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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25104/2025 del 08/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Pubblico Ministero impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che, a seguito di sentenza della Corte (che aveva annullato la contestazione per partecipazione ad associazione mafiosa), aveva ritenuto non più sussistente il grave compendio indiziario di partecipazione al clan e aveva invece ricondotto la condotta di Flora Bosti al reato di ricettazione (art. 648 c.p.) aggravata dalla finalità di agevolazione mafiosa (art. 416‑bis). Il PM contestava la nuova valutazione, sostenendo che gli elementi ritenuti ambigui non perdessero la loro valenza indiziaria nell'ambito di una valutazione complessiva e che la donna fosse la 'longa manus' del padre nel gestire il patrimonio e il tesoro del clan. La difesa della Bosti, in controricorso, contestava la configurabilità della ricettazione aggravata e le esigenze cautelari, sostenendo che il sostegno economico avesse finalità esclusivamente familiari e che mancasse il dolo specifico richiesto per l'aggravante mafiosa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi (del Procuratore e di Flora Bosti). Ha confermato la decisione del Tribunale del riesame che, alla luce della sentenza rescindente, aveva escluso la prova certa della partecipazione associativa ma ritenuto configurabile il reato di ricettazione aggravata dalla finalità di agevolazione mafiosa. La Corte ha ritenuto legittima la ricostruzione del riesame: la gestione di provviste di provenienza illecita e la diffusione del sostegno economico ai congiunti detenuti/liberi possono integrare la ricettazione con aggravante mafiosa anche quando coesistano motivazioni personali, in quanto il dolo può essere ricostruito in forma eventualmente (dolus eventualis) e presunto dal vincolo familiare con i vertici del sodalizio. Ha inoltre ritenuto pienamente motivate le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, gravità e pervicacia della condotta). Conseguentemente i ricorsi sono stati rigettati; la Corte ha condannato Flora Bosti al pagamento delle spese processuali e ordinato la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p. (ricettazione)

    Il Tribunale del riesame e la Cassazione hanno ritenuto configurabile l'elemento oggettivo (gestione di provviste di provenienza illecita) e il profilo soggettivo mediante dolus eventualis: la Bosti avrebbe almeno rappresentato e accettato il rischio della provenienza delittuosa del denaro che gestiva e distribuiva ai congiunti.

  • art. 416‑bis c.p. (associazione di tipo mafioso) e relativa aggravante

    L'aggravante 'per agevolazione di associazione di stampo mafioso' è stata ritenuta integrabile anche quando l'autore materiale della ricettazione abbia agito anche per fini personali: la pluralità di motivi non esclude il dolo di agevolazione, che può essere desunto dal legame familiare con i vertici e dalla funzione di sostegno economico che rinsalda la solidarietà associativa.

  • art. 616 c.p.p. (condanna alle spese processuali)

    Applicata la condanna alle spese a carico della ricorrente Flora Bosti in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 94, disp. att. c.p.p. (comunicazione decisione all'istituto penitenziario)

    Poiché la decisione non comporta la remissione in libertà, è disposta la trasmissione della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti.

Massime di principio

  • Se prove ritenute ambigue non consentono più di sostenere la partecipazione strutturale a un'organizzazione mafiosa, il giudice può comunque ricondurre la condotta alla ricettazione qualora emerga la gestione di provviste di provenienza illecita.
  • L'aggravante 'per agevolazione di associazione di stampo mafioso' può essere riconosciuta anche quando l'agente ha motivazioni personali o familiari, purché sia dimostrabile che l'attività contribuisca a rinsaldare la rete di mutualità del sodalizio; il dolo può essere ricostruito anche nella forma eventuale.
  • Il rapporto di parentela con i vertici dell'organizzazione può essere un indizio rilevante per inferire la consapevolezza delle finalità agevolatrici, specialmente se combinato con la gestione di risorse, patrimoni o rapporti fiduciari con altri affiliati.
  • In materia di misure cautelari la Cassazione esercita un controllo di legittimità limitato: non rivede il merito delle valutazioni probatorie ma verifica la congruenza, logica e giuridica, della motivazione e l'esistenza di adeguate ragioni prognostiche (gravità indiziaria, pericolo di reiterazione).
  • Per la difesa in casi analoghi è strategico dimostrare che l'erogazione di somme aveva finalità esclusivamente familiari, l'assenza di consapevolezza sull'illiceità dei fondi, o far emergere elementi che smentiscano il rafforzamento del vincolo associativo, nonché prospettare concreti elementi di cambiamento della condotta per contrastare esigenze cautelari.

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