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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37556/2021 del 30/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia riguardava l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS di una professionista forense per l'anno 2010. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado, escludendo l'obbligo di iscrizione perché la professionista aveva prodotto un reddito inferiore a 5.000 euro, ritenuto indice dell'occasionalità dell'attività; la Corte territoriale aveva inoltre rilevato che l'INPS non aveva fornito prova della natura abituale dell'attività. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 e segg., del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, commi 1 e 2, della L. n. 247 del 2012, art. 21, comma 8, e del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, sostenendo che la soglia di 5.000 euro rileva solo per il lavoro autonomo occasionale e non può assumere valore decisivo quando l'attività professionale è abituale. L'ente ha inoltre censurato il mancato apprezzamento di ulteriori elementi dedotti in giudizio, come la titolarità di partita IVA e il mancato inserimento del reddito da lavoro autonomo tra i redditi diversi ai fini fiscali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha affermato che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il professionista iscritto ad albo dipende dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di un'attività di lavoro autonomo non già coperta da contribuzione presso la cassa di categoria; la soglia di 5.000 euro è invece rilevante per l'attività autonoma occasionale. Tuttavia, nell'accertamento in fatto dell'abitualità possono essere valorizzati elementi presuntivi, tra cui la percezione di un reddito inferiore a 5.000 euro, la quale può costituire un indizio negativo dell'abitualità, senza trasformarsi in presunzione legale. Poiché la valutazione della Corte territoriale si è mantenuta entro tale schema presuntivo e non ha confuso la soglia reddituale con il requisito dell'abitualità, il ricorso è stato respinto. Conseguentemente l'INPS è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26

    prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo non già assoggettata a contribuzione presso una cassa di riferimento.

  • D.L. n. 98 del 2011, art. 18, commi 1 e 2

    richiamato in relazione all'interpretazione autentica della disciplina sull'iscrizione alla Gestione separata.

  • L. n. 111 del 2011

    conv. del D.L. n. 98 del 2011

    richiamata come legge di conversione della norma interpretativa sull'iscrizione alla Gestione separata.

  • L. n. 247 del 2012, art. 21, comma 8

    richiamata tra le disposizioni asseritamente violate dal ricorrente, in tema di professione forense e previdenza.

  • D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2

    stabilisce che l'obbligo contributivo per i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo occasionale sorge solo se il reddito annuo supera Euro 5.000; tale soglia non è invece criterio decisivo per l'attività professionale abituale.

  • L. n. 326 del 2003

    conv. del D.L. n. 269 del 2003

    richiamata quale legge di conversione della norma sulla soglia reddituale per il lavoro autonomo occasionale.

  • Cass. S.U. n. 3240 del 2010

    utilizzata come precedente di riferimento per la ricostruzione della portata dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata.

  • Cass. n. 32167 del 2018

    richiamata come precedente conforme secondo cui l'obbligo di iscrizione riguarda l'esercizio abituale di attività professionale non coperta da cassa di categoria.

  • D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 61 e 69-bis

    richiamati per escludere che la disciplina del lavoro autonomo occasionale trasformi in presunzione legale il criterio dell'abitualità.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    fondamento della statuizione sull'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis

    richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Per il professionista iscritto ad albo, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presuppone l'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, dell'attività professionale non già coperta da contribuzione presso la cassa di categoria.
  • La soglia di Euro 5.000 prevista per il lavoro autonomo occasionale non costituisce un criterio decisivo per escludere l'obbligo di iscrizione quando l'attività sia abituale; essa rileva solo come parametro per l'attività occasionale.
  • L'accertamento dell'abitualità è un accertamento di fatto che può essere fondato su presunzioni semplici, valorizzando elementi come iscrizione all'albo, partita IVA, dichiarazioni fiscali e organizzazione materiale dell'attività.
  • Il reddito inferiore a Euro 5.000 può essere apprezzato come indizio negativo dell'abitualità, ma non opera come presunzione legale né impone conclusioni automatiche.
  • La verifica dell'abitualità deve essere compiuta ex ante, cioè in relazione alla scelta professionale e all'organizzazione dell'attività, non ex post in base al solo ammontare del reddito prodotto.

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