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Sentenza

Sentenza n. 557/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l'annullamento previa concessione di idonee misure cautelari: a) della determinazione del Responsabile del Servizio Segreteria del Comune di Seneghe, n. 7 del 22/01/2026, pubblicata all’Albo Pretorio in data 23/01/2026 (Reg. Pubbl. n. 52), avente ad oggetto: “Affidamento servizio di progettazione, direzione scientifica e fornitura dei servizi connessi all’esperienza culturale presso la Casa della Cultura PNRR, M1C312.1, Attrattività dei Borghi Storici CUP B79122000030006 (CLP 2.1 SENEGHE_CABUDANNEPOETAS N. 5 E CLP 2.1_SENEGHE_CULTURACONTADINA N. 11), ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b, del D.Lgs. 36/2023, a favore di Ilisso Edizioni srl”, nella parte in cui dispone l’affidamento di servizi inerenti al progetto identificato come “Cabudanne Poetas”; b) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusi gli atti della procedura di affidamento diretto su piattaforma MEPA (procedura n. 5963967); c) nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto eventualmente medio tempore stipulato tra l’Amministrazione resistente e la società controinteressata. CON DOMANDA ISTRUTTORIA EX ART. 116, CO. 2, C.P.A. relativamente all’esibizione della documentazione endoprocedimentale relativa alla fase di rimodulazione del progetto PNRR;

Giustizia amministrativa202600238

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Affidamento diretto a un’impresa di servizi di progettazione, direzione scientifica e servizi connessi a un’esperienza culturale finanziata dal PNRR, nella parte riferita al codice locale di progetto denominato “Cabudanne Poetas”, nonché gli atti della procedura MEPA e l’eventuale contratto

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’associazione ha impugnato l’affidamento diretto disposto dal Comune ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b), del d.lgs. 36/2023, ritenendo che i servizi affidati riguardassero il progetto di potenziamento del festival internazionale di poesia e letteratura “Cabudanne de sos Poetas”, rispetto al quale assumeva una posizione qualificata. Ha chiesto anche la declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto e, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., l’esibizione della documentazione endoprocedimentale relativa alla rimodulazione del progetto PNRR. Il Comune ha chiarito che il progetto originariamente approvato era stato modificato mediante variante presentata al Ministero e approvata prima dell’affidamento; il progetto oggetto degli atti impugnati era quindi diverso da quello relativo al festival indicato dalla ricorrente. La dicitura “CLP 2.1. SENEGHE_CABUDANNEPOETAS N. 5” costituiva soltanto la denominazione contabile del codice locale di progetto utilizzato nel sistema ministeriale ReGiS e non identificava il contenuto sostanziale dell’intervento affidato. A seguito della diffida dell’associazione, il Comune aveva inoltre ottenuto la rettifica della denominazione del CLP. La ricorrente, preso atto dei chiarimenti, ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con rifusione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., anziché dichiarare la cessazione della materia del contendere. Quest’ultima avrebbe presupposto l’annullamento d’ufficio degli atti impugnati, che non risultava intervenuto. La sopravvenuta carenza di interesse derivava dalla stessa dichiarazione della ricorrente, la quale, alla luce dei chiarimenti dell’amministrazione, aveva riconosciuto il venir meno dell’interesse alla decisione. Il Collegio ha inoltre rilevato che il progetto affidato non aveva mai riguardato il festival “Cabudanne de sos Poetas” e che la sola denominazione contabile del CLP non era idonea a ledere la sfera giuridica dell’associazione. Per tale ragione, il ricorso sarebbe comunque stato destinato a una pronuncia in rito. È stata dichiarata improcedibile anche l’istanza istruttoria ex art. 116, comma 2, c.p.a. Le spese sono state compensate, non ravvisandosi un comportamento scorretto dell’amministrazione e ritenendo la controversia originata da un’incomprensione sulla denominazione del codice di progetto, chiaribile senza ricorrere al giudice.

Norme richiamate

  • art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. 36/2023

    “Affidamento servizio di progettazione, direzione scientifica e fornitura dei servizi connessi all’esperienza culturale [...] ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b, del D.Lgs. 36/2023”

    La disposizione costituisce la base normativa dell’affidamento diretto impugnato, ma il giudice non ne esamina nel merito i presupposti, poiché dichiara improcedibile il ricorso.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    “improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse”

    La sopravvenuta carenza di interesse, anche dichiarata dalla stessa parte ricorrente alla luce degli sviluppi della vicenda, impone la definizione del giudizio con una pronuncia di improcedibilità, distinta dalla cessazione della materia del contendere, che presuppone il venir meno degli atti impugnati.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    “domanda istruttoria ex art. 116, co. 2, c.p.a.”

    L’istanza istruttoria connessa al ricorso per accesso diviene a sua volta improcedibile quando viene meno l’interesse alla decisione della domanda principale.

Massime di principio

  • La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non può essere pronunciata in assenza di un effettivo annullamento d’ufficio o di altro provvedimento che elimini gli atti oggetto della domanda di annullamento; quando viene meno l’interesse alla decisione per altri motivi, la pronuncia appropriata è l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta carenza di interesse può risultare dalla stessa dichiarazione della parte ricorrente, quando gli sviluppi del procedimento o i chiarimenti dell’amministrazione rendano non più utile una decisione demolitoria.
  • Una mera denominazione contabile o informatica attribuita a un codice di progetto, se non corrisponde al contenuto sostanziale dell’intervento affidato e non produce effetti lesivi, non è di per sé idonea a radicare un interesse concreto all’annullamento dell’affidamento.
  • L’istanza istruttoria proposta nel giudizio amministrativo segue la sorte della domanda principale e diviene improcedibile quando sopravviene il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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