Cassazione Civile, Ordinanza n. 27738/2024 del 25/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia trae origine da un'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno. In primo grado il decreto fu revocato, ma l'opponente venne comunque condannata al pagamento di una somma inferiore rispetto a quella ingiunta. In appello, sia la parte soccombente sia la controparte proposero impugnazione, entrambe rigettate dalla Corte territoriale. La Corte d'appello ha ritenuto accertato che il padre della ricorrente, presentatosi come promotore finanziario, aveva ricevuto somme per investimenti mai eseguiti e che, dal 2009, l'attività illecita era proseguita anche dalla figlia, la quale aveva contattato il danneggiato per richiedere ulteriori importi da versare per lo svincolo di somme asseritamente sequestrate dalla Guardia di finanza, mediante modelli F23 predisposti ad arte. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: con il primo si è denunciata la violazione dell'art. 2043 c.c., sostenendo che il nesso causale sarebbe stato affermato erroneamente perché nel processo penale non era stato contestato alla ricorrente di aver consegnato le false ricevute e di aver effettuato le telefonate; con il secondo si è denunciata la violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., 15 e 116 c.p.c., 444 e 445 c.p.p., assumendo che la decisione di merito si sarebbe fondata solo sulla sentenza di patteggiamento, priva di efficacia nel giudizio civile, e che vi sarebbe contraddizione nel suo uso per rigettare l'appello principale mentre se ne escludeva l'efficacia per respingere l'appello incidentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, affermando che la sentenza di patteggiamento non vincola il giudice civile, ma può essere liberamente valutata come elemento di prova insieme agli altri elementi acquisiti, restando necessario un autonomo accertamento degli elementi costitutivi dell'illecito civile, in particolare nesso causale, danno ed elemento soggettivo. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché eccentrico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata: la Corte d'appello non aveva attribuito efficacia civile automatica al patteggiamento, ma aveva fondato la decisione sui documenti (modelli F23) e sull'interrogatorio formale della ricorrente, valutando il complessivo quadro probatorio. È stato inoltre disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata partecipazione dell'intimato.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
È la norma invocata per l'illecito aquiliano; il suo rilievo è stato ricondotto all'esigenza di accertare autonomamente i presupposti della responsabilità civile, in particolare il nesso causale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per denuncia di violazione di legge.
art. 2697 c.c.
Richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova, ma la censura è stata ritenuta inammissibile o infondata nel concreto per difetto di pertinenza alla motivazione impugnata.
art. 2729 c.c.
Richiamato con riferimento alle presunzioni semplici nella valutazione del materiale probatorio.
art. 15 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, senza che la Corte ne abbia ravvisato una decisività autonoma.
art. 116 c.p.c.
Richiamato per censurare la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente valutato il quadro probatorio complessivo.
art. 444 c.p.p.
La sentenza di applicazione della pena su richiesta non fa stato nel giudizio civile, ma può essere valutata come elemento di prova.
art. 445 c.p.p.
È stata richiamata per escludere l'efficacia civile automatica del patteggiamento.
art. 380 bis.1 c.p.c.
È il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, consente di dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
Ha introdotto il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La sentenza di patteggiamento non vincola il giudice civile, ma può essere liberamente apprezzata come elemento probatorio, unitamente agli altri elementi di causa, nel rispetto del principio di atipicità della prova civile.
- Nel giudizio civile di responsabilità aquiliana il giudice deve compiere un autonomo accertamento di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito, con particolare riguardo a nesso causale, danno risarcibile ed elemento soggettivo, senza affidarsi automaticamente agli esiti del processo penale.
- Una censura per violazione di legge è inammissibile quando si confronta con una motivazione diversa da quella effettivamente adottata dalla sentenza impugnata, ossia quando non coglie la ratio decidendi.
- La valutazione del materiale probatorio è corretta se il giudice di merito valorizza il complessivo quadro degli elementi acquisiti, anche documentali e dichiarativi, senza attribuire efficacia vincolante a un solo atto penale.
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