Cassazione Penale, Sentenza n. 13121/2023 del 29/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Telesca aveva affisso su una parete del centro di Potenza una copia della denuncia da lui sporta per il danneggiamento dell'immobile (denuncia contro ignoti). Il Tribunale di Potenza lo aveva condannato per pubblicazione arbitraria di atti di procedimento (art. 684 c.p.), ritenendo che la denuncia contenesse risposte a domande della polizia giudiziaria e che, con l'affissione, fosse stata resa edotta una generalità indeterminata di persone circa la presenza di videoriprese e l'ipotetico orario del fatto, producendo un vulnus al segreto delle indagini. In Cassazione il ricorrente ha dedotto, tra l'altro, inesistenza di offensività della condotta, travisamento della prova e mancata considerazione della particolare tenuità del fatto; il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento perché "il fatto non sussiste".
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Ha ritenuto che la denuncia affissa non conteneva elementi idonei a violare la riservatezza o a compromettere le indagini: era denuncia contro ignoti, nominativi e verbalizzanti erano oscurati, l'indicazione temporale era un'ampia fascia oraria e la presenza delle telecamere era già regolarmente segnalata ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 196/2003. Applicando il principio di offensività la Corte ha concluso che mancava il minimo di offensività richiesto per la punibilità, non essendovi pericolo concreto per il regolare svolgimento delle indagini o dell'attività giurisdizionale.
Norme richiamate
art. 684 cod. pen.
Norma contestata come fattispecie della pubblicazione arbitraria di atti di procedimento; la Corte ha valutato la sua applicabilità alla luce del principio di offensività, escludendone l'integrazione per assenza di offesa concreta al bene protetto.
art. 329, comma 1, cod. proc. pen.
Riferimento al segreto delle indagini: la Corte ha valutato se le notizie contenute nella denuncia fossero atti di indagine coperti da segreto; ha ritenuto di no, dato il contenuto anonimo e non rivelatore.
art. 114, comma 1, cod. proc. pen.
Richiama il divieto assoluto di pubblicazione di atti di indagine coperti da segreto; la Corte ha escluso che la denuncia affissa rientrasse in tale divieto.
art. 175 cod. pen.
Norma richiamata nella sentenza di primo grado (divieto di menzione nel certificato del casellario), ma non determinante ai fini della cassazione che ha annullato per insussistenza del fatto.
art. 13 d.lgs. 196/2003
Norma sulla informativa e segnalazione delle videoregistrazioni: la Corte ha ritenuto che le telecamere fossero regolarmente segnalate, perciò l'indicazione della loro presenza nella denuncia non costituiva rivelazione di elementi investigativi segreti.
art. 131-bis cod. pen.
Norma sulla particolare tenuità del fatto: il ricorrente lamentava la mancata applicazione; la Corte ha ritenuto il primo motivo assorbente e ha annullato per insussistenza, quindi non ha affrontato nel merito l'applicazione autonoma di questa disposizione.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme richiamate come base dei motivi di ricorso (erronea applicazione dei principi costituzionali e travisamento della prova); la Corte ha accolto il motivo che investiva l'interpretazione dell'offensività.
Sez. U. sent. n. 40354/2013 (Sciuto) e n. 13681/2016 (Tushaj)
"l'interprete delle norme penali ha l'obbligo di adattarle alla Costituzione in via ermeneutica, rendendole applicabili solo ai fatti concretamente offensivi"
La Corte ha richiamato questi precedenti per riaffermare il principio di offensività quale criterio interpretativo che esclude dall'ambito penale i comportamenti privi di offensività concreta.
Cass. pen. n. 41640/2019
"integra il reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale la condotta di chi, nel corso delle indagini preliminari, pubblica, anche solo riferendone il contenuto, in relazione ad argomenti, temi e soggetti, una querela oralmente sporta alla polizia giudiziaria, atteso che detta forma di querela, consentendo al verbalizzante di porre domande all'interlocutore, che acquisisce pertanto la veste di persona informata dei fatti, costituisce atto di indagine della polizia giudiziaria coperto da segreto ai sensi dell'art. 329, comma 1, cod. proc. pen."
Pronuncia citata dal Tribunale per sostenere che la pubblicazione di denunce orali raccolte con domande della P.G. può costituire pubblicazione di atti coperti da segreto; la Corte di Cassazione, pero', ha valutato che nel caso concreto non sussistessero gli elementi descritti in quella fattispecie.
Massime di principio
- Il principio di offensività impone che la norma penale sia applicata solo a fatti che rechino un'offesa concreta al bene giuridico protetto; comportamenti formalmente riconducibili al tipo penale possono rimanere non punibili se privi di offensività concreta.
- Per integrare il reato di pubblicazione arbitraria di atti di procedimento occorre che il contenuto divulgato consista effettivamente in atti o informazioni coperte da segreto investigativo o idonee a compromettere lo svolgimento delle indagini; l'anonimizzazione e la genericità dei dati possono escludere la punibilità.
- La presenza di elementi tecnici già noti o regolarmente segnalati (es. videocamere adeguatamente cartellonate) riduce o annulla il carattere rivelatorio di una comunicazione e va considerata nella valutazione dell'offensività.
- Il giudice deve verificare il contenuto concreto del materiale pubblicato (ampiezza temporale, identificabilità di persone, specificità delle informazioni) prima di ritenere integrata la fattispecie penale; non è sufficiente un'applicazione formale del tipo.
- Nei casi di scarsa offensività o di minima importanza del fatto il ricorso agli istituti della particolare tenuità (art. 131-bis) o alla non punibilità per fatto impossente o non sussistente deve essere valutato dal giudice; la Cassazione può annullare senza rinvio se accerta che il fatto non sussiste.
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