Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18220/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale relativa al fallimento della societa Manifattura Moda s.r.l. 1) si censura la responsabilita penale di Corina Maier sostenendo che, pur essendo intestataria dei conti su cui confluirono somme sottratte, ella non compì atti gestori e ricevette versamenti in contanti effettuati dopo prelievi dai conti societari effettuati da Guidarelli, potendo quindi ignorarne la provenienza; 2) si lamenta il mancato riconoscimento della massima estensione della riduzione della pena nonostante il riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti (risarcimento parziale, assenza di precedenti, ruolo marginale della Maier).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per difetto di specificità e perché le censure si risolvono in una richiesta di riconsiderazione del materiale probatorio, inammissibile in questa sede. Quanto al merito, il primo motivo e' ritenuto manifestamente infondato: la Corte d'appello aveva motivato in modo coerente che la Maier, oltre ad essere stata amministratrice formale e socia con partecipazione rilevante, era titolare esclusiva dei conti su cui confluirono ingenti versamenti in contanti (circa 83.000 euro nel biennio) e ne aveva beneficiato direttamente; tali elementi, considerati nel loro insieme, consentivano di ritenere la sua consapevolezza e partecipazione anche sotto il profilo del dolo eventuale. Il secondo motivo e' inammissibile perché la determinazione della pena e il bilanciamento fra aggravanti e attenuanti rientrano nella discrezionalita del giudice di merito: la Corte territoriale ha motivato la non concessione della massima riduzione in relazione all'entita delle somme distratte, alle modalita della condotta e al risarcimento solo parziale. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Sez. U, n. 6402 del 1997, Dessimone

    Principio secondo cui la Corte di cassazione non puo' rivedere il compendio probatorio o adottare nuovi parametri di valutazione dei fatti; il sindacato e' limitato alla verifica della correttezza giuridica e della coerenza logico-argomentativa della motivazione

  • Sez. 6, n. 47204 del 2015

    Conferma del limite del sindacato di legittimita' a carico della Cassazione rispetto alla riconsiderazione degli elementi di fatto

  • Sez. 5, n. 32413 del 24/09/2020

    Principio che il dolo nei reati fallimentari puo' manifestarsi anche in forma eventuale; e' sufficiente la consapevolezza generica delle attivita' illecite

  • Sez. 5, n. 50348 del 22/10/2014

    Ulteriore affermazione giurisprudenziale sulla possibilita' di configurare il dolo eventuale nei reati fallimentari

  • Principio di diritto indicato nella sentenza: responsabilita' dell'amministratore formale

    L'essere amministratore formale non esclude automaticamente la responsabilita' per bancarotta: la corte puo' desumere consapevolezza e partecipazione da elementi come partecipazione societaria, titolarita' dei conti su cui sono confluite somme distratte e vantaggio economico diretto

  • Principio sulla determinazione della pena

    La determinazione della pena e il confronto tra aggravanti e attenuanti sono di discrezionalita' del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo per motivazioni manifestamente illogiche o contraddittorie

Massime di principio

  • In caso di bancarotta fraudolenta la titolarita' esclusiva di conti su cui confluiscono somme sottratte e il diretto vantaggio economico da tali somme sono indici rilevanti di responsabilita' anche per l'amministratore formale
  • Versamenti in contanti sui conti personali non escludono di per se' la responsabilita' quando risultano anomali per entita' e tempistica rispetto all'attivita' societaria
  • Il dolo nei reati fallimentari puo' essere anche eventuale: e' sufficiente la consapevolezza generica delle attivita' illecite o l'anomalia degli scambi finanziari per desumerla
  • La Cassazione non puo' rimettere in discussione la valutazione del merito dei fatti compiuta dal giudice di merito, salvo vizi di diritto o di illogicita' motivazionale
  • Per ottenere la massima estensione delle attenuanti e' essenziale dimostrare elementi concreti quali il risarcimento integrale del danno, l'assenza di beneficio personale e l'effettiva marginalita' del ruolo, con prove che contrastino la valutazione dei flussi finanziari effettuata dal giudice di merito
  • Chi impugna in Cassazione deve proporre censure specifiche e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; mere ricostruzioni alternative dei fatti sono inammissibili

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.