Sentenza del 01/06/2017 n. 6015 - Comm. Trib. Prov. Catania
Avviso di accertamento - Motivazione per relationem - Elementi noti al contribuente - validità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l'avviso fosse invalido perché motivato per relationem, cioè mediante rinvio ad altra documentazione, senza riprodurne integralmente il contenuto. La contestazione riguardava la presunta violazione degli obblighi di motivazione previsti dall'art. 42 del DPR n. 600/1973 e dall'art. 7 della legge n. 212/2000, nonché delle regole sull'accertamento di cui all'art. 39 del DPR n. 600/1973. In particolare, si deduceva che il rinvio documentale non consentisse al contribuente di comprendere adeguatamente le ragioni della ripresa fiscale e di esercitare il diritto di difesa.
La decisione
La motivazione per relationem è stata ritenuta valida quando il documento richiamato era già noto al contribuente, perché acquisito durante la verifica e relativo a costi da lui sostenuti e conosciuti. In tali condizioni, il rinvio non arreca pregiudizio al contraddittorio: il contribuente può individuare errori, omissioni e inesattezze contestati dall'Amministrazione e difendersi compiutamente. Pertanto, l'avviso soddisfa i requisiti di motivazione previsti dalla legge.
Norme richiamate
Art. 42 del DPR n. 600/1973
L'avviso di accertamento deve essere motivato, ma la motivazione può rinviare ad altri documenti quando questi siano conosciuti o conoscibili dal contribuente e consentano di comprendere le ragioni della pretesa tributaria.
Art. 39 del DPR n. 600/1973
Disciplina i presupposti e le modalità dell'accertamento delle imposte sui redditi; nel caso esaminato, costituisce il quadro normativo dell'attività di accertamento svolta dall'Amministrazione finanziaria.
Art. 7 della legge n. 212/2000
Impone agli atti dell'Amministrazione finanziaria un'adeguata motivazione e richiede che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, anche mediante rinvio a documenti già conosciuti dal contribuente.
Massime di principio
- La motivazione per relationem dell'avviso di accertamento è generalmente valida se il documento richiamato è stato previamente messo a disposizione del contribuente o da questi già conosciuto.
- Non è necessario allegare o riprodurre integralmente ogni documento richiamato quando il contribuente ne abbia già avuto conoscenza effettiva e possa comprenderne il collegamento con la pretesa fiscale.
- Il criterio decisivo è la tutela concreta del diritto di difesa: l'atto è valido se consente al contribuente di individuare gli addebiti, verificarli e contestarli in modo consapevole.
- La motivazione è invece potenzialmente insufficiente quando il rinvio riguarda documenti mai comunicati, non facilmente accessibili o indispensabili per comprendere la pretesa, causando un effettivo pregiudizio al contraddittorio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 1 giu 2017Sentenza del 01/06/2017 n. 417 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 1 giu 2017Sentenza del 01/06/2017 n. 2457 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 1 giu 2017Sentenza del 01/06/2017 n. 123 - Comm. Trib. Prov. Cremona
- Sentenza · 1 giu 2017Sentenza del 01/06/2017 n. 1463 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 1 giu 2017Sentenza del 01/06/2017 n. 2437 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 1 giu 2017Sentenza del 01/06/2017 n. 2438 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →