Cassazione Civile, Ordinanza n. 26596/2024 del 11/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di irrogazione di sanzioni in materia IVA, emesso in conseguenza di due avvisi di accertamento relativi ai periodi d’imposta 2006 e 2007, impugnati separatamente e ancora sub iudice in altro giudizio pendente in Cassazione. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto illegittime le sanzioni perché i presupposti impositivi erano stati annullati in primo grado, pur senza giudicato definitivo sugli accertamenti. L’Agenzia delle Entrate ricorre in Cassazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 124 disp. att. c.p.c., assumendo che la CTR abbia attribuito efficacia di giudicato a una decisione non definitiva della causa pregiudiziale; (2) violazione degli artt. 295 e 337 c.p.c. e dell’art. 39 d.lgs. 546/1992, sostenendo che, riconosciuto il rapporto di pregiudizialità, il giudice d’appello avrebbe dovuto sospendere il processo sulle sanzioni e non deciderlo nel merito.
La decisione
La Corte accoglie entrambi i motivi, rilevando che il giudice tributario ha deciso la causa pregiudicata sulla base di una pronuncia resa nella causa pregiudiziale non ancora passata in giudicato. Secondo la Cassazione, in simili casi non può attribuirsi alla sentenza non definitiva efficacia di giudicato esterno o riflesso; occorre invece sospendere il processo pregiudicato ai sensi dell’art. 295 c.p.c. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Il giudicato produce effetti solo nei limiti della decisione definitiva; non può essere attribuita efficacia di cosa giudicata a una pronuncia non passata in giudicato.
art. 124 disp. att. c.p.c.
Richiamato insieme al giudicato per censurare l’erronea attribuzione di efficacia definitiva a una decisione ancora non stabilizzata.
art. 295 c.p.c.
In presenza di un rapporto di pregiudizialità, il processo sulla causa dipendente deve essere sospeso fino alla definizione del giudizio pregiudiziale.
art. 337 c.p.c.
La decisione della causa pregiudicata non può fondarsi su una sentenza della causa pregiudiziale non definitiva; la tutela è affidata alla sospensione, non alla decisione anticipata nel merito.
art. 39 d.lgs. 546/1992
Nel processo tributario, il rapporto di pregiudizialità impone la sospensione del giudizio dipendente quando quello presupposto non sia definito con decisione definitiva.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il vizio dedotto per la violazione di legge denunciata con entrambi i motivi di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il vizio processuale dedotto per la mancata sospensione del giudizio pregiudicato.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato solo per escludere che la doppia conforme impedisse le censure proposte, trattandosi di violazioni di legge e non di omesso esame di fatti.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, quando la decisione della causa dipendente presuppone l’esito di un altro giudizio ancora pendente, il giudice deve sospendere il processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c., non potendo decidere sulla base di una pronuncia pregiudiziale non definitiva.
- La sentenza non passata in giudicato non può essere utilizzata come giudicato esterno né come fonte di efficacia riflessa per definire la causa pregiudicata.
- La doppia conforme preclude le doglianze ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., ma non impedisce la proposizione di motivi di ricorso per violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. o per errori processuali ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
- In materia di sanzioni tributarie collegate a un avviso di accertamento impugnato separatamente, l’annullamento non definitivo dell’accertamento non consente automaticamente di eliminare le sanzioni senza attendere il giudicato sulla pretesa principale.
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