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Sentenza

Sentenza n. 266/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento della determinazione direttoriale del Dipartimento Sanità Regione Abruzzo n. DPF/121 del 13.12.2022 e dei relativi allegati, ad oggetto “D.M. 6 Luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” – Adempimenti attuativi”; - del Decreto adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze il 6.7.2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15.9.2022); - del Decreto del Ministro della Salute del 6.10. 2022 di “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26.10.2022); - dell'Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7.11.2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2015, n. 125, di “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018”; - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.7.2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9- ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78”; - di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere all'azienda di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa, ivi incluse - ove occorrer possa - l'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14.9.2022 e l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 28.9.2022, nonché le deliberazioni e gli atti adottati dalle Amministrazioni Sanitarie, nessuno escluso, ed in particolare, le deliberazioni di D. G. della Asl 01 Avezzano Sulmona L'Aquila n. 1493 del 22.8.2019 (“Certificazione costo dei dispositivi medici anni 2015-2016-2017-e 2018”) e n. 2110 del 14.11.2022 (“Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”); della ASL 02 Lanciano Vieste Chieti n. 373 del 13.8.2019 (“Adempimenti conseguenti all'art. 9 ter commi 8 e 9 del DL 78/2015, convertito in legge 125/2015 e smi – Certificazione del fatturato anni 2015, 2016, 2017, 2018 per dispositivi medici” e n. 1601 del 14.11.2022 (“Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 3 145/2018, art. 1, comma 557”); della ASL 03 Pescara n. 1043 del 22.8.2019 (“Ricognizione fatturato dispositivi medici anni 2015-2018, DL 78/2015, art. 9, cc 8 e 9”) e n. 1708 del 14.11.2022 (“Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”); della ASL 04 Teramo n. 1513 del 22.8.2019 (“Adempimenti conseguenti all'applicazione dell'art. 9 ter commi 8 e 9 del DL 78/2015, convertito in legge 125/2015 e smi – certificazione del fatturato per dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018”) e n. 1994 del 14.11.2022 (“Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”)”, come richiamate nella determinazione direttoriale regionale n. DPF/121 del 13.12.2022, nonché la non conosciuta “relazione rimessa con nota prot.n. RA/0525691/22 del 12.12.2022 dal Servizio Program azione economico-finanziaria e finanziamento del SSR del Dipartimento Sanità, con la quale si significa la compiuta, complessa attività istruttoria finalizzata alla verifica della coerenza del fatturato complessivo indicato nelle deliberazioni aziendali con quanto contabilizzato nella voce <<BA0210 – Dispositivi medici>> del modello CE consolidato regionale (999) dell'anno di riferimento, in ossequio al combinato disposto dagli art.3 comma 3 e art.4 D.M. 6 ottobre 2022” e la pure sconosciuta nota 10.11.2022 del Dipartimento sanità come richiamate nella determinazione direttoriale regionale n. DPF/121 del 13.12.2022;

Giustizia amministrativa202300063

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimenti regionali e statali, nonché atti presupposti, relativi alla certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018 e alla richiesta di ripiano pro quota mediante payback

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La società ricorrente aveva impugnato la determinazione direttoriale del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo n. DPF/121 del 13 dicembre 2022 e gli atti presupposti, tra cui i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, l'accordo della Conferenza Stato-Regioni del 7 novembre 2019, la circolare ministeriale del 29 luglio 2019 e le deliberazioni delle aziende sanitarie regionali concernenti la certificazione e la ricognizione del fatturato dei dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018. Il testo della sentenza non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso originario. Nel corso del giudizio, la società ha dichiarato di avere versato il 25% dell'importo indicato nei provvedimenti regionali, avvalendosi della disciplina sopravvenuta sul ripiano dello scostamento dal tetto di spesa per dispositivi medici. Ha quindi chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, poiché il pagamento, secondo la nuova disciplina, estingue l'obbligazione di ripiano per gli anni 2015-2018 e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse a tale obbligo. L'amministrazione costituita non si è opposta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo integrata la fattispecie prevista dalla disciplina sopravvenuta richiamata dalla parte ricorrente. Il versamento del 25% dell'importo dovuto per il payback sui dispositivi medici ha estinto l'obbligazione della società fornitrice relativa agli anni 2015-2018 e ha determinato, per espressa previsione normativa, la cessazione della materia del contendere nei giudizi contro i provvedimenti regionali e provinciali adottati ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. n. 95/2025, nel testo convertito dalla l. n. 118/2025

    specifiche "disposizioni in materia di ripiano dello scostamento dal tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018"; il versamento della quota del 25% "estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti"; il versamento determina "la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite"

    Il pagamento del 25% dell'importo indicato nei provvedimenti regionali estingue l'obbligazione di payback per gli anni 2015-2018, preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse all'obbligo di pagamento e impone la dichiarazione della cessazione della materia del contendere nei giudizi aventi a oggetto i relativi provvedimenti.

  • art. 9-ter d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015

    La disciplina è richiamata quale base normativa dei provvedimenti regionali e provinciali relativi al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici.

Massime di principio

  • Il pagamento della quota del 25% dell'importo dovuto a titolo di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, effettuato nei termini e secondo le modalità previste dalla disciplina sopravvenuta, estingue l'obbligazione gravante sull'azienda fornitrice.
  • L'estinzione dell'obbligazione di ripiano mediante il pagamento previsto dalla disciplina sopravvenuta preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse all'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni 2015-2018.
  • Nei giudizi instaurati contro i provvedimenti regionali o provinciali relativi al payback sui dispositivi medici, l'avvenuto pagamento della quota prevista dalla disciplina sopravvenuta comporta la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite quando ciò sia espressamente previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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