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Sentenza

Sentenza n. 2488/2026 - Milano, Sezione 1

per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Voglia codesto T.A.R., accertata l’ inottemperanza della sentenza n. 377/2023 del Tribunale di Lodi, sezione lavoro, notificata il 18/12/2023 al termine della causa R.G. n.595 riunita al 638 e al 659 tutti dell’anno 2023, notificata per la sua esecuzione alla Amministrazione competente in data 18 dicembre 2023… ordinare al Ministro della Istruzione e del Merito di dare esatta ottemperanza alla sentenza sopracitata. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio (carta docente).

Giustizia amministrativa202600611

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi, Sezione lavoro, n. 377/2023, relativa all’assegnazione della carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo l’inottemperanza del Ministero alla sentenza n. 377/2023 del Tribunale di Lodi, Sezione lavoro. La sentenza, pubblicata e notificata al Ministero il 18 dicembre 2023, aveva condannato l’amministrazione ad assegnare ai ricorrenti la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, del valore nominale di 500 euro per ciascun anno scolastico indicato nella pronuncia, oltre alle spese di lite. Il titolo è passato in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Lodi il 25 febbraio 2025. La ricorrente ha dedotto che, nonostante la notifica della sentenza, il Ministero non aveva adottato alcun adempimento esecutivo e che era inutilmente decorso anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Ha quindi chiesto l’ordine di esecuzione della sentenza, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia e la rifusione delle spese di giudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato che la sentenza del Tribunale di Lodi era stata notificata al Ministero il 18 dicembre 2023, che era passata in giudicato e che il ricorso per ottemperanza era stato ritualmente notificato il 10 febbraio 2026. Ha inoltre accertato l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero, ove non avesse già adempiuto nelle more, di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente secondo quanto stabilito dal titolo giudiziale. Per il caso di persistente inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia/Lodi, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta della ricorrente per compiere gli atti necessari all’esecuzione. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato a rifondere le spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza, utilizzabile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice amministrativo o ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della decisione e consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di promuovere l’esecuzione forzata e, nel caso deciso, il giudizio di ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Consente, in caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione soccombente, il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati e all’istituto del pagamento in conto sospeso per dare esecuzione al titolo.

  • art. 107 legge 13 luglio 2015, n. 107

    È richiamato quale base normativa del beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, riconosciuto nel caso concreto dal giudice del lavoro.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’amministrazione destinataria non abbia adottato gli adempimenti necessari a conformarsi al comando giudiziale.
  • Nei confronti delle amministrazioni dello Stato, il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, consente al creditore di attivare gli strumenti esecutivi senza necessità di ulteriori adempimenti dilatori.
  • Accertata l’inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine determinato e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
  • Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, può utilizzare anche i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e l’istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, quando l’amministrazione soccombente non disponga di fondi sufficienti.
  • Quando l’incarico di commissario ad acta è affidato a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non deve essere liquidato uno specifico compenso per l’attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

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