Sentenza n. 8672/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento - ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall'I.N.P.S., direzione provinciale di Chieti, Atto Rif. Prot. 205781 del 10 ottobre 2019, nella parte in cui non attribuiscono allo stesso i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO -del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio che non includeva i sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis d.l. 387/1987
Esito
Favorevole al ricorrente (militare pensionato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, collocato in quiescenza a domanda all'età di 55 anni dopo aver maturato 39 anni di servizio utile, ha chiesto l'annullamento del prospetto di liquidazione del TFS e l'accertamento del diritto al ricalcolo con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis d.l. 387/1987, come modificato dall'art. 21 l. 232/1990. Ha dedotto violazione e falsa applicazione delle predette disposizioni, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento ed errato apprezzamento dei presupposti, nonché violazione dell'art. 36 Cost. L'INPS ha eccepito la tardività della notificazione del ricorso, sostenendo che fosse stata effettuata il 9 gennaio 2026, oltre sei anni dopo la cessazione dal servizio e la comunicazione del prospetto, e ha contestato nel merito il diritto al beneficio. Ha inoltre prospettato questioni di costituzionalità con riferimento agli artt. 3 e 81 Cost.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di tardività, accertando che il ricorso era stato notificato l'8 agosto 2023 all'indirizzo PEC che, secondo il registro IPA, costituiva all'epoca l'indirizzo primario e il domicilio digitale dell'INPS. In applicazione del principio tempus regit actum e dell'art. 28 d.l. 76/2020, convertito dalla l. 120/2020, la notificazione è stata ritenuta regolare. Nel merito, il Collegio ha ritenuto fondata la domanda di accertamento. Ha precisato che il prospetto di liquidazione non aveva natura provvedimentale e che la controversia riguardava diritti soggettivi rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi degli artt. 3, comma 1, e 63, comma 4, d.lgs. 165/2001 e dell'art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a.; per tale ragione ha ritenuto di poter prescindere dalla domanda di annullamento. Interpretando l'art. 6-bis d.l. 387/1987, come modificato dall'art. 21 l. 232/1990, il TAR ha affermato che il beneficio dei sei scatti stipendiali si applica anche al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare, compresa l'Arma dei Carabinieri, ai fini della liquidazione del TFS. Il ricorrente possedeva i requisiti dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile richiesti dal comma 2. Il termine per presentare la domanda di collocamento in quiescenza entro il 30 giugno dell'anno di maturazione dei requisiti non è stato ritenuto perentorio né assistito da una sanzione decadenziale. È stata inoltre ritenuta non rilevante l'eccezione di incostituzionalità, alla luce dell'art. 1911, comma 3, d.lgs. 66/2010 e della giurisprudenza del Consiglio di Stato. Il ricorso è stato quindi accolto, con accertamento del diritto al ricalcolo del TFS e obbligo dell'INPS di includere i sei scatti nella base di calcolo. Sulle somme spettano soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. L'INPS è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 387/1987, convertito dalla l. 472/1987
Al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate [...] che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti [...] sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio
La disposizione si applica anche alle forze di polizia ad ordinamento militare, compresa l'Arma dei Carabinieri, e consente il computo dei sei scatti nella base di calcolo del trattamento di fine servizio. Il comma 2 si applica al personale collocato a domanda che abbia almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile; il termine del 30 giugno non è perentorio e il suo mancato rispetto non determina decadenza.
art. 21 l. 232/1990
Ha modificato l'art. 6-bis d.l. 387/1987, concorrendo a definire il regime dei sei scatti stipendiali applicabile anche ai dipendenti delle forze di polizia ad ordinamento militare.
art. 1911, comma 3, d.lgs. 66/2010
continua ad applicarsi l'articolo 6 bis, d.l. 387/1987 ai soli fini del trattamento di fine rapporto
Conferma la perdurante applicazione dell'art. 6-bis d.l. 387/1987 alle forze di polizia ad ordinamento militare ai fini del trattamento di fine rapporto.
art. 3, comma 1, d.lgs. 165/2001
Concorre a fondare, insieme all'art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001 e all'art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a., la giurisdizione esclusiva amministrativa sulla controversia relativa al trattamento del personale in regime di diritto pubblico.
art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001
Rileva ai fini della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie concernenti il rapporto di lavoro del personale in regime di diritto pubblico.
art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a.
Attribuisce alla giurisdizione esclusiva amministrativa le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico, nella ricostruzione operata dal Collegio.
art. 28 d.l. 76/2020, convertito dalla l. 120/2020
Applicato secondo la disciplina vigente al momento della notificazione, ha consentito di ritenere regolare la notifica eseguita l'8 agosto 2023 all'indirizzo PEC risultante come domicilio digitale primario dell'INPS nel registro IPA.
art. 16, comma 12, d.l. 179/2012
Rileva per l'individuazione dell'indice PP.AA. formato dal Ministero della Giustizia e per la verifica dell'indirizzo PEC dell'amministrazione destinataria della notificazione.
art. 16, comma 6, l. 412/1991
Esclude il cumulo della rivalutazione monetaria con gli interessi legali sulle somme dovute.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
Concorre a stabilire che sulle somme spettanti devono essere corrisposti soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis d.l. 387/1987, come modificato dall'art. 21 l. 232/1990, si applica anche al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio.
- Il dipendente delle forze di polizia ad ordinamento militare collocato a domanda in quiescenza ha diritto ai sei scatti quando, alla cessazione, abbia compiuto 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile.
- Il termine previsto dall'art. 6-bis, comma 2, d.l. 387/1987 per presentare la domanda di collocamento in quiescenza entro il 30 giugno dell'anno di maturazione dei requisiti non è perentorio e il suo mancato rispetto non comporta decadenza, in assenza di un'espressa previsione legislativa in tal senso.
- Quando il prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio non ha natura provvedimentale e la controversia riguarda il diritto soggettivo al corretto calcolo della prestazione di un dipendente in regime di diritto pubblico, il giudice amministrativo può prescindere dalla domanda di annullamento e decidere la domanda di accertamento nell'ambito della propria giurisdizione esclusiva.
- In presenza di un'espressa previsione legislativa che riconosce il beneficio economico, esigenze di sostenibilità finanziaria o un'interpretazione costituzionalmente orientata non possono essere utilizzate per negare l'applicazione della disposizione mediante un'interpretazione di segno opposto.
- Sulle somme dovute a titolo di ricalcolo del trattamento di fine servizio spettano gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
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