Cassazione Penale, Sentenza n. 46451/2023 del 17/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 15/12/2022 che, riformando la sentenza di primo grado, aveva qualificato il fatto come lesioni personali aggravate (artt. 583, 585 c.p.) escludendo l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. e rideterminando la pena a 6 anni, 5 mesi e 10 giorni. Il ricorrente deduceva un unico motivo denunciando inosservanza o erronea applicazione degli artt. 99, 133 e 62-bis c.p., nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla recidiva, al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In particolare: (i) la Corte di appello avrebbe motivato in modo apparente l'applicazione della recidiva, senza esplicitare i criteri e il rapporto temporale/relazionale tra precedenti e nuovo reato; (ii) sarebbero state omesse le circostanze favorevoli (es. esplosione di un unico colpo e successivo desistere, lesioni non tali da mettere concretamente a rischio la vita, scelta del rito abbreviato); (iii) la pena sarebbe stata fissata in misura prossima al massimo edittale senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: (i) l'applicazione della recidiva è scelta discrezionale del giudice, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 185/2015, e che la Corte di appello, pur sinteticamente, ha motivato adeguatamente la scelta richiamando le modalità del fatto e i plurimi precedenti penali per affermare una maggiore pericolosità; (ii) il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche rientra nella valutazione di merito del giudice di appello, che ha adeguatamente indicato le ragioni ostative (modalità del fatto, condotta sintomatica di pericolosità, negativa personalità e contesti criminosi dell'imputato); (iii) la commisurazione della pena si è svolta entro i limiti della discrezionalità di merito e la motivazione data (riferimento alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato) è sufficiente per una pena collocata in una fascia medio-bassa rispetto all'edittale. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravante collegata a contesti associativi di tipo mafioso; la Corte di appello l'ha esclusa nella riforma e la Cassazione ha ritenuto legittima tale valutazione di merito.
artt. 583, 585 cod. pen.
"le lesioni riportate non hanno determinato una compromissione delle funzioni organiche di natura ed entità tali da determinare un pericolo concreto e attuale per la vita del soggetto"
La Corte d'appello ha ritenuto la fattispecie riconducibile a lesioni personali aggravate (art. 583 e 585 c.p.) in luogo del tentato omicidio; la Cassazione ha confermato la legittima ricognizione e motivazione sulla natura delle lesioni.
art. 99 cod. pen.
Riferimento alla disciplina della recidiva: dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 185/2015 l'applicazione della recidiva è discrezionale e il giudice deve motivare l'effettiva idoneità del nuovo reato a dimostrare aumentata colpevolezza o pericolosità.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena: il giudice di merito deve valutare gli indici di commisurazione; se la pena è collocata in fascia medio-bassa non è richiesta una motivazione particolarmente analitica, mentre per pene pari o superiori alla media edittale è necessaria una specifica indicazione dei criteri soggettivi e oggettivi valutati.
art. 62-bis cod. pen.
Norma richiamata nel ricorso; la Corte ha trattato la tematica della recidiva e delle conseguenze sul trattamento sanzionatorio nel quadro complessivo delle norme applicabili, ritenendo la valutazione di merito adeguatamente motivata.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di enunciazione in cassazione: la Corte può motivare nei limiti strettamente necessari per la decisione, come previsto dall'art. 173 disposizioni di attuazione c.p.p.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (erronea applicazione della legge penale e motivazione viziata), cui la Corte ha risposto ritenendoli infondati per insussistenza di manifesta illogicità o carenza motivazionale rilevante.
Sentenza Corte Costituzionale n. 185 del 2015
Principio richiamato: l'applicazione della recidiva è facoltativa e rimessa alla valutazione del giudice, che deve comunque motivare adeguatamente tale scelta in rapporto alla maggiore colpevolezza o pericolosità.
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8
Consente la presentazione di una requisitoria scritta dal Pubblico ministero; nel procedimento il PM ha depositato tale requisitoria chiedendo il rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'applicazione della recidiva è, dopo la Corte cost. n.185/2015, una scelta discrezionale del giudice: essa è legittima se il giudice motiva perché i precedenti e le modalità del nuovo reato dimostrano maggiore colpevolezza o pericolosità.
- Il riconoscimento o meno delle attenuanti generiche è un apprezzamento di merito: il giudice deve motivare le ragioni ostative alla loro concessione e indicare gli indici di art.133 c.p. ritenuti preponderanti, ma non è obbligato a esaminare tutte le circostanze favorevoli prospettate dall'imputato.
- Nella commisurazione della pena il giudice dispone di ampio potere discrezionale; quando la pena concreta è collocata in una fascia medio-bassa rispetto all'edittale, è sufficiente un richiamo ai criteri di adeguatezza e gravità senza analisi particolarmente dettagliata degli indici.
- La Corte d'appello può procedere alla riformulazione della qualificazione giuridica del fatto (es. da tentato omicidio a lesioni aggravate); la Corte di cassazione verifica la correttezza giuridica e la sufficienza della motivazione, non riforma valutazioni di fatto salvo manifesta illogicità o carenza motivazionale.
- Per impugnazioni efficaci in materia di recidiva o attenuanti è utile documentare specificamente: il rapporto temporale e la connessione tra precedenti e nuovo fatto, elementi oggettivi che sminuiscano la rilevanza dei precedenti o che evidenzino comportamenti di desistenza o fattori attenuanti non adeguatamente valutati dal giudice.
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