Cassazione Penale, Sentenza n. 23910/2023 del 31/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per concorso in peculato continuato e aggravato (artt. 110, 81, 314, 61 n.7 cod. pen.) per aver percepito voci stipendiali ritenute non dovute (tra cui la retribuzione variabile incentivante, indennità di anzianità, trattamento alla persona minimo) non previste dall'art. 12 del CCNL applicabile. Le censure principali erano: carente e contraddittoria motivazione sulla loro qualifica soggettiva (incaricati di pubblico servizio), errata applicazione delle norme sul concorso e sulla continuazione, mancanza di prova della disponibilità giuridica delle somme oggetto di appropriazione (la disponibilità reale era del CdA o del Presidente), indeterminatezza dell'imputazione e mancanza di specificazione del contributo soggettivo dei singoli imputati; inoltre era sostenuto che, nella gestione del rapporto di lavoro, la CTP si comportava secondo regole privatistiche e che eventuali violazioni contrattuali attengono alla responsabilità civile/gestionale e non al reato di peculato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché "il fatto non sussiste". Ha ritenuto che: a) nella fattispecie mancava la qualifica soggettiva di "incaricati di pubblico servizio" degli imputati (le funzioni oggetto di giudizio attengono al rapporto di lavoro disciplinato in gran parte dal diritto privato e dal CCNL); b) la disponibilità giuridica delle somme attribuite era riconducibile al Consiglio di Amministrazione, o al suo Presidente, e non agli imputati, che invece ne furono soltanto fruitori; c) la mera anomalia formale di un provvedimento del Presidente (delibera priva di data e protocollo) non è sufficiente a trasformare i fruitori in autori del reato di peculato se mancano atti concreti di concorso, induzione o appropriazione da parte degli imputati; d) per tali ragioni mancano i presupposti giuridici per la configurazione del reato di peculato e la sentenza di merito va annullata con formula piena.
Norme richiamate
art. 314 cod. pen. (peculato)
Il reato non è configurabile se manca la qualifica soggettiva degli imputati come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio e se non ricorre la disponibilità giuridica dei beni/denaro. Nel caso in esame la Corte ha ritenuto che tali presupposti mancassero.
art. 358 cod. pen. (incaricato di pubblico servizio)
La Corte precisa che la qualifica di "incaricato di pubblico servizio" spetta solo ove le funzioni esercitate siano connesse all'espletamento del servizio pubblico o ne siano strumentali/ausiliarie; molte attività gestionali di imprese pubbliche in house rientrano invece nell'area privatistica.
art. 48 cod. pen. (concorso/peculato per induzione, citato in motivazione)
La Cassazione osserva che la configurazione di peculato per induzione richiede comunque la disponibilità giuridica o una condotta di istigazione/induzione dimostrata, mancante nel caso concreto.
art. 110, 81, 61 n.7 cod. pen. (concorso, responsabilità e circostanze aggravanti)
La sentenza di merito aveva applicato tali disposizioni per ritenere concorso e continuazione; la Cassazione però ha annullato la decisione sul piano sostanziale perché venivano a mancare i presupposti materiali del reato (qualifica soggettiva e disponibilità), rendendo irrilevanti le aggravanti applicate.
art. 12 CCNL Dirigenti Confservizi (21/12/2004)
art. 12 del C.C.N.L. Dirigenti Confservizi del 21 dicembre 2004
E' il parametro contrattuale utilizzato dai giudici di merito per valutare la legittimità delle voci retributive. La Corte rileva però che l'eventuale violazione di norme contrattuali attiene alla sfera civilistica/contrattuale e non automaticamente al reato penale.
art. 533, comma 1, cod. proc. pen. (onere della prova, oltre ogni ragionevole dubbio)
Richiamato nei motivi di impugnazione: la Corte ritiene che, alla luce dell'insussistenza dei presupposti giuridici del peculato, l'onere di provare il reato non possa considerarsi adempiuto.
art. 13 decreto-legge n. 66/2014 in rel. all'art. 23-ter decreto-legge n. 201/2011 (richiami normativi sulla retribuzione dirigenti)
art. 13 del decreto - legge n. 66 del 2014 in rel. all'art. 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011
Citato per delimitare i limiti normativi alla determinazione della retribuzione dei dirigenti; la Corte ne riconosce la rilevanza nella definizione dei profili contrattuali/privatistici.
art. 323 cod. pen. (abuso d'ufficio)
Riferito in motivazione come confronto con precedente giurisprudenza; non è stata però la norma centrale del giudizio di cassazione nel caso in esame.
Massime di principio
- Prima di configurare peculato occorre accertare la qualifica soggettiva: non basta la titolarità di una carica in una società partecipata da enti pubblici, va dimostrato che le funzioni esercitate erano effettivamente "di pubblico servizio" o strumentali a esso.
- La disponibilità giuridica delle somme è requisito fondamentale: se le somme erano disponibili al Consiglio di Amministrazione o al Presidente, la mera percezione da parte dei dipendenti non configura automaticamente appropriazione penalmente rilevante.
- Le anomalie formali o la illegittimità di un provvedimento societario (es. delibera priva di protocollo) non trasformano automaticamente gli aventi diritto/fruitori in autori di peculato in mancanza di prove di concorso attivo, induzione o appropriazione.
- Le controversie relative alla legittimità delle voci retributive frequentemente attengono al diritto del lavoro e alla responsabilità civile/gestionale; la trasformazione in reato richiede la prova del dolo e degli elementi oggettivi del reato penale.
- In giudizio penale è necessario dettagliare il contributo causale e soggettivo di ciascun imputato: decidere la responsabilità in forma collettiva senza specificare atti di partecipazione può comportare l'annullamento per insufficienza di prova.
- Quando mancano i presupposti giuridici dell'incriminazione (qualifica, disponibilità, dolo), la formula di annullamento con "il fatto non sussiste" è la conseguenza corretta e definitiva.
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