Cassazione Penale, Sentenza n. 31847/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dal difensore dell'imputato con due censure principali: I) violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione degli indizi sullo stato di ebbrezza, contestando la rilevanza probatoria di un'unica misurazione etilometrica e degli altri elementi di prova; II) violazione di legge e vizio di motivazione per aver disatteso l'eccezione di malfunzionamento dell'etilometro, dedotta in relazione alla presunta dicitura "volume insufficiente" apparsa sul display dell'apparecchio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo (I) ha ritenuto che si trattasse di una censura di merito inidonea a rimettere in discussione una motivazione che aveva logicamente accertato lo stato di ebbrezza sulla base dell'unica misurazione etilometrica valida e delle deposizioni testimoniali. Sul secondo motivo (II) ha rilevato la genericità e la mancanza del requisito di autosufficienza: il ricorrente non ha prodotto elementi a confutazione della indicazione sul display né a discolpa dell'unica misurazione ritenuta valida. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Sentenza resa il 23 maggio 2023.
Norme richiamate
Codice della Strada
art. 186, commi 2, lett. b)
La norma sanziona la guida in stato di ebbrezza; la Corte ha confermato la declaratoria di responsabilità del ricorrente ai sensi di questa disposizione sulla base delle prove acquisite.
Disposizioni di attuazione al codice di procedura penale
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Imposta il requisito di autosufficienza e specificità dei motivi di ricorso in Cassazione; la Corte ha escluso l'ammissibilità del motivo generico e non autosufficiente relativo al presunto malfunzionamento dell'etilometro.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 4, n. 4633 del 04/12/2019 (Rv. 278291 - 01)
Principio secondo cui una misurazione etilometrica ritenuta processualmente valida può costituire prova idonea per fondare la condanna se non efficacemente contestata con elementi specifici.
Corte Costituzionale
Richiamata in ordine alla valutazione dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non sussistesse assenza di colpa tale da esonerare il ricorrente dalle sanzioni economiche derivanti dall'inammissibilità.
Massime di principio
- Una singola misurazione etilometrica, se ritenuta processualmente valida, può essere sufficiente a comprovare lo stato di ebbrezza se supportata da altri elementi (es. deposizioni testimoniali).
- Le censure che riversano questioni di merito sui fatti e sulla valutazione delle prove sono normalmente inammissibili in Cassazione: occorre proporre questioni di diritto chiaramente delimitate.
- Le eccezioni su presunti malfunzionamenti di strumenti (es. etilometro) devono essere comprovate con elementi concreti (verbali di verifica, certificazioni di taratura, accertamenti tecnici): mere asserzioni generiche non soddisfano il requisito di autosufficienza del motivo di ricorso.
- Ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p., i motivi di ricorso devono essere autosufficienti e specifici; la mancata osservanza di tale requisito comporta l'inammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese e l'applicazione di una sanzione pecuniaria verso la cassa delle ammende, salvo che non risulti l'assenza di colpa nella produzione dell'inammissibilità.
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