Cassazione Penale, Sentenza n. 30428/2022 del 02/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava l'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Brescia riguardo al capo d'imputazione che addebitava agli imputati la macellazione e la distribuzione di 156 cinghiali senza il previo transito presso i Centri di Lavorazione della Selvaggina (C.L.S.), in violazione del Regolamento (CE) 853/2004 e dell'art. 6 del d.lgs. n.193/2007. Il Procuratore Generale sosteneva che il giudice di merito aveva interpretato in modo estensivo la nozione di autoconsumo prevista dal regolamento europeo, ritenendo che potesse ricomprendere la fornitura di grosse quantità e la somministrazione in occasioni collettive (es. sagre), mentre la normativa e la giurisprudenza richiedono che l'esenzione per autoconsumo riguardi solo piccoli quantitativi (di norma un capo all'anno per singolo cacciatore) e non le cessioni organizzate nell'ambito di piani di abbattimento
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha stabilito che la decisione di merito aveva dato un'interpretazione troppo estensiva della causa di esenzione per autoconsumo prevista dal Regolamento (CE) 853/2004 e che, dai dati processuali, i requisiti della 'piccola quantità' e della cessione occasionale risultano mancanti rispetto a un centinaio di capi abbattuti in un arco temporale superiore all'anno nell'ambito di piani programmati. Pertanto la sentenza di assoluzione è stata annullata. La Corte ha però rilevato d'ufficio la prescrizione per i fatti commessi dal 24 gennaio 2015 al 24 maggio 2017 e ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alle condotte fino al 24 maggio 2017 per estinzione per prescrizione; ha rinviato il giudizio al Tribunale di Brescia per le residue condotte dal 25 maggio 2017 all'8 settembre 2017 affinchè sia celebrato nuovo processo sulla parte non prescritta
Norme richiamate
d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193, art. 6
La norma incriminatrice punisce la macellazione e la preparazione di carni in luoghi diversi dagli stabilimenti riconosciuti ai sensi del Regolamento CE 853/2004; la Corte ne richiede l'applicazione ove non ricorrano le esenzioni previste dal regolamento comunitario
Regolamento (CE) n. 853/2004, art. 1 comma 3
Prevede esenzioni dalla disciplina (tra cui la fornitura diretta da parte di cacciatori di piccoli quantitativi di selvaggina al consumatore finale); la Corte ritiene questa esenzione limitata a "piccoli quantitativi" e non applicabile a cessioni massicce o programmate
Regolamento (CE) n. 853/2004, art. 4
Stabilisce che le carni di selvaggina possono essere immesse sul mercato solo se manipolate nei Centri di Lavorazione della Selvaggina (C.L.S.); costituisce parametro per verificare l'obbligo di transito nei C.L.S.
Regolamento (CE) n. 583/2004
Applicabile alla selvaggina di grossa taglia: la Corte richiama che tale regolamento e le linee guida connesse prevedono l'obbligo del trasferimento in centri autorizzati per cessioni non occasionali o non in piccoli quantitativi
Accordo della Conferenza Permanente (17/12/2009)
Richiama criteri applicativi nazionali/regionale in materia di selvaggina, confermando che per selvaggina di grossa taglia la nozione di piccoli quantitativi è restrittiva e le cessioni in piani programmati richiedono il C.L.S.
Decreto Direzione Generale Sanità Regione Lombardia n. 5593 del 27/05/2010
Richiamato come indirizzo regionale che recepisce le linee guida e conferma l'obbligo di utilizzo di centri autorizzati per la selvaggina di grossa taglia derivante da piani di contenimento
Massime di principio
- La causa di esenzione per "autoconsumo" prevista dal Regolamento 853/2004 è da intendersi in senso restrittivo: riguarda cessioni occasionali e piccoli quantitativi, non immissioni organizzate di numerosi capi.
- Per selvaggina di grossa taglia abbattuta nell'ambito di piani di contenimento, l'obbligo di trasferimento in Centri di Lavorazione della Selvaggina (C.L.S.) opera salvo che non si tratti di cessione occasionale e di quantitativi minimi (criterio interpretato come un capo all'anno per cacciatore secondo linee guida e accordi tecnici).
- La responsabilità dei funzionari pubblici che adottano provvedimenti amministrativi deve essere valutata sulla base del contenuto concreto di tali atti: se i provvedimenti riguardano solo l'abbattimento e non disciplinano la distribuzione o la macellazione, la loro responsabilità per la fase successiva non è automatica.
- La qualificazione della condotta come rientrante nell'esenzione o come illecito penale richiede accertamenti fattuali sul numero di capi, sulla frequenza delle cessioni, sulla modalità di distribuzione e sull'eventuale commercializzazione o somministrazione a terzi.
- Nei procedimenti penali con contestazioni protratte nel tempo può intervenire la prescrizione per le condotte più remote; il giudice di legittimità può annullare senza rinvio per reati estinti e rinviare il resto per nuovo giudizio.
- La somministrazione collettiva (es. sagre, feste) e la cessione organizzata a gruppi numerosi difficilmente si qualificano come autoconsumo e quindi non beneficiano dell'esenzione prevista per il consumo domestico privato.
- Il pubblico ministero deve provare la sussistenza degli elementi che escludono l'applicabilità dell'esenzione (quantitativi, periodicita', occasionalita', destinazione al consumatore finale) per sostenere la fattispecie prevista dall'art. 6 d.lgs. 193/2007.
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