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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-815/18

Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'1 dicembre 2020. — Federatie Nederlandse Vakbeweging contro Van den Bosch Transporten BV e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 96/71/CE – Articolo 1, paragrafi 1 e 3, e articolo 2, paragrafo 1 – Distacco di lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi – Autisti del trasporto internazionale su strada – Ambito di applicazione – Nozione di “lavoratore distaccato” – Trasporti di cabotaggio – Articolo 3, paragrafi 1, 3 e 8 – Articolo 56 TFUE – Libera prestazione dei servizi – Contratti collettivi dichiarati di applicazione generale. — Causa C-815/18

Giurisprudenza europea62018CJ0815

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha chiarito che la disciplina del distacco dei lavoratori si applica anche agli autisti del trasporto internazionale su strada. Ha poi indicato i criteri per valutare quando l'attività dell'autista presenti un legame sufficiente con uno Stato membro diverso da quello di abituale impiego, precisando che il vincolo di gruppo non è di per sé decisivo. La Corte ha inoltre affermato che i trasporti di cabotaggio implicano, in linea di principio, un distacco e che la nozione di contratto collettivo dichiarato di applicazione generale dipende dal diritto nazionale applicabile.

Distacco di autisti nel trasporto internazionale su strada e applicabilità della direttiva 96/71/CE, inclusi i trasporti di cabotaggio e i contratti collettivi dichiarati di applicazione generale.

La questione giuridica

Se la direttiva 96/71/CE si applichi al trasporto internazionale su strada; quali criteri consentano di qualificare un autista internazionale come lavoratore distaccato nel territorio di uno Stato membro; se rilevi il vincolo di gruppo tra le imprese; se i trasporti di cabotaggio comportino in linea di principio un distacco; e come debba intendersi la nozione di contratti collettivi dichiarati di applicazione generale ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1 e 8, della direttiva, anche in relazione all'articolo 56 TFUE.

Principio di diritto

La direttiva 96/71/CE si applica anche alle prestazioni transnazionali nel trasporto su strada; un autista internazionale è distaccato solo se l'attività presenta un legame sufficiente con il territorio dello Stato membro ospitante, da accertare con valutazione globale degli elementi concreti del servizio. Il semplice fatto che il lavoratore riceva istruzioni o inizi/concluda le missioni presso l'impresa destinataria, così come la mera appartenenza delle imprese a un gruppo, non bastano; invece i trasporti di cabotaggio, svolgendosi interamente nello Stato membro ospitante, comportano in linea di principio un distacco. Quanto ai contratti collettivi, la nozione di contratto collettivo "dichiarato di applicazione generale" va apprezzata secondo il diritto nazionale: può rientrarvi anche un contratto non formalmente dichiarato generale, ma la cui osservanza è condizione per ottenere l'esonero da un contratto collettivo dichiarato generale e sostanzialmente identico.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 56 TFUE
  • Direttiva 96/71/CE
  • Direttiva 2014/67/UE
  • Direttiva (UE) 2020/1057
  • Regolamento (CE) n. 1072/2009
  • Direttiva 91/533/CEE

Distacco di autisti nel trasporto internazionale su strada e contratti collettivi applicabili

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dello Hoge Raad der Nederlanden in una controversia tra una federazione sindacale olandese e tre società del gruppo Van den Bosch. Oggetto del giudizio era l'applicazione di un contratto collettivo olandese del settore trasporto merci ad autisti tedeschi e ungheresi impiegati nel trasporto internazionale su strada.

Fatti e procedimento principale

La Van den Bosch Transporten, società olandese, aveva stipulato contratti di noleggio con una società tedesca e una ungherese del medesimo gruppo. Gli autisti di queste ultime svolgevano attività di trasporto internazionale; in parte i tragitti iniziavano e finivano a Erp, nei Paesi Bassi, ma la maggior parte delle attività si svolgeva fuori dal territorio olandese. La FNV sosteneva che tali lavoratori dovessero beneficiare delle condizioni minime del CCL "trasporto di merci" in quanto lavoratori distaccati ai sensi della direttiva 96/71/CE.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva 96/71/CE, articoli 1, paragrafi 1, 2 e 3, e articolo 3, paragrafi 1, 3, 8 e 10;
  • la direttiva 2014/67/UE, articolo 9, paragrafo 1, lettera b);
  • il regolamento (CE) n. 1072/2009, in particolare considerando 17, articolo 2, punti 3 e 6, e articolo 8, paragrafo 2;
  • la direttiva (UE) 2020/1057, considerando 7;
  • l'articolo 56 TFUE e, per il rinvio, l'articolo 267 TFUE.

