Corte di giustizia, Sentenza C-686/18
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 luglio 2020. — OC e a. e a. contro Banca d'Italia e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. — Rinvio pregiudiziale – Ricevibilità – Articoli 63 e seguenti TFUE – Libera circolazione dei capitali – Articoli 107 e seguenti TFUE – Aiuti di Stato – Articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Libertà d’impresa – Diritto di proprietà – Regolamento (UE) n. 575/2013 – Requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento – Articolo 29 – Regolamento (UE) n. 1024/2013 – Articolo 6, paragrafo 4 – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Compiti specifici attribuiti alla Banca centrale europea (BCE) – Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 – Norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti – Normativa nazionale che impone una soglia di attivo alle banche popolari costituite in forma di società cooperative e consente di limitare il diritto al rimborso delle azioni dei soci recedenti. — Causa C-686/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte affronta la disciplina italiana delle banche popolari, con particolare riguardo alla soglia di attivo di 8 miliardi e alla possibilità di limitare il rimborso delle azioni dei soci recedenti. Dopo aver dichiarato irricevibili varie questioni per difetto di pertinenza o di motivazione, ha ritenuto compatibile con il diritto UE sia la soglia di trasformazione in società per azioni sia il rinvio o la limitazione del rimborso, a condizione di proporzionalità. La decisione valorizza gli obiettivi di stabilità finanziaria, sana prudenza bancaria e interesse generale dell’Unione.
Compatibilità con il diritto UE della disciplina italiana sulle banche popolari che impone la soglia di attivo di 8 miliardi e consente di limitare o differire il rimborso delle azioni dei soci recedenti.
La questione giuridica
Se l’articolo 29 del regolamento n. 575/2013, l’articolo 10 del regolamento delegato n. 241/2014, gli articoli 16 e 17 della Carta e l’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 1024/2013 ostino a una normativa nazionale che: 1) impone alle banche popolari una soglia massima di attivo di 8 miliardi di euro, oltre la quale devono trasformarsi in società per azioni, ridurre l’attivo o liquidarsi; 2) consente, in caso di trasformazione, di differire illimitatamente o limitare il rimborso delle azioni del socio recedente. Se inoltre gli articoli 3 e 63 e seguenti TFUE e gli articoli 107 e seguenti TFUE ostino a tale disciplina. Infine, se sia valida l’articolo 10 del regolamento delegato n. 241/2014 alla luce della Carta.
Principio di diritto
La Corte ha dichiarato irricevibili le questioni relative agli articoli 3 TFUE, 107 TFUE, alla validità dell’articolo 10 del regolamento delegato n. 241/2014 e alla prima parte della prima questione, ma ha stabilito nel merito che il diritto dell’Unione non osta a una normativa nazionale che imponga alle banche popolari una soglia di attivo oltre la quale devono trasformarsi in società per azioni, purché la misura sia idonea e proporzionata rispetto a obiettivi di interesse generale. Ha inoltre affermato che l’articolo 29 del regolamento n. 575/2013 e l’articolo 10 del regolamento delegato n. 241/2014, letti alla luce degli articoli 16 e 17 della Carta, non ostano a una disciplina nazionale che vieti il rifiuto del rimborso ma consenta il rinvio illimitato o la limitazione del rimborso delle azioni del socio recedente, se ciò è necessario per garantire la computabilità degli strumenti come capitale primario di classe 1 e se la misura non eccede quanto necessario in base alla situazione prudenziale dell’ente.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articoli 3, 63 e seguenti TFUE
- Articoli 107 e seguenti TFUE
- Articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Regolamento (UE) n. 575/2013
- Articoli 26, 28, 29 e 30 del regolamento (UE) n. 575/2013
- Regolamento (UE) n. 1024/2013
- Articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013
- Regolamento delegato (UE) n. 241/2014
- Articolo 10 del regolamento delegato (UE) n. 241/2014
- Direttiva 2013/36/UE
- Regolamento (UE) n. 1093/2010
- Direttiva 88/361/CEE
Compatibilità della disciplina italiana sulle banche popolari con il diritto dell’Unione
La causa riguarda un rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato italiano in merito alla riforma delle banche popolari, in particolare alla soglia di attivo di 8 miliardi di euro oltre la quale la banca deve trasformarsi in società per azioni e alla facoltà di limitare o rinviare il rimborso delle azioni del socio recedente.
Fatti e procedimento principale
I ricorsi nel procedimento principale erano stati proposti contro atti della Banca d’Italia, in particolare il 9° aggiornamento della circolare n. 285, che dava attuazione alla disciplina nazionale introdotta dal decreto-legge n. 3/2015 e dal decreto legislativo n. 385/1993. Il Consiglio di Stato, dopo alcuni passaggi davanti al TAR Lazio e alla Corte costituzionale italiana, ha sospeso il giudizio e posto cinque questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia.
Normativa dell'Unione rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (UE) n. 575/2013, specie gli articoli 26, 28, 29 e 30;
- il regolamento delegato (UE) n. 241/2014, specie l’articolo 10;
- il regolamento (UE) n. 1024/2013, in particolare l’articolo 6, paragrafo 4;
- gli articoli 16 e 17 della Carta;
- gli articoli 63 e seguenti TFUE;
- gli articoli 107 e seguenti TFUE.
