Cassazione Penale, Sentenza n. 40121/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che aveva confermato le loro responsabilità per detenzione illecita di hashish (Kg 19,5 per El Yazami; gr. 517 per Boutahar). El Yazami contestava l'applicazione dell'aggravante dell'ingente quantità ex art. 80, co.2 DPR 309/90 (sostenendo lieve superamento della soglia, modesta percentuale di principio attivo e ampia piazza di spaccio) e il diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. Boutahar denunciava nullità per omessa notificazione del decreto di citazione in appello ad uno dei difensori di fiducia e contestava il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per El Yazami: l'aggravante dell'ingente quantità è stata ritenuta correttamente applicata in base ai criteri giurisprudenziali (Sez. U. Biondi e Polito), considerando la quantità complessiva, la percentuale di principio attivo e il contesto territoriale (copertura capillare della domanda locale); il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena sono stati ritenuti logicamente motivati. Per Boutahar: l'omessa notificazione al co-difensore costituisce nullità a regime intermedio che doveva essere eccepita tempestivamente in udienza e, avendo il co-difensore Davide Ceruti partecipato al giudizio di appello, la nullità è stata sanata; il diniego delle attenuanti e della sospensione è stato motivato con elementi negativi di personalità e prognosi recidiva. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
D.P.R. 309/1990, art. 73, comma 4
Norma che punisce la detenzione illecita di sostanze stupefacenti; applicata per contestare la detenzione di hashish ai ricorrenti.
D.P.R. 309/1990, art. 80, comma 2
Aggravante per l'ingente quantità: la Corte ha ritenuto che il giudice di merito possa applicarla quando, oltre al superamento della soglia, la valutazione complessiva (quantitativo, principio attivo, contesto territoriale) dimostri un concreto pericolo per la salute/ordine pubblico.
Codice penale, art. 62-bis
Prevede le circostanze attenuanti generiche. La Corte ha confermato che l'assenza di precedenti non è di per sé sufficiente; servono elementi positivi della personalità e un effettivo percorso di emendazione.
Codice penale, art. 133
Criteri di determinazione della pena: la Corte territoriale ha indicato i criteri ex art. 133 e motivato la misura (sotto la media edittale), ritenendo sufficiente la motivazione data.
D.M. 11 aprile 2006 (tabella) e giurisprudenza Sez. U. Biondi e Polito
Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012 (Biondi); Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020 (Polito)
I criteri per individuare la soglia della 'ingente quantità' si basano sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellare; la giurisprudenza stabilisce soglie orientative (es. 2.000 volte il valore-soglia) ma lascia discrezionalità al giudice di merito per valutare il contesto concreto.
Orientamento di Cassazione su nullità di notifiche ai co-difensori (es. Sez. 5, n. 55800 del 03/10/2018)
L'omessa notificazione al co-difensore configura una nullità a regime intermedio che deve essere eccepita tempestivamente in udienza; se non è stata eccepita e la difesa è stata comunque assicurata da altro difensore presente, la nullità è sanata.
Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000 (richiamata sul tema delle spese)
Sottolinea che in caso di inammissibilità dei ricorsi e assenza di responsabilità per la causa di inammissibilità, comunque possono essere condannati alla rifusione delle spese; la Corte di Cassazione ha stimato equa la sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- L'aggravante dell'ingente quantità (art. 80, co.2 DPR 309/90) non scatta automaticamente al superamento della soglia: il giudice valuta quantitativo, principio attivo e contesto territoriale per verificare il concreto rischio per la salute pubblica.
- I criteri delle Sezioni Unite (Biondi e Polito) forniscono soglie orientative basate sul rapporto tra principio attivo e valore-tabella, ma lasciano margine di valutazione al giudice di merito.
- L'assenza di precedenti penali da sola non basta per ottenere le attenuanti generiche (art. 62-bis); è necessario dimostrare elementi positivi della personalità e un effettivo percorso di recupero.
- La nullità per omessa notificazione al co-difensore è di regime intermedio e deve essere eccepita tempestivamente in udienza: se non lo è e la difesa è comunque prestata, la nullità è sanata.
- Per la sospensione condizionale della pena la prognosi sulla futura astensione da reati è centrale: situazioni di irregolarità, assenza di fonti lecite di reddito e capacità organizzativa a delinquere possono giustificare un diniego.
- Nella motivazione della pena, se il giudice applica una misura al di sotto della media edittale, la Corte può ritenere la motivazione adeguata anche se non eccessivamente dettagliata, purché siano indicati i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
- In casi di detenzione di grandi quantitativi con discreta percentuale di principio attivo, la valutazione dell'impatto locale (es. capillare copertura di una zona) può risultare decisiva ai fini dell'aggravante.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40112/2023 del 04/10/2023
- Sentenza penale · 4 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40113/2023 del 04/10/2023
- Sentenza penale · 4 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40114/2023 del 04/10/2023
- Sentenza penale · 4 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40115/2023 del 04/10/2023
- Sentenza penale · 4 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40116/2023 del 04/10/2023
- Sentenza penale · 4 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40117/2023 del 04/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →