Cassazione Penale, Sentenza n. 43386/2023 del 26/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. deducendo che la Prima Sezione della Corte di Cassazione, nella sentenza che aveva dichiarato l'impugnazione del difensore inammissibile per mancata legittimazione (revoca dell'avv. Fiume prima della presentazione), non avrebbe pronunciato sul quarto motivo di ricorso proposto dall'avv. Fiume. Tale quarto motivo contestava l'illegalità della pena inflitta ai sensi dell'art. 72 comma 2 c.p. per una presunta errata interpretazione/applicazione degli artt. 2 e 81 comma 4 c.p. Il ricorrente sostiene che si sarebbe trattato di un'omissione di esame configurabile come errore di fatto rimediabile con l'art. 625-bis c.p.p.
La decisione
Il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato l'interpretazione consolidata dell'art. 625-bis c.p.p.: l'errore di fatto è una svista percettiva e non comprende errori di diritto o di valutazione. La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata aveva invece compiutamente censito il motivo che si assumeva omesso e, in ogni caso, l'eventuale censura sollevava un errore di diritto/di giudizio non rimediabile con il rimedio straordinario. Inoltre la Corte ha osservato che la pena contestata non risultava illegale alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati (Sez. U., Miraglia). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 625-bis c.p.p.
Rimedo straordinario che mira a rimuovere errori di fatto consistenti in svista percettiva; non è idoneo a correggere errori di diritto o di valutazione né omissioni non derivanti da una mera disattenzione percettiva
art. 72 comma 2 c.p.
Norma sulla determinazione della pena (circostanze che possono incidere sull'entità della pena); la Corte ha ritenuto che la contestazione in ordine all'applicazione di questa norma non rendeva la pena 'illegale' e, se fosse stata accolta, avrebbe comportato annullamento con rinvio per nuova motivazione, non esclusione della sanzione
art. 2 c.p.
Principio di legalità sostanziale; evocato dal ricorrente come parte dell'errata interpretazione che avrebbe condotto a presunta illegalità della pena, ma la Corte ha inquadrato la questione come problema di diritto non sanabile con l'art. 625-bis
art. 81 comma 4 c.p.
Norma relativa alla continuazione tra reati e alla determinazione della pena complessiva; la presunta errata applicazione è stata qualificata come questione di diritto/valutazione non ricompresa nell'errore di fatto
art. 616 c.p.p.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso: la Corte ha applicato tale disposizione per condannare il ricorrente al pagamento delle spese
Sez. U., n. 16103 del 27/3/2002 (Basile) e giurisprudenza collegata
Giurisprudenza richiamata per definire i limiti dell'errore di fatto: deve trattarsi di svista percettiva immediatamente rilevabile; non include errori di diritto o valutazioni
Sez. U., n. 38809 del 31/03/2022 (Miraglia)
Principi utili a valutare la presunta illegalità della pena: la Corte ha ritenuto che, secondo tali principi, la pena inflitta non fosse illegale
Massime di principio
- Il rimedio straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è limitato agli errori di fatto intesi come svista percettiva; non è idoneo a correggere errori di diritto o di valutazione operati dal giudice
- L'omesso esame di un motivo di ricorso è sanabile con il ricorso straordinario solo se l'omissione dipende da una evidente svista materiale immediatamente rilevabile dal semplice controllo degli atti
- Se il difensore risulta revocato prima della presentazione dell'impugnazione, la relativa mancanza di legittimazione può determinare l'inammissibilità del ricorso e impedire il riesame delle censure sostanziali
- Questioni che attengono all'interpretazione o all'applicazione di norme penali (es. art. 72 c.p., art. 81 c.p.) costituiscono tipicamente questioni di diritto/valutazione e devono essere dedotte nei rimedi ordinari di impugnazione; non possono essere remediate attraverso l'art. 625-bis quando siano solo errori di giudizio
- In caso di inammissibilità del ricorso straordinario la Corte può condannare il ricorrente alle spese processuali e ad una somma alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.)
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