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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34618/2023 del 08/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per furto aggravato e tentata estorsione dedotta sulla base di due motivi principali: 1) nullità per omessa notifica del decreto di citazione in appello ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.; 2) inutilizzabilità di dichiarazioni predibattimentali e altri atti acquisiti nel giudizio di primo grado in violazione degli artt. 493, comma 3, e 500, commi 1, 2 e 7 c.p.p., per assenza di un accordo tra le parti sull'acquisizione di tali dichiarazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesto infondatezza. Sul primo motivo ha rilevato che il decreto di citazione per l'udienza del 10 giugno 2022 era stato regolarmente notificato il 6 aprile 2022 presso il domicilio indicato, mediante consegna al fratello convivente dell'imputato. Sul secondo motivo ha ritenuto il motivo generico e privo di specificazione delle dichiarazioni contestate e della prova di resistenza che dimostrerebbe la decisività delle stesse; ha inoltre evidenziato che dal verbale del 18 settembre 2015 risulta il consenso della difesa all'acquisizione e utilizzazione di alcuni atti (denuncia della persona offesa e verbale di individuazione fotografica). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Regola la notifica del decreto di citazione in grado d'appello; la Corte ha ritenuto valida la notificazione effettuata presso il domicilio dichiarato mediante consegna al familiare convivente.

  • art. 493, comma 3 c.p.p.

    Norma sulla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese fuori dal dibattimento se non nei casi consentiti; la Corte ha richiesto specificazione delle dichiarazioni e valutazione della loro incidenza sulla prova complessiva.

  • art. 500, commi 1, 2 e 7 c.p.p.

    Detta le condizioni di utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali e i limiti alla loro acquisizione; la sentenza evidenzia che la difesa aveva espresso consenso all'acquisizione di taluni atti, riducendo l'asserita illiceità.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n.137 (conv. L. n.176/2020) e art. 16, d.l. 30/12/2021 n.228 (conv. L. 25/2/2022 n.15)

    Prevedono le modalità d'esame del ricorso in Cassazione nel periodo normativo citato; la Corte ha proceduto con le forme previste da tali disposizioni.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di responsabilità nella presentazione del ricorso; la Corte ha irrogato una sanzione di euro 3.000 considerando i profili di colpa nel ricorso inammissibile.

  • Decisione Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione ai criteri di valutazione della colpa nella determinazione della misura della ammenda ex art. 616 c.p.p.

  • Giurisprudenza di legittimità citata (sez. 2, n. 7986/2016 La Gumina; sez. 3, n. 3207/2014 Calabrese; sez. 6, n. 18764/2014 Barilari)

    Affermano il principio per cui il motivo di cassazione che lamenta inutilizzabilità deve dimostrare l'incidenza dell'espunzione dell'elemento contestato tramite la cosiddetta 'prova di resistenza'; la Corte si è attenuta a questo orientamento per dichiarare il motivo generico e inammissibile.

Massime di principio

  • La notifica del decreto di citazione in appello è valida se effettuata al domicilio dichiarato dell'imputato anche mediante consegna a un familiare convivente, salvo prova contraria di inesistenza della consegna valida.
  • Quando si impugna in Cassazione l'utilizzabilità di dichiarazioni predibattimentali o di atti acquisiti, il motivo deve indicare specificamente quali dichiarazioni si ritengono inutilizzabili e dimostrare, mediante la cosiddetta prova di resistenza, che l'espunzione di tali elementi avrebbe inciso sul giudizio di colpevolezza.
  • Il consenso della difesa, documentato in atti di udienza, all'acquisizione o utilizzazione di atti o dichiarazioni predibattimentali preclude in genere l'eccezione di inutilizzabilità concernente quegli atti.
  • Motivi formulati in termini generici o aspecifici sono per lo più dichiarati inammissibili in Cassazione; occorre un'esposizione puntuale e provata del vizio dedotto.
  • La presentazione di un ricorso infondato o inammissibile può comportare sanzioni economiche a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., se emergono profili di colpa nella promozione del gravame.

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