Cassazione Penale, Ordinanza n. 00721/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso perché i motivi sono generici, aspecifici e non si confrontano con le argomentazioni della sentenza di appello, ritenuta invece adeguatamente motivata e sorretta da acquisizioni probatorie significative. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 20 febbraio 2025, che aveva affermato la sua responsabilità per il reato di tentato furto. La Corte di cassazione rileva che il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a doglianze generiche e aspecifiche, prive di specificazione in fatto e in diritto. Per tale ragione i motivi sono dichiarati manifestamente inammissibili e il ricorso manifestamente infondato.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il ricorso è dichiarato manifestamente inammissibile quando i motivi sono generici e aspecifici, non specificano le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non si confrontano con la decisione impugnata.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a censure del tutto generiche e aspecifiche, senza indicare puntualmente gli errori di fatto o di diritto della decisione impugnata.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo diretto con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di doglianze non circostanziate non consente il vaglio di legittimità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è normalmente condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che emergano ragioni di esonero.
Come è indicizzato
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