Cassazione Penale, Sentenza n. 2591/2024 del 22/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione degli artt. 163, 164 e 175 c.p. a causa del mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena e della non menzione. Il ricorrente censura l'illogicità e insufficienza della motivazione della Corte d'appello, la quale ha confermato il diniego richiamando l'assenza di resipiscenza e la mancata partecipazione al processo nonché l'omessa attivazione per elidere le conseguenze del reato; elementi che, secondo il ricorrente, erano stati già contestati in appello e non possono da soli giustificare il diniego dei benefici.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato la sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione relativa alla concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione, disponendo il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. La Cassazione ha rilevato che la motivazione della Corte d'appello è inadeguata: non è sufficiente negare i benefici esclusivamente per la mancata resipiscenza o per la scelta processuale dell'imputato di non partecipare, essendo tale scelta tutelata dal diritto di difesa; inoltre la decisione appare contraddittoria laddove riconosce attenuanti generiche ma nega comunque i benefici senza adeguata motivazione. La Corte ha quindi ordinato una nuova valutazione motivata sui punti indicati.
Norme richiamate
art. 163 c.p.
Riferita alla disciplina della non menzione: la Corte ha ritenuto che la mancata concessione della non menzione non possa essere motivata solo sulla base dell'assenza di resipiscenza o della partecipazione processuale dell'imputato, e richiede una motivazione concreta e congrua.
art. 164 c.p.
Riferita alla sospensione condizionale della pena: la Corte ha affermato che il diniego del beneficio non può fondarsi esclusivamente sulla mancata resipiscenza; la prognosi negativa sulla futura astensione dal reato è legittima solo se accompagnata da elementi che facciano ritenere la volontà di persistere nella condotta antigiuridica.
art. 175 c.p.
Richiamato nel contesto delle conseguenze della sentenza: la Corte ha imposto che la valutazione degli effetti e dei benefici connessi alla condanna debba essere motivata in modo non contradditorio e non fondarsi su meri atteggiamenti processuali legittimi.
Massime di principio
- Il diniego della sospensione condizionale della pena non può basarsi esclusivamente sulla mancanza di resipiscenza: serve una valutazione complessiva e motivata degli elementi che comprovino la pericolosità o la persistenza della condotta.
- La scelta dell'imputato di non partecipare al processo o di negare l'addebito è una manifestazione del diritto di difesa e del diritto al silenzio; tale comportamento non può essere usato di per sé come elemento negativo per escludere benefici penitenziari.
- Se il giudice di merito riconosce attenuanti generiche o altri elementi favorevoli, deve coerentemente considerare tali elementi nella valutazione dei benefici; una decisione che riconosce attenuanti ma nega i benefici senza spiegazione è contraddittoria e annullabile.
- La motivazione del diniego di benefici deve essere specifica e non meramente reiterativa di valutazioni già contestate: in caso di motivazione insufficiente la Corte di Cassazione può annullare con rinvio per un nuovo esame.
- In situazioni analoghe, chi impugna dovrebbe segnalare elementi concreti (comportamento post-fatto, elementi di riparazione, collaborazione, percorso di recupero, ecc.) che il giudice deve valutare e motivare espressamente nella concessione o nel diniego dei benefici.
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