Cassazione Penale, Sentenza n. 34618/2023 del 08/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per furto aggravato e tentata estorsione dedotta sulla base di due motivi principali: 1) nullità per omessa notifica del decreto di citazione in appello ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.; 2) inutilizzabilità di dichiarazioni predibattimentali e altri atti acquisiti nel giudizio di primo grado in violazione degli artt. 493, comma 3, e 500, commi 1, 2 e 7 c.p.p., per assenza di un accordo tra le parti sull'acquisizione di tali dichiarazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesto infondatezza. Sul primo motivo ha rilevato che il decreto di citazione per l'udienza del 10 giugno 2022 era stato regolarmente notificato il 6 aprile 2022 presso il domicilio indicato, mediante consegna al fratello convivente dell'imputato. Sul secondo motivo ha ritenuto il motivo generico e privo di specificazione delle dichiarazioni contestate e della prova di resistenza che dimostrerebbe la decisività delle stesse; ha inoltre evidenziato che dal verbale del 18 settembre 2015 risulta il consenso della difesa all'acquisizione e utilizzazione di alcuni atti (denuncia della persona offesa e verbale di individuazione fotografica). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
Regola la notifica del decreto di citazione in grado d'appello; la Corte ha ritenuto valida la notificazione effettuata presso il domicilio dichiarato mediante consegna al familiare convivente.
art. 493, comma 3 c.p.p.
Norma sulla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese fuori dal dibattimento se non nei casi consentiti; la Corte ha richiesto specificazione delle dichiarazioni e valutazione della loro incidenza sulla prova complessiva.
art. 500, commi 1, 2 e 7 c.p.p.
Detta le condizioni di utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali e i limiti alla loro acquisizione; la sentenza evidenzia che la difesa aveva espresso consenso all'acquisizione di taluni atti, riducendo l'asserita illiceità.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n.137 (conv. L. n.176/2020) e art. 16, d.l. 30/12/2021 n.228 (conv. L. 25/2/2022 n.15)
Prevedono le modalità d'esame del ricorso in Cassazione nel periodo normativo citato; la Corte ha proceduto con le forme previste da tali disposizioni.
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di responsabilità nella presentazione del ricorso; la Corte ha irrogato una sanzione di euro 3.000 considerando i profili di colpa nel ricorso inammissibile.
Decisione Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione ai criteri di valutazione della colpa nella determinazione della misura della ammenda ex art. 616 c.p.p.
Giurisprudenza di legittimità citata (sez. 2, n. 7986/2016 La Gumina; sez. 3, n. 3207/2014 Calabrese; sez. 6, n. 18764/2014 Barilari)
Affermano il principio per cui il motivo di cassazione che lamenta inutilizzabilità deve dimostrare l'incidenza dell'espunzione dell'elemento contestato tramite la cosiddetta 'prova di resistenza'; la Corte si è attenuta a questo orientamento per dichiarare il motivo generico e inammissibile.
Massime di principio
- La notifica del decreto di citazione in appello è valida se effettuata al domicilio dichiarato dell'imputato anche mediante consegna a un familiare convivente, salvo prova contraria di inesistenza della consegna valida.
- Quando si impugna in Cassazione l'utilizzabilità di dichiarazioni predibattimentali o di atti acquisiti, il motivo deve indicare specificamente quali dichiarazioni si ritengono inutilizzabili e dimostrare, mediante la cosiddetta prova di resistenza, che l'espunzione di tali elementi avrebbe inciso sul giudizio di colpevolezza.
- Il consenso della difesa, documentato in atti di udienza, all'acquisizione o utilizzazione di atti o dichiarazioni predibattimentali preclude in genere l'eccezione di inutilizzabilità concernente quegli atti.
- Motivi formulati in termini generici o aspecifici sono per lo più dichiarati inammissibili in Cassazione; occorre un'esposizione puntuale e provata del vizio dedotto.
- La presentazione di un ricorso infondato o inammissibile può comportare sanzioni economiche a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., se emergono profili di colpa nella promozione del gravame.
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