Il regolamento n. 575/2013 disciplina i requisiti prudenziali degli enti creditizi e, all’articolo 29, prevede condizioni specifiche perché gli strumenti di capitale emessi da società cooperative e soggetti analoghi possano qualificarsi come capitale primario di classe 1. Il regolamento delegato n. 241/2014 specifica, all’articolo 10, che la limitazione del rimborso può comprendere sia il rinvio sia la riduzione dell’importo rimborsabile, anche per periodo illimitato, in funzione della situazione prudenziale dell’ente.
Ricevibilità delle questioni
La Corte dichiara irricevibili:
- la prima parte della prima questione, perché l’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 1024/2013, l’articolo 29 del regolamento n. 575/2013 e l’articolo 10 del regolamento delegato n. 241/2014 non presentano alcuna attinenza con la soglia nazionale di 8 miliardi di euro;
- la seconda questione nella parte relativa all’articolo 3 TFUE, per difetto di motivazione e di collegamento con la controversia;
- la terza questione sugli articoli 107 e seguenti TFUE, perché il giudice del rinvio non spiega gli elementi necessari per ipotizzare un aiuto di Stato;
- la quinta questione sulla validità dell’articolo 10 del regolamento delegato n. 241/2014, perché non sono indicati i motivi precisi di invalidità.
La Corte precisa inoltre che il fatto che la Corte costituzionale italiana si sia già pronunciata sulla compatibilità costituzionale della disciplina nazionale non impedisce al giudice nazionale di adire la Corte di giustizia ai sensi dell’articolo 267 TFUE.
Ragionamento della Corte sulla limitazione del rimborso delle azioni
Per la seconda parte della prima questione e la quarta questione, la Corte esamina insieme l’articolo 29 del regolamento n. 575/2013, l’articolo 10 del regolamento delegato n. 241/2014 e gli articoli 16 e 17 della Carta.
La Corte osserva che:
- l’articolo 29 consente, se la normativa nazionale vieta all’ente di rifiutare il rimborso, che gli strumenti prevedano la facoltà di limitare il rimborso;
- l’articolo 10 del regolamento delegato chiarisce che tale facoltà include il rinvio del rimborso e la limitazione dell’importo rimborsabile;
- tali limitazioni possono essere esercitate per un periodo illimitato, ma devono essere determinate in funzione della situazione prudenziale dell’ente.
Quanto alla Carta, la Corte rileva che la libertà d’impresa e il diritto di proprietà non sono prerogative assolute. La disciplina nazionale è prevista dalla legge, non incide sulla sostanza di tali diritti e persegue obiettivi di interesse generale, quali la stabilità del sistema bancario e finanziario, la prevenzione del rischio sistemico e la sana amministrazione del settore bancario cooperativo.
La compatibilità con la Carta è però subordinata alla proporzionalità: il giudice nazionale dovrà verificare che i limiti al rimborso non eccedano quanto necessario per garantire che gli strumenti siano computabili come capitale primario di classe 1, tenendo conto in particolare degli elementi elencati nell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento delegato n. 241/2014.
Ragionamento della Corte sulla soglia di attivo e la libera circolazione dei capitali
In relazione alla seconda questione, la Corte afferma che una disciplina nazionale che limita l’attività delle banche popolari entro una soglia di attivo e impone, oltre tale soglia, la trasformazione in società per azioni, la riduzione dell’attivo o la liquidazione costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali, perché può dissuadere investitori di altri Stati membri o di paesi terzi dall’acquisire partecipazioni nel capitale di tali banche.
Tuttavia, tale restrizione può essere giustificata da motivi di interesse generale, a condizione che la misura sia idonea a realizzare gli obiettivi perseguiti e non ecceda quanto necessario. La Corte richiama, a questo riguardo, gli obiettivi di stabilità del sistema bancario e finanziario e di prevenzione del rischio sistemico, già riconosciuti dalla propria giurisprudenza come obiettivi di interesse generale dell’Unione.
Decisione e dispositivo
La Corte conclude che:
- l’articolo 29 del regolamento n. 575/2013, l’articolo 10 del regolamento delegato n. 241/2014 e gli articoli 16 e 17 della Carta non ostano alla normativa nazionale che vieta il rifiuto del rimborso ma consente il rinvio illimitato o la limitazione del rimborso delle azioni, purché la misura sia necessaria e proporzionata;
- gli articoli 63 e seguenti TFUE non ostano alla normativa nazionale che fissa una soglia di attivo per le banche popolari e impone, oltre tale soglia, la trasformazione in società per azioni, la riduzione dell’attivo o la liquidazione, sempre che la disciplina sia proporzionata rispetto agli obiettivi di interesse generale perseguiti.
Ricadute operative
La pronuncia è rilevante per il settore bancario cooperativo italiano perché conferma, in linea di principio, la compatibilità europea della riforma delle banche popolari e della disciplina di limitazione del rimborso delle azioni. Resta però centrale la verifica concreta di proporzionalità demandata al giudice nazionale, soprattutto quanto alla necessità e all’ampiezza delle limitazioni al rimborso in rapporto alla situazione prudenziale dell’ente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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