenendo la valutazione di merito adeguatamente motivata.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti di enunciazione in cassazione: la Corte può motivare nei limiti strettamente necessari per la decisione, come previsto dall'art. 173 disposizioni di attuazione c.p.p.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (erronea applicazione della legge penale e motivazione viziata), cui la Corte ha risposto ritenendoli infondati per insussistenza di manifesta illogicità o carenza motivazionale rilevante.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 185 del 2015

    Principio richiamato: l'applicazione della recidiva è facoltativa e rimessa alla valutazione del giudice, che deve comunque motivare adeguatamente tale scelta in rapporto alla maggiore colpevolezza o pericolosità.

  • D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8

    Consente la presentazione di una requisitoria scritta dal Pubblico ministero; nel procedimento il PM ha depositato tale requisitoria chiedendo il rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'applicazione della recidiva è, dopo la Corte cost. n.185/2015, una scelta discrezionale del giudice: essa è legittima se il giudice motiva perché i precedenti e le modalità del nuovo reato dimostrano maggiore colpevolezza o pericolosità.
  • Il riconoscimento o meno delle attenuanti generiche è un apprezzamento di merito: il giudice deve motivare le ragioni ostative alla loro concessione e indicare gli indici di art.133 c.p. ritenuti preponderanti, ma non è obbligato a esaminare tutte le circostanze favorevoli prospettate dall'imputato.
  • Nella commisurazione della pena il giudice dispone di ampio potere discrezionale; quando la pena concreta è collocata in una fascia medio-bassa rispetto all'edittale, è sufficiente un richiamo ai criteri di adeguatezza e gravità senza analisi particolarmente dettagliata degli indici.
  • La Corte d'appello può procedere alla riformulazione della qualificazione giuridica del fatto (es. da tentato omicidio a lesioni aggravate); la Corte di cassazione verifica la correttezza giuridica e la sufficienza della motivazione, non riforma valutazioni di fatto salvo manifesta illogicità o carenza motivazionale.
  • Per impugnazioni efficaci in materia di recidiva o attenuanti è utile documentare specificamente: il rapporto temporale e la connessione tra precedenti e nuovo fatto, elementi oggettivi che sminuiscano la rilevanza dei precedenti o che evidenzino comportamenti di desistenza o fattori attenuanti non adeguatamente valutati dal giudice.

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