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Sentenza

Sentenza n. 5231/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento, previa sospensione degli effetti della graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 43 Sottotenenti in servizio permanente del ruolo normale dell’Arma dei Carabinieri tratti dai ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri indetto, con il Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 DE12023 0000051 del 29 gennaio 2025, nelle parti di interesse, nonché del relativo Decreto di approvazione n. M_D AB05933 DE12025 0000648 del 14.07.2025 per come emesso in pari data dal Vice Direttore Generale; dell’avviso inerente il punteggio conseguito sulla valutazione titoli inviato a mezzo pec in data 01.07.2025 e dell’allegata scheda di valutazione titoli per come redatta dalla Commissione esaminatrice; dell’esito di concorso per come visualizzabile all’interno della propria area personale; della nota di riscontro trasmessa a mezzo pec il 09.07.2025 dal Comando Generale dell’Arma dei carabinieri – Centro Nazionale di selezione e reclutamento con cui si conferma il punteggio sui titoli; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: 1) ove eventualmente ritenuto lesivo, il bando di concorso e i relativi allegati, nelle parti di interesse; 2) il Decreto dirigenziale n. M_D AB05933 DE12024 0000835 del 09.08.2024 con cui si sono conferite talune competenze al Vice Direttore Generale civile, ove lesivo; 3) il provvedimento del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri recante le norme tecniche circa le modalità di svolgimento del concorso; 4) ogni altro verbale, allo stato non conosciuto, e ove esistente, di valutazione dei titoli del ricorrente; con conseguente condanna delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna secondo quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio assegnato sui titoli di parte ricorrente.

Giustizia amministrativa202508995

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria di merito e atti di valutazione dei titoli relativi al concorso interno per il reclutamento di 43 sottotenenti dell'Arma dei Carabinieri, nella parte in cui non è stato attribuito punteggio per una certificazione linguistica di inglese di livello CEFR C2

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, collocato quale idoneo non vincitore, ha contestato la mancata attribuzione del punteggio previsto per la conoscenza della lingua inglese sulla base dell'attestazione AELS – NONCN Advanced Level ESOL, livello C2. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione della lex specialis, la violazione del principio di equivalenza tra titoli certificativi, dell'art. 97 Cost., della trasparenza procedimentale, del favor partecipationis e del legittimo affidamento, nonché difetto di motivazione e di istruttoria, irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà ed eccesso di potere. In particolare, ha sostenuto che il modello telematico di domanda consentisse di dichiarare la conoscenza linguistica mediante certificazione STANAG NATO oppure attestazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal MIUR secondo il livello CEFR; ha quindi affermato che la propria certificazione fosse formalmente e sostanzialmente equivalente alla certificazione STANAG NATO. Ha inoltre dedotto che l'indicazione contenuta nel modello di domanda e il silenzio dell'Amministrazione avessero ingenerato un affidamento tale da orientare la scelta di sostenere la prova facoltativa in lingua spagnola anziché inglese.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il bando e l'allegato B individuassero in modo inequivoco la certificazione STANAG NATO, in corso di validità, quale unico titolo valutabile per l'attribuzione del punteggio relativo alla conoscenza della lingua straniera. Il modello di domanda disponibile online è stato qualificato come mero strumento ausiliario per la compilazione e non come parte integrante della lex specialis; pertanto, l'indicazione in esso contenuta di attestazioni rilasciate da enti certificatori riconosciuti secondo il livello CEFR non poteva derogare né prevalere sul bando. Il Collegio ha escluso anche un affidamento tutelabile, poiché la previsione del bando era chiara e non ambigua. La Commissione ha quindi correttamente applicato la lex specialis negando il punteggio per la certificazione prodotta, assicurando uniformità di trattamento e par condicio tra i candidati. Il TAR ha inoltre ritenuto non sostenibile l'equipollenza sostanziale tra la certificazione prodotta e la STANAG NATO, considerata la particolare natura e finalità di quest'ultima nell'impiego militare. I profili di rito sono stati assorbiti per economia processuale. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 12 del bando di concorso

    Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito è pari a 10/30, ripartiti secondo le modalità indicate nell'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto

    La disposizione demanda all'Allegato B la specificazione dei titoli valutabili e dei relativi punteggi; per la conoscenza linguistica, il titolo valutabile è la certificazione STANAG NATO.

  • Allegato B, lettera a), punto 1, del bando di concorso

    La previsione circoscrive la certificazione linguistica valutabile ai fini dell'attribuzione del punteggio alla certificazione STANAG NATO in corso di validità.

  • art. 13, comma 1, lettera e), del bando di concorso

    Il punteggio dei titoli concorre alla formazione della graduatoria finale di merito.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    La misura cautelare è stata accolta nei soli limiti della fissazione sollecita dell'udienza di merito.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    La sentenza dà atto della mancata produzione di memorie delle parti nella fase antecedente all'udienza di merito.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali, ai fini dell'attribuzione dei punteggi per titoli, devono essere valutati esclusivamente i titoli e le certificazioni individuati dalla lex specialis con sufficiente chiarezza, senza possibilità di estendere in via interpretativa l'ambito dei titoli valutabili.
  • Il modello telematico predisposto dall'amministrazione per la compilazione della domanda, quando svolge una funzione meramente ausiliaria, non costituisce parte integrante della lex specialis e non può derogare alle prescrizioni del bando.
  • Un'indicazione contenuta nel modello di domanda non può prevalere sul bando quando quest'ultimo individua in modo espresso e inequivoco il titolo valutabile ai fini dell'attribuzione del punteggio.
  • Il legittimo affidamento del candidato non può fondarsi su indicazioni del modello di domanda contrastanti con una previsione chiara e non ambigua del bando di concorso.
  • L'equipollenza sostanziale tra certificazioni diverse non può essere affermata quando la certificazione prevista dal bando risponde a una specifica finalità professionale o istituzionale, distinta da quella delle altre attestazioni.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoConcorsi pubblici
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsi
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiLegittimo affidamentoConcorrenza ed evidenza pubblicaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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