Applicabilità della direttiva 96/71 al trasporto su strada

La Corte afferma che la direttiva 96/71 ha portata generale e si applica, in linea di principio, a qualsiasi prestazione transnazionale di servizi che comporti distacco di lavoratori, indipendentemente dal settore economico, salvo la sola esclusione espressa del personale navigante della marina mercantile. Ne consegue che essa si applica anche al trasporto internazionale su strada.

La Corte respinge l'argomento secondo cui il settore dei trasporti sarebbe sottratto alla direttiva perché disciplinato in via speciale dal titolo del TFUE sui trasporti. La direttiva 96/71 non attua una politica comune dei trasporti ai sensi dell'articolo 91 TFUE, ma disciplina il distacco dei lavoratori nell'ambito della libera prestazione dei servizi.

Criteri per qualificare l'autista come lavoratore distaccato

Per gli autisti del trasporto internazionale su strada, la Corte ribadisce che la qualifica di lavoratore distaccato presuppone un legame sufficiente tra l'esecuzione del lavoro e il territorio dello Stato membro in cui il lavoratore è inviato. Tale legame va valutato globalmente sulla base di tutti gli elementi che caratterizzano l'attività concreta, tra cui:

  • la natura delle attività svolte nel territorio interessato;
  • il grado di intensità del collegamento con il territorio di ciascuno Stato membro in cui l'autista opera;
  • la parte che tali attività rappresentano nell'insieme del servizio di trasporto.

La Corte precisa inoltre che il solo fatto che il lavoratore riceva le istruzioni presso la sede dell'impresa destinataria, o inizi o concluda lì le missioni, non è sufficiente a integrare il distacco se mancano altri fattori che dimostrino un legame sufficiente con quel territorio.

Irrilevanza del vincolo di gruppo

La Corte chiarisce che l'esistenza di un vincolo di gruppo tra l'impresa che invia il lavoratore e quella presso cui egli opera non è, di per sé, rilevante per stabilire se vi sia distacco. Pur essendo l'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), della direttiva riferito anche a distacchi intra-gruppo, ciò non elimina la necessità di verificare in concreto il legame sufficiente tra l'attività svolta e il territorio dello Stato membro ospitante.

Trasporti di cabotaggio

Quanto ai trasporti di cabotaggio, la Corte li qualifica come operazioni che si svolgono interamente nel territorio dello Stato membro ospitante. Per questo motivo, un autista che effettui cabotaggio deve, in linea di principio, essere considerato distaccato in tale Stato membro ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 96/71.

La durata del cabotaggio non incide, di per sé, sulla sussistenza del distacco; resta però ferma l'eventuale applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva, relativo alla soglia di un mese per alcune ipotesi di distacco.

Contratti collettivi dichiarati di applicazione generale

La Corte interpreta l'articolo 3, paragrafi 1 e 8, della direttiva nel senso che la verifica se un contratto collettivo sia stato dichiarato di applicazione generale va compiuta secondo il diritto nazionale applicabile. Non è richiesta una nozione autonoma puramente europea sganciata dall'ordinamento interno.

Rientra nella nozione della direttiva anche un contratto collettivo non formalmente dichiarato di applicazione generale, ma la cui osservanza costituisce condizione per l'esonero dall'applicazione di un altro contratto collettivo dichiarato di applicazione generale e sostanzialmente identico nelle sue disposizioni.

Decisione

La Corte risponde affermativamente all'applicabilità della direttiva 96/71 al trasporto su strada, individua il criterio del "legame sufficiente" per gli autisti internazionali, esclude la rilevanza autonoma del vincolo di gruppo, qualifica il cabotaggio come distacco in linea di principio e chiarisce la nozione di contratto collettivo dichiarato di applicazione generale in funzione del diritto nazionale.

Come è indicizzato

Materiedistacco dei lavoratoritrasporto internazionale su stradatrasporti di cabotaggiocontratti collettivi di lavorolibera prestazione dei servizi

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