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Ordinanza

Ordinanza n. 973/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento interdittivo antimafia emesso dalla Prefettura di Napoli prot. n. -OMISSIS-

Giustizia amministrativa202601598

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento interdittivo antimafia emesso dalla Prefettura di Napoli

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura e comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento interdittivo antimafia prefettizio. Dal testo emerge che la contestazione riguardava la valutazione prefettizia di permeabilità mafiosa fondata su molteplici intrecci familiari e relazionali tra i soci della società e la criminalità organizzata. La ricorrente ha inoltre richiamato una sentenza assolutoria del Tribunale di Torre Annunziata, sostenendo evidentemente che tale esito avrebbe inciso sulla rilevanza degli elementi posti a fondamento dell'interdittiva. In prospettiva del merito, la ricorrente ha formulato un'istanza istruttoria volta all'acquisizione degli atti endoprocedimentali e istruttori, nonché degli atti richiamati o comunque collegati al provvedimento prefettizio.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. A un sommario esame, il provvedimento interdittivo è apparso adeguatamente motivato in relazione ai fattori di permeabilità mafiosa, considerati i molteplici intrecci familiari e relazionali indicati. Il Collegio ha ritenuto che la rilevanza indiziaria degli elementi non fosse superata dalla sentenza assolutoria del Tribunale di Torre Annunziata. Ha valorizzato l'autonomia della valutazione prefettizia rispetto a quella penale e ha osservato che la sentenza penale avrebbe ritenuto provata, in relazione alle vicende richiamate, la conoscenza di frequentazioni dell'immobile da parte di latitanti, nonché il cambio di assegni provento di estorsione e l'elemento oggettivo delle intestazioni fittizie di beni ex art. 512-bis c.p., escludendo soltanto la prova dell'elemento soggettivo dei reati. Non è stata quindi ravvisata una ragione cautelare per sospendere l'interdittiva. Il TAR ha invece accolto l'istanza istruttoria della società, ordinando all'Amministrazione di depositare entro 45 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza tutti gli atti endoprocedimentali e istruttori che hanno condotto all'adozione dell'interdittiva, tutti gli atti menzionati o collegati al provvedimento, compresi eventuali rapporti delle Forze dell'Ordine, il verbale del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e tutti i verbali del G.I.A. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    la domanda cautelare è stata esaminata secondo il rito cautelare amministrativo

    Il TAR ha applicato la disciplina della tutela cautelare e ha respinto la domanda per insussistenza del fumus boni iuris.

  • art. 512-bis c.p.

    La sentenza penale richiamata è stata considerata con riguardo alle intestazioni fittizie di beni; il giudice amministrativo ha rilevato che essa avrebbe ritenuto provato l'elemento oggettivo della condotta, ma non quello soggettivo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    La disposizione è stata richiamata quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

    La disposizione è stata richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati ai fini dell'oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione di un'interdittiva antimafia presuppone la sussistenza del fumus boni iuris; tale presupposto non ricorre quando, a un sommario esame, il provvedimento prefettizio risulti adeguatamente motivato sulla base di molteplici intrecci familiari e relazionali con la criminalità organizzata.
  • La valutazione prefettizia finalizzata all'adozione di un'interdittiva antimafia è autonoma rispetto alla valutazione del giudice penale e non è necessariamente superata da una sentenza assolutoria, soprattutto quando l'assoluzione dipenda dal mancato accertamento dell'elemento soggettivo del reato mentre permangano elementi oggettivi e fattuali rilevanti sul piano della prevenzione amministrativa.
  • Nel giudizio contro un'interdittiva antimafia, il giudice può ordinare all'Amministrazione il deposito degli atti endoprocedimentali e istruttori, degli atti richiamati e di quelli comunque collegati al provvedimento, inclusi i rapporti delle Forze dell'Ordine, il verbale del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e i verbali del G.I.A., quando ciò sia necessario per la futura decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazione
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaIncompetenzaOnere della prova e principio dispositivo